Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 27 agosto 1982, n. 22.

Orari, ferie e turni delle farmacie.

(B.U. 8 settembre 1982, n. 36)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Art. 1.
(Finalita')

L'esercizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della Regione e' disciplinato dalle norme contenute nella presente legge ai fini della determinazione degli orari di apertura e chiusura, dei turni feriali e festivi, del servizio notturno, nonche' delle chiusure per riposo infrasettimanale, per festivita' e ferie.

Art. 2.
(Orario di apertura)

Le farmacie sono tenute ad osservare un orario di apertura, turni di guardia esclusi, non inferiore a 7 ore e mezzo al giorno, distribuite in 2 turni, secondo le abitudini locali e le stagioni.
L'eventuale servizio presso dispensari farmaceutici, di cui alla legge 8-3-1968, n. 221, aperti dalle farmacie rurali viene assicurato dai titolari di queste entro il normale orario di apertura.

Art. 3.
(Chiusura)

Tutte le farmacie, non in servizio per turno, restano chiuse nei giorni di domenica e festivi infrasettimanali.
Oltre a quanto previsto al comma precedente, in relazione ad esigenze di servizio, tutte le farmacie usufruiscono di una giornata intera o di 2 mezze giornate di chiusura per riposo infrasettimanale.
Tutte le farmacie osservano chiusure annuali per ferie per un periodo non superiore a 31 giorni e non inferiore a 21 giorni di calendario.

Art. 4.
(Continuita' del servizio)

Il servizio farmaceutico deve essere assicurato di norma a livello distrettuale e, ove non sia possibile, al massimo a livello di non piu' di tre distretti contigui.
Le farmacie assicurano sempre e dovunque la continuita' del servizio, secondo le modalita' di cui ai successivi articoli.
Ai fini della presente legge, per chiamata si intende quella formulata dal cittadino munito di regolare ricetta stilata nella stessa giornata nella quale il medico abbia fatto esplicita menzione del carattere d'urgenza.

Art. 5.
(Turno feriale diurno)

Nei giorni feriali, durante l'intervallo pomeridiano, il servizio farmaceutico ha le caratteristiche di guardia d'emergenza e le farmacie ne assicurano la continuita' secondo i seguenti criteri:
a) a turno ed a battenti chiusi, a chiamata, con obbligo di presenza del farmacista in farmacia:
- nei Comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti e nelle Unita' Sanitarie Locali con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti;
b) a turno ed a battenti chiusi, a chiamata, con obbligo di reperibilita' del farmacista nell'ambito del territorio comunale:
- nei Comuni con popolazione inferiore a 40 mila abitanti e nelle Unita' Sanitarie Locali con popolazione complessiva inferiore a 40.000 abitanti.
La continuita' del servizio viene assicurata, di regola:
a) Nel Comune capoluogo di regione da 1 farmacia ogni 16;
b) Nei Comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti e nelle Unita' Sanitarie Locali con popolazione complessiva superiore a 40 mila abitanti da almeno 1 farmacia ogni 50 mila abitanti o frazione superiore a 25 mila abitanti;
c) Nelle Unita' Sanitarie Locali con popolazione inferiore a 40 mila abitanti da almeno 1 farmacia sul totale delle farmacie esistenti.

Art. 6.
(Turno festivo diurno)

Nei giorni festivi le farmacie assicurano la continuita' del servizio secondo i seguenti criteri:
a) a turno ed a battenti aperti, e con obbligo di presenza del farmacista in farmacia, eccetto il periodo dell'intervallo pomeridiano, durante il quale si effettua il servizio di guardia a carattere d'emergenza a battenti chiusi e a chiamata:
- nei Comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti e nelle Unita' Sanitarie Locali con popolazione complessiva superiore a 40 mila abitanti;
b) a turno ed a battenti aperti con facolta' di chiusura pomeridiana, durante la quale il turno si svolge a chiamata, con obbligo di reperibilita' del farmacista nell'ambito del territorio comunale:
- nei Comuni con popolazione inferiore a 40 mila abitanti e nelle Unita' Sanitarie Locali con popolazione complessiva inferiore a 40 mila abitanti.
La continuita' del servizio viene assicurata, di regola:
a) Nel Comune capoluogo di Regione da 1 farmacia ogni 16;
b) nei Comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti e nelle Unita' Sanitarie Locali con popolazione complessiva superiore a 40 mila abitanti da almeno 1 farmacia ogni 50 mila o frazione superiore a 25 mila abitanti;
c) nelle Unita' Sanitarie locali con popolazione inferiore a 40 mila abitanti da almeno 1 farmacia sul totale delle farmacie esistenti.

Art. 7.
(Turno notturno)

Dall'ora di chiusura serale all'ora di apertura antimeridiana, il servizio farmaceutico ha le caratteristiche di guardia d'emergenza e le farmacie ne assicurano la continuita' secondo i seguenti criteri:
a) a turno ed a battenti chiusi ed a chiamata, salvo deroghe di cui all'art. 9 successivo, ed obbligo di pernottamento del farmacista in farmacia:
- nei Comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti e nelle Unita' Sanitarie Locali con popolazione complessiva superiore a 40 mila abitanti;
b) a turno, a battenti chiusi, a chiamata domiciliare, con obbligo di reperibilita' del farmacista nell'ambito del territorio comunale, attuando, all'esterno della farmacia, idoneo strumento di chiamata:
- nei Comuni con popolazione inferiore a 40 mila abitanti e nelle Unita' Sanitarie Locali con popolazione complessiva inferiore a 40 mila abitanti.
I turni di cui sopra possono essere svolti in alternativa da farmacie fisse legittimate al servizio notturno.
La continuita' del servizio viene assicurata di regola:
a) nel Comune capoluogo di Regione da 1 farmacia ogni 32 o, in alternativa, dal servizio notturno effettuato da farmacie fisse, in numero ridotto;
b) nei Comuni con popolazione superiore a 40 mila abitanti e nelle Unita' Sanitarie Locali con popolazione complessiva superiore a 40 mila abitanti da almeno 1 farmacia ogni 50 mila o frazione superiore a 25 mila abitanti;
c) nelle Unita' Sanitarie Locali con popolazione inferiore a 40 mila abitanti da almeno 1 farmacia sul totale delle farmacie esistenti.

Art. 8.
(Turno per chiusura infrasettimanale e per ferie)

Nei giorni di chiusura infrasettimanale e nel periodo di chiusura per ferie, le farmacie aperte assicurano la regolarita' del servizio espletandolo in misura complessiva non inferiore al 25% delle farmacie esistenti nel territorio considerato, secondo il normale orario di apertura di cui ai precedenti artt. 2 e 4, mentre le farmacie in servizio per turno ne assicurano la continuita' secondo le indicazioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 della presente legge.

Art. 9.
(Autorita' competenti)

Gli orari relativi all'apertura e chiusura antimeridiana e pomeridiana sono stabiliti dai Sindaci dei Comuni interessati in accordo con i Comitati di Gestione delle Unita' Sanitarie Locali, sentito l'ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni sindacali di categoria.
I turni relativi al servizio feriale diurno, festivo diurno, notturno di chiusura infrasettimanale e del periodo di chiusura annuale per ferie sono stabiliti dal Comitato di Gestione delle Unita' Sanitarie Locali, sentito l'ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni sindacali di categoria, tenuto conto delle indicazioni di cui ai precedenti articoli, della situazione territoriale, della concentrazione urbana e densita' demografica, della pianta organica delle farmacie e avuto riguardo ad assetti organizzativi gia' consolidati.

Art. 10.
(Cartello indicatore)

All'esterno di ciascuna farmacia, in maniera e posizione ben visibile, deve restare esposto al pubblico un cartello indicante il turno di servizio diurno, notturno e per ferie, nonche' l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio, con la indicazione, altresi', delle farmacie di turno nella zona durante l'orario ed i giorni di chiusura della farmacia stessa.

Art. 11.
(Provvedimenti di competenza)

Entro il 60° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comitati di Gestione delle Unita' Sanitarie locali, su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti e sentite le Organizzazioni sindacali di categoria, valutano la richiesta relativa ai turni di servizio pomeridiano, notturno e festivo, di riposo settimanale, per ferie e ne dispongono il conseguente calendario.
Successive variazioni che si rendesse necessario apportare ai turni di servizio di chiusura infrasettimanali per riposo, per ferie annuali, per frequenza a corsi di aggiornamento professionale ed inventario, per lo svolgimento di attivita' di educazione sanitaria e socio-assistenziali, per l'espletamento dei doveri inerenti a funzioni pubbliche elettive, o per gravi motivi, saranno adottate con la procedura di cui al comma precedente e secondo i criteri di cui al precedente art. 9.

Art. 12.
(Entrata in vigore della legge)

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.