Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 23 agosto 1982, n. 20.

Indirizzi e normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte.

(B.U. 1 settembre 1982, n. 35)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

Titolo I. OGGETTO E PRINCIPI INFORMATORI DELLA LEGGE

Art. 1.
(Oggetto della legge)

La presente legge, in base all'art. 117 della Costituzione, propone indirizzi e detta norme:
1) per la prevenzione del bisogno assistenziale;
2) per il riordino dei servizi socio-assistenziali e delle attivita' inerenti alle funzioni trasferite, nel quadro della materia definita dall'art. 22 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616;
3) per la gestione coordinata e integrata dei servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, ai sensi dell'art. 25, III comma del D.P.R. 24-7-1977, n. 616 e degli artt. 11 e 15 della legge 23-12-1978, n. 833.
La Regione adeguera' alla legge nazionale di riforma dell'assistenza le eventuali disposizioni della presente legge con essa in contrasto.

Art. 2.
(Principi informatori della legge)

L'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di competenza della Regione e degli Enti locali e' informato ai seguenti principi:
1) prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno, nel quadro di una politica generale volta a superare gli squilibri economici, sociali e di conoscenza esistenti nel territorio;
2) svolgimento di interventi socio-assistenziali volti con priorita' a sostenere la famiglia, considerata come istituzione idonea a favorire lo sviluppo della personalita', secondo quanto previsto dalla Costituzione;
3) superamento della logica di assistenza differenziata per categorie di assistiti, mediante l'attuazione di interventi uguali a parita' di bisogno e interventi differenziati in rapporto alla specificita' delle esigenze, nel rispetto della personalita' dell'assistito;
4) superamento del concetto di istituzionalizzazione, mediante il privilegio di servizi ed interventi che consentano il mantenimento, l'inserimento e il reinserimento dei soggetti nella vita familiare, sociale, scolastica e lavorativa;
5) integrazione dei servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, educativi, scolastici e con tutti gli altri servizi del territorio, al fine di concorrere a fornire una risposta globale alle esigenze della popolazione;
6) apertura al concorso delle iniziative assistenziali espresse dalla societa', nella varieta' delle sue libere articolazioni, al conseguimento delle finalita' di cui alla presente legge;
7) partecipazione dei cittadini e delle forze sociali alla determinazione degli obiettivi, alla formulazione di piani e programmi e al controllo sulla efficienza e sulla efficacia dei servizi.

TITOLO II. ATTIVITA' DI PREVENZIONE

Art. 3.
(Informazione, ricerca e progetti)

Ai fini e secondo i principi di cui all'art. 2 della presente legge, la Regione e gli Enti locali promuovono le iniziative opportune e, in particolare:
a) diffondono nel modo piu' ampio possibile l'informazione a tutti i livelli;
b) attuano e utilizzano studi e ricerche volti a identificare le cause degli stati di bisogno ed emarginazione potenziali e in atto, nonche' le situazioni individuali e collettive di rischio, garantendo la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sociali e culturali;
c) predispongono progetti mirati di intervento, volti ad eliminare le cause individuate di bisogno ed emarginazione, promuovendo il pieno ed integrato utilizzo di tutte le risorse locali e propongono indirizzi operativi nei vari campi dell'azione pubblica e dell'iniziativa privata;
d) stimolano il formarsi di iniziative sperimentali, anche autogestite.

Art. 4.
(Soddisfacimento di esigenze sociorelazionali)

Al fine di prevenire fenomeni di emarginazione connessi a carenze di natura socio-relazionale di soggetti o gruppi a rischio, gli Enti locali operano, mediante servizi aperti a tutta la popolazione, incentivando, favorendo e realizzando interventi e iniziative di tipo educativo, culturale, ricreativo, sportivo e di tempo libero.
Concorrono al soddisfacimento di bisogni socio-relazionali servizi polifunzionali, quali centri socio-culturali, centri sociali, centri d'incontro.

Art. 5.
(Soddisfacimento di esigenze abitative)

Nell'ambito della prevenzione di situazioni connesse a carenze o inidoneita' abitative di soggetti a rischio, gli Enti locali intervengono per:
1) l'incentivazione, all'interno dei piani di edilizia residenziale, della costruzione di alloggi abbinati, per favorire l'aggregazione di nuclei parentali, tenendo conto delle diverse fasce di eta' e delle situazioni di handicap;
2) l'assegnazione di alloggi di loro proprieta' ad equo canone, con eventuali contributi integrativi.
A tal fine essi operano anche mediante trasformazione e riconversione di beni mobili ed immobili appartenenti al patrimonio comunale;
3) il miglioramento delle condizioni abitative attraverso opere di manutenzione, risanamento e adeguamento degli alloggi, o attraverso la concessione di contributi economici specificatamente rivolti a tal fine;
4) la sistemazione in albergo o strutture ricettive in situazioni eccezionali e transitorie non altrimenti risolvibili;
5) la verifica dell'attuazione dell'art. 17 del D.P.R. 27-4-1978, n. 384, in relazione alle esigenze delle persone inabili che hanno difficolta' di deambulazione.

Art. 6.
(Promozione dell'inserimento lavorativo)

La Regione e gli Enti locali operano per promuovere l'inserimento ed il reinserimento lavorativo di soggetti in particolari situazioni di debolezza ed esposti a gravi rischi di emarginazione, con particolare riguardo ai soggetti istituzionalizzati.
A tali fini, in particolare:
a) attuano iniziative finalizzate all'adeguamento delle capacita' professionali in relazione alle potenzialita' dei soggetti interessati e alle esigenze del mondo del lavoro;
b) favoriscono l'inserimento lavorativo nelle imprese, anche a tempo parziale per i casi di particolare gravita', attuando facilitazioni ed eventualmente favorendo l'adeguamento del posto di lavoro destinato a soggetti portatori di handicap, mediante la concessione in uso di beni strumentali o, in via eccezionale, l'attribuzione di contributi finalizzati con priorita' alle imprese artigiane, alle cooperative di lavoro e ai lavoratori autonomi.
Il Consiglio Regionale stabilisce le norme di attuazione di quanto sopra previsto;
c) promuovono e favoriscono forme di cooperazione alle quali partecipino soggetti di cui al presente articolo, anche attraverso la concessione di contributi economici finalizzati;
d) assicurano, d'intesa con la direzione aziendale, la presenza sul luogo di lavoro, ove necessario e limitatamente al periodo indispensabile alla integrazione del soggetto nel lavoro, di operatori sociali con funzioni di supporto.

Art. 7.
(Abolizione delle barriere architettoniche)

La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per l'abolizione delle barriere architettoniche, in particolare per quanto attiene gli edifici pubblici, i luoghi di pubblico spettacolo, i mezzi di trasporto ed i servizi pubblici in genere, ai sensi del D.P.R. 27-4-1978, n. 384: in tale ambito promuove le necessarie iniziative per l'adeguamento delle strutture e dei servizi esistenti o in corso di realizzazione.
A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la concessione dei finanziamenti previsti da leggi regionali per la costruzione e l'adeguamento delle strutture e dei servizi di cui al comma precedente, viene richiesta la rispondenza dei progetti alle sopraddette norme.
I Comuni, nell'adozione dei piani urbanistici e nella redazione dei piani di zona, adeguano la localizzazione e la sistemazione degli edifici pubblici e degli spazi di uso pubblico alle norme del D.P.R. 27-4-1978, n. 384.

Titolo III. GESTIONE COORDINATA E INTEGRATA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI

Art. 8.
(Soggetti istituzionali)

Le funzioni di cui alla presente legge sono esercitate dai soggetti istituzionali previsti e disciplinati dalla legge regionale 21-1-1980, n. 3 e secondo l'organizzazione prevista dalla stessa e dalla legge regionale 22-5-80, n. 60.
A far data dall'entrata in vigore della presente legge, il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi sociali e sanitari assume la denominazione "Unita' socio-sanitaria locale" (U.S.S.L.).
Detta denominazione verra' assunta nel seguito della presente legge per indicare i soggetti istituzionali di cui al I comma.

Art. 9.
(Servizio socioassistenziale)

Le funzioni di cui alla presente legge sono organizzate nel servizio socio-assistenziale attivato ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 22-5-1980, n. 60.
Il servizio socio-assistenziale in particolare provvede:
1) alla rilevazione e all'analisi conoscitiva dei bisogni e delle risorse del territorio, ai fini della programmazione del settore socio-assistenziale, anche in campo formativo, e della prevenzione dei bisogni assistenziali;
2) all'informazione, alla divulgazione e al dibattito delle tematiche sociali, con particolare riferimento alle cause e agli effetti dell'emarginazione e del disadattamento e alla promozione di una diffusa coscienza sociale, volta a un loro superamento;
3) a proporre la programmazione di settore, anche in campo formativo, e a verificarne l'attuazione, nell'ambito del coordinamento attuato nell'Ufficio di direzione dell'Unita' Socio-Sanitaria Locale;
4) alla prevenzione dei fattori di emarginazione e di disagio sociale, anche individuando le aree di rischio presenti nel territorio;
5) allo svolgimento delle attivita' socio-assistenziali, attuando i relativi interventi, erogando le relative prestazioni e gestendo le strutture residenziali dipendenti, secondo l'organizzazione territoriale e funzionale prevista nel Piano socio-sanitario;
6) allo svolgimento delle attivita' delegate o subdelegate ai sensi della presente legge;
7) alla protezione e alla tutela della maternita' e dell'infanzia, con particolare riferimento ai soggetti portatori di handicaps, alla promozione dell'inserimento e reinserimento sociale dei giovani con problemi di disadattamento, degli adulti e degli anziani soggetti a rischi di emarginazione.

Art. 10.
(Ufficio di Direzione dell'Unita' SocioSanitaria Locale)

Al fine di adeguare la struttura organizzativa delle Unita' Socio-Sanitarie Locali ai compiti e alle finalita' di cui alla presente legge, il I comma dell'art. 26 della legge regionale 21-1-1980, n. 3 e' modificato come segue: "Presso ogni Unita' Socio-Sanitaria Locale e' previsto un Ufficio di direzione composto dai responsabili dei servizi amministrativi, sanitari e del servizio socio-assistenziale. Il coordinamento dell'Ufficio di direzione e' assicurato da un coordinatore sanitario e uno amministrativo, individuati dal comitato di gestione dell'Unita' Socio-Sanitaria Locale con le modalita' e i criteri previsti dalle norme delegate di cui al III comma dell'art. 47, della legge 23-12-1978, n. 833 e da un coordinatore dei servizi sociali."
Il responsabile del servizio socio-assistenziale e' di diritto il coordinatore dei servizi sociali.
Il III comma dell'art. 29 della legge regionale 21-1-1980, n. 3 e' abrogato.

Art. 11.
(Piano SocioSanitario Regionale)

La Regione determina la programmazione del settore socio-assistenziale mediante la predisposizione del Piano socio-sanitario triennale, articolato per progetti-obiettivo.
Nell'ambito di detto piano sono individuati, tra l'altro:
- gli obiettivi da perseguire;
- la metodologia d'intervento;
- gli standards di funzionalita' ed organizzazione dei servizi e delle strutture socio-assistenziali;
- gli indirizzi e le norme sulla formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi;
- l'ammontare delle risorse finanziarie stanziate dalla Regione, nonche' la loro destinazione.

Art. 12.
(Programmi SocioSanitari zonali)

Le Unita' Socio-Sanitarie Locali, in attuazione degli obiettivi del Piano socio-sanitario triennale della Regione e secondo i tempi e con le modalita' da esso previsti, predispongono programmi zonali di attivita' e di spesa per la gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali, sentiti i Comuni ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 21-1-1980, n. 3.

Art. 13.
(Competenze delle Province in materia SocioAssistenziale)

Le Province possono esercitare gli interventi di propria competenza nel campo dell'assistenza sociale attraverso le Unita' Socio-Sanitarie Locali e regolamentano i rapporti con le medesime mediante apposite convenzioni.
Con le convenzioni sono disciplinati, fra l'altro, i rapporti patrimoniali e finanziari, nonche' le modalita' d'impiego del personale provinciale con riferimento alle attivita' sopraddette.
La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare e le Province, provvede a predisporre al riguardo uno schema-tipo di convenzione.
Nell'ambito dei piani regionali, la Provincia approva il programma di localizzazione dei presidi assistenziali ed esprime il parere sulle eventuali modifiche degli ambiti territoriali di cui alla legge regionale 9-7-1976, n. 41.

Art. 14.
(Volontariato)

Le Unita' Socio-Sanitarie Locali possono stipulare apposite convenzioni con organizzazioni ed associazioni di volontariato liberamente costituite operanti nel campo socio-assistenziale, per il conseguimento delle finalita' di cui alla presente legge e degli obiettivi individuati dai programmi socio-sanitari zonali.
Al personale volontario sono rimborsate, se richieste, le spese vive sostenute per l'esercizio delle attivita' prestate, purche' preventivamente autorizzate e successivamente documentate, ed e' garantita la copertura assicurativa.
Nel quadro dei piani di formazione degli operatori sociali, le Unita' Socio-Sanitarie Locali sostengono anche iniziative di formazione promosse dalle organizzazioni e associazioni di volontariato.

Titolo IV. RIORDINO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 15.
(Oggetto del riordino)

Nel quadro della materia definita dall'art. 22 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616, il riordino di cui alla presente legge concerne:
1 - le funzioni gia' di competenza degli Enti locali in forza di disposizioni di legge precedenti al suddetto decreto;
2 - le funzioni trasferite agli Enti locali dal D.P.R. 24-7-77, n. 616 e gia' svolte da:
a) EE.CC.AA.;
b) Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione statale;
c) Enti nazionali ed interregionali di assistenza;
d) Amministrazione regionale;
3 - le funzioni delegate e subdelegate dalla Regione agli Enti locali;
4 - ogni altra funzione assistenziale attribuita o trasferita agli Enti locali con legge dello Stato.

Art. 16.
(Destinatari dei servizi socioassistenziali)

I servizi, le prestazioni e gli interventi assistenziali, secondo le modalita' previste dalla presente legge, sono rivolti ai cittadini residenti in Piemonte.
Essi si estendono agli stranieri ed agli apolidi che risiedono in Regione, in possesso di permesso di soggiorno, nonche' ai cittadini, agli stranieri e agli apolidi che si trovino occasionalmente in Piemonte, in via d'urgenza, ed eventualmente per consentire il rientro nelle localita' di residenza.
Sono fatte salve le vigenti normative nazionali in materia di domicilio di soccorso.

Art. 17.
(Interventi socioassistenziali)

L'attivita' socio-assistenziale si svolge mediante:
a) interventi di sostegno del nucleo familiare e del singolo, in particolare sotto forma di:
- assistenza economica;
- assistenza domiciliare;
b) interventi di sostituzione del nucleo familiare, ove quelli indicati al punto precedente risultino impraticabili o inefficaci, in particolare sotto forma di:
- affidamenti ed inserimenti presso famiglie, nuclei parafamiliari e persone singole;
- affidamenti a servizi residenziali tutelari.
Rientrano fra i precedenti anche gli interventi di cui all'articolo 23 del D.P.R. 24-7-1977; n. 616.
L'attivita' socio-assistenziale comporta anche interventi, secondo le rispettive competenze, d'intesa con Enti ed organismi competenti in altri settori, in particolare nel settore scolastico, previdenziale, giudiziario e penitenziario.

Art. 18.
(Modalita' e caratteristiche degli interventi)

Gli interventi socio-assistenziali debbono dare garanzia di continuita'; essere attuati quanto piu' e' possibile nell'ambito del nucleo familiare, stimolando le risorse e le potenzialita' presenti nell'individuo e nel nucleo familiare stesso, nel normale ambiente di vita e con la partecipazione dell'avente diritto, nel rispetto della sua dignita' e liberta', nonche' delle sue personali convinzioni.
Deve essere garantita all'assistito la piu' ampia informazione e la possibilita' di scelta motivata nell'accesso ai servizi ed alle strutture, purche' cio' sia tecnicamente possibile e non costituisca ingiustificato aggravio di oneri.

Art. 19.
(Assistenza economica)

Gli interventi economici sono diretti ai singoli o ai nuclei familiari in condizioni economiche che non consentono il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita, oppure in stato di bisogno straordinario, al fine di promuoverne l'autonomia.
Gli interventi possono essere eccezionali e straordinari, ovvero di carattere continuativo, sempre limitatamente al permanere della situazione di bisogno.
Interventi economici possono essere fatti in sostituzione di altri tipi di interventi socio-assistenziali, valutati indispensabili.
Con propria delibera-quadro, secondo le indicazioni del Piano socio-sanitario regionale, ogni Unita' Socio-Sanitaria Locale provvede a definire parametri unitari di reddito e di bisogno cui commisurare l'erogazione dell'assistenza economica, compresa quella di natura assistenziale gia' di competenza di Enti le cui funzioni sono state attribuite ai Comuni singoli o associati dal D.P.R. 24-7-1977, n. 616.

Art. 20.
(Assistenza domiciliare)

Gli interventi di assistenza domiciliare sono diretti a persone e a nuclei familiari che, per particolari contingenze o per non completa autosufficienza, non siano in grado, anche temporaneamente, di garantire il soddisfacimento delle esigenze personali e domestiche, con lo scopo di salvaguardare l'autonomia degli individui e la loro permanenza nel proprio nucleo familiare o nella propria residenza.
Gli orari, l'entita' e la natura delle prestazioni devono essere adeguati alle esigenze personali.
L'assistenza domiciliare consiste in prestazioni di aiuto, da parte di personale preparato ai sensi della presente legge, per il governo della casa e per il soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona e, ove necessario, per consentire l'accesso ai servizi territoriali.
Possono inoltre essere previsti interventi di assistenza domiciliare con valenze educative, per il supporto o la sostituzione temporanea del nucleo familiare di minori.
La Regione e gli Enti locali favoriscono, nell'ambito delle norme vigenti, la possibilita' di impiego a tempo parziale del congiunto che si occupa dell'assistenza, nell'ambito familiare, di soggetti totalmente o parzialmente non auto-sufficienti.

Art. 21.
(Affidamenti ed inserimenti presso famiglie, nuclei parafamiliari e persone singole)

Gli affidamenti ed inserimenti sono volti a fornire una adeguata sistemazione presso famiglie, nuclei parafamiliari o persone singole ai soggetti non in grado di provvedere a se stessi e privi di ambiente familiare, o in situazione di famiglia pregiudizievole o insufficiente allo sviluppo della loro personalita'.
Gli interventi sono attuati mantenendo il soggetto nel suo ambiente sociale, salvo che cio' sia pregiudizievole al soggetto stesso ed hanno carattere di temporaneita'.
Nel caso di minori e di incapaci, gli affidamenti sono disposti o su proposta dei servizi socio-assistenziali con il consenso di chi esercita la potesta' genitoriale o la tutela o la curatela sul soggetto, ovvero in attuazione di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria.
Gli affidamenti sono volti inoltre al reinserimento sociale di soggetti gia' ricoverati in strutture assistenziali, per i quali sia idoneo tale intervento.
Al nucleo o alla persona che riceve un soggetto in affidamento od in inserimento vengono garantiti i necessari interventi di sostegno sociale e finanziario.
Al fine di verificare il buon andamento dell'affidamento, sono attuati controlli ricorrenti.

Art. 22.
(Servizi residenziali tutelari)

I servizi residenziali tutelari sono la comunita' alloggio e la casa protetta.
La comunita' alloggio e' destinata ad ospitare un ristretto numero di soggetti autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, che per particolari motivi non possono vivere autonomamente o presso loro familiari o essere affidati a famiglie o gruppi parafamiliari o persone singole.
Le comunita' alloggio possono essere inserite in normali strutture abitative oppure, in un numero massimo di quattro e organizzate in modo da rispettare la privacy individuale, in strutture in cui vi siano servizi rivolti a tutta la popolazione, quali mense, luoghi di incontro e di socializzazione.
La casa protetta e' destinata ad ospitare soggetti non autosufficienti che necessitano di assistenza continuativa.
L'inserimento in comunita' alloggio o in case protette deve essere limitato al tempo per cui perdura l'impossibilita' di effettuare interventi presso il domicilio del soggetto, ed essere effettuato con il consenso del soggetto stesso, quando in grado di esprimere la propria volonta', o con il consenso di chi esercita su di esso la potesta' genitoriale o la tutela o la curatela, ovvero in attuazione di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria.
Fino al completamento del sistema di servizi di cui alla presente legge, gli Enti locali possono effettuare interventi di ricovero negli istituti pubblici e privati gia' esistenti sul territorio, anche mediante convenzioni con enti ed organismi, privi di scopo di lucro, che diano garanzie di funzionalita' nel quadro degli indirizzi e degli orientamenti indicati dal Piano socio-sanitario regionale.
I requisiti funzionali e strutturali per l'accesso alle convenzioni di cui al comma precedente sono stabiliti con la deliberazione del Consiglio regionale di cui al successivo articolo 23.
E' garantita la possibilita' di assistenza religiosa agli utenti delle case protette o, comunque, alle persone non autosufficienti ricoverate negli attuali istituti.

Art. 23.
(Autorizzazione al funzionamento di Servizi residenziali tutelari)

A decorrere dalla data di approvazione della deliberazione di cui al II comma del presente articolo, chiunque intenda aprire o trasformare un servizio residenziale tutelare deve essere in possesso dell'autorizzazione regionale al funzionamento.
Il Consiglio regionale, con apposita deliberazione, stabilisce i criteri, i requisiti funzionali e strutturali, nonche' le procedure per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, in base agli indirizzi del Piano socio-sanitario regionale. La permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione e' verificata mediante l'attivita' di vigilanza.

Art. 24.
(Autorizzazione al funzionamento dei Servizi residenziali funzionanti)

I servizi residenziali funzionanti gia' sottoposti all'obbligo del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e quelli per i quali tale obbligo non era previsto, sono tenuti ad adeguarsi ai criteri e ai requisiti stabiliti nella deliberazione di cui al II comma del precedente articolo 23, secondo le modalita' e i tempi nella stessa previsti.
A tal fine i gestori sono tenuti a richiedere l'autorizzazione al funzionamento. Il mancato adeguamento con le modalita' e nei tempi suddetti comporta la revoca della precedente autorizzazione, se posseduta, ovvero, negli altri casi, la chiusura.

Titolo V. DELEGA E SUBDELEGA Dl FUNZIONE AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA SOCIO-ASSISTENZIALE

Art. 25.
(Delega di funzioni amministrative regionali)

Sono delegate ai Comuni perche' le esercitino tramite le Unita' Socio-Sanitarie Locali, le seguenti funzioni amministrative:
a) la vigilanza ed il controllo sugli organi delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nei limiti di cui alla legislazione statale vigente e che non siano attribuiti, a norma dell'art. 1, penultimo ed ultimo comma dei D.P.R. 15-1-1972, n. 9, al Comitato regionale di controllo previsto dall'art. 130 della Costituzione.
Restano di competenza della Regione le funzioni relative alla sospensione ed allo scioglimento dei Consigli di amministrazione e la nomina del Commissario straordinario;
b) la nomina dei membri dei Consigli di amministrazione delle suddette istituzioni, quando questa sia di competenza regionale;
c) il coordinamento delle varie forme di assistenza e beneficenza nel proprio ambito territoriale, esclusa la federazione tra le istituzioni;
d) la dichiarazione di decadenza dei membri dei Consigli di amministrazione delle suddette istituzioni in tutti i casi di incompatibilita' previsti dalla legge;
e) il rilascio e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento dei servizi residenziali per minori, adulti e anziani di cui agli artt. 23 e 24 della presente legge;
f) la vigilanza sui servizi residenziali per minori, adulti e anziani e la promozione, ove occorra, del provvedimento di chiusura, ai sensi dell'art. 2 della legge 17-7-1890, n.6972;
g) il rilascio e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento e la vigilanza sugli asili-nido privati e sui servizi di vacanza per minori, nell'ambito della normativa statale e regionale relativa alla protezione della maternita' e dell'infanzia.
Le funzioni di cui ai precedenti punti a), b), c), d) sono esercitate dalle Unita' Socio-Sanitarie Locali nel cui territorio le istituzioni hanno la sede legale; quelle di cui ai punti e), f), g) sono esercitate dalle Unita' Socio-Sanitarie Locali nel cui territorio i servizi hanno sede fisica.
Nel caso in cui la sede legale di una istituzione e le relative strutture destinate all'erogazione dei servizi siano ubicate in ambiti territoriali diversi, le Unita' Socio-Sanitarie Locali, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, dovranno istituire gli opportuni raccordi tra loro.
E' delegata altresi' ai Comuni, che la esercitano tramite le Unita' Socio-Sanitarie Locali, la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per la protezione della maternita' e dell'infanzia.

Art. 26.
(Delega delle funzioni amministrative regionali in materia di formazione professionale)

Sono delegate ai Comuni, che le esercitano tramite le Unita' Socio-Sanitarie Locali, le funzioni amministrative regionali relative all'organizzazione e gestione degli interventi di formazione di base, aggiornamento e formazione permanente del personale dei servizi disciplinati dalla presente legge, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano socio-sanitario regionale.
Gli interventi devono fornire una preparazione professionale che, tenendo conto delle peculiarita' del settore socio-assistenziale, miri alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
Per esercitare le funzioni loro delegate ai sensi del I comma del presente articolo, le Unita' Socio-Sanitarie Locali si avvalgono dei propri servizi ed uffici, o dei servizi e delle attivita' di enti pubblici e privati, per il tramite di convenzioni.
La Regione puo' realizzare direttamente, anche in collaborazione con l'Universita', altri enti ed istituti specializzati, specifiche iniziative riguardanti l'intero territorio regionale, nonche' attivita' di ricerca, progettazione, sperimentazione di nuove proposte formative e di innovazioni didattiche.

Art. 27.
(Subdelega di funzioni amministrative regionali)

Le funzioni di controllo pubblico, previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile, sull'amministrazione delle persone giuridiche private disciplinate dall'art. 12 del codice civile, operanti nelle materie di cui all'art. 22 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616 e le cui finalita' si esauriscono nell'ambito della Regione, sono subdelegate ai Comuni nel cui territorio hanno sede legale, perche' le esercitino tramite le Unita' Socio-Sanitarie Locali.
Restano alla competenza della Regione le funzioni relative allo scioglimento dei Consigli di amministrazione e la nomina del Commissario straordinario.

Art. 28.
(Esercizio delle funzioni proprie delegate e subdelegate e delle funzioni riservate)

La Regione impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni proprie delegate e subdelegate, assicurando finanziamenti adeguati. Qualora le Unita' Socio-Sanitarie Locali non esercitino tali funzioni, la Giunta regionale dopo averle sentite e previa assegnazione di un congruo termine per provvedere, si sostituisce ad esse nelle attivita' non adempiute.
La Regione esercita le funzioni concernenti le II.PP.AA.BB. e le persone giuridiche private, non delegate o subdelegate ai sensi dei precedenti articoli, sentito anche il parere, da emettere entro il termine che sara' prefissato, dalla Unita' Socio-Sanitaria Locale della zona in cui l'ente ha la sede legale.
Per l'esercizio delle funzioni riservate, la Regione potra' avvalersi degli uffici delle Unita' Socio-Sanitarie Locali.

Titolo VI. PERSONALE E BENI DESTINATI AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 29.
(Attribuzione dei beni delle II.PP.AA.BB. Interregionali e degli Enti Nazionali operanti in materia socioassistenziale)

I beni mobili ed immobili delle II.PP.AA.BB. interregionali e degli Enti nazionali operanti in materia assistenziale, trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 117 del D.P.R. 24-7-77, n. 616, sono, con provvedimento della Giunta regionale, attribuiti in proprieta' ai Comuni in cui gli stessi sono ubicati.
Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito ai Comuni ai sensi del presente articolo conserva la destinazione a servizi socio-assistenziali anche in caso di trasformazione patrimoniale. Eventuali deroghe al vincolo di destinazione possono essere eccezionalmente autorizzate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sulla base di motivate proposte delle Unita' Socio-Sanitarie Locali, qualora si siano comunque soddisfatte le esigenze di strutture socio-assistenziali della zona in cui hanno sede.

Art. 30.
(Personale e beni dei Comuni destinati ai servizi socioassistenziali)

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano gia' provveduto, i Comuni compresi negli ambiti territoriali nei quali sia costituita l'associazione dei Comuni o nei quali la gestione competa alla Comunita' Montana, nonche' il Comune di Torino, provvedono a mettere a disposizione funzionale delle Unita' Socio-Sanitarie Locali, mediante idoneo provvedimento formale, il personale gia' destinato direttamente o indirettamente ai servizi socio-assistenziali.
Entro i termini di cui al precedente comma provvedono altresi' a mettere a disposizione delle Unita' Socio-Sanitarie Locali, in uso gratuito, i beni mobili e immobili gia' destinati ai servizi socio-assistenziali, compresi quelli di cui al precedente art. 29.
All'individuazione del personale e dei beni provvede il Comune interessato, d'intesa con l'Associazione dei Comuni o con la Comunita' Montana cui compete la gestione dei servizi.
In caso di mancato accordo decide la Giunta regionale, su richiesta del Comune, dell'Associazione o della Comunita' Montana.

Art. 31.
(Utilizzo dei beni destinati ai servizi socioassistenziali)

Il patrimonio mobiliare e immobiliare di cui all'articolo precedente conserva la destinazione a servizi socio-assistenziali, anche in caso di trasformazione patrimoniale.
Al vincolo di cui al I comma si puo' derogare nei casi e nei modi previsti dall'art. 29 della presente legge.
L'uso dei beni immobili destinati ai servizi socio-assistenziali e' definito nell'ambito del programma zonale socio-sanitario.
Alle alienazioni dei beni immobili destinati all'erogazione di servizi puo' provvedersi qualora si siano soddisfatte le esigenze di strutture socio-assistenziali della zona in cui i beni sono collocati, o quando i beni siano inidonei all'erogazione di servizi necessari. In tale ultimo caso il ricavato dovra' essere reinvestito per la loro costituzione.

Titolo VII. FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 32.
(Modalita' di finanziamento)

Il finanziamento dei servizi socio-assistenziali svolti dall'Unita' Socio-Sanitaria Locale e' assicurato:
a) dai Comuni compresi nell'ambito territoriale dell'Unita' Socio-Sanitaria Locale;
b) dalla Regione, mediante la ripartizione del fondo regionale per la gestione dei servizi socio-assistenziali di cui al successivo articolo 34 e dei fondi previsti da leggi specifiche;
c) dalla Regione, mediante il riparto della quota-parte del fondo sanitario regionale, il cui uso sia eventualmente consentito da normative nazionali per attivita' sociali a rilievo sanitario;
d) dalle Province, nei termini definiti nelle convenzioni di cui al precedente articolo n. 13.

Art. 33.
(Finanziamenti a carico dei Comuni)

I Comuni provvedono annualmente a stanziare nel proprio bilancio il contributo all'Unita' Socio-Sanitaria Locale per la gestione dei servizi socio-assistenziali, nell'ammontare definito dall'assemblea generale delle Unita' Socio Sanitarie Locali nell'ambito del programma zonale di attivita' e di spesa, sentiti i Comuni a norma dell'articolo 12 della legge regionale 21-1-1980, n. 3, mirante ad assicurare una loro perequata partecipazione finanziaria e un progressivo riequilibrio del livello dei servizi.

Art. 34.
(Fondo per la gestione dei servizi socioassistenziali)

La Regione, per il conseguimento delle finalita' di cui alla presente legge, istituisce nel bilancio regionale un fondo, denominato "Fondo per la gestione dei servizi socio-assistenziali", distinto in due capitoli di spesa, di cui uno riferito alle assegnazioni statali ed uno alle risorse regionali.
Tale fondo e' determinato sulla base:
a) delle entrate degli Enti nazionali operanti in materia assistenziale, attribuite alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616, e dell'art. 1 sexies della legge 21-10-1978, n. 641;
b) delle somme assegnate alla Regione Piemonte ai sensi delle leggi 29-7-1975, n. 405 e 22-5-1978, n. 194;
c) delle somme assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della legge 22-12-1975, n. 685;
d) degli stanziamenti previsti per il finanziamento relativo all'esercizio da parte dei Comuni delle funzioni socio-assistenziali loro attribuite dal D.P.R. 24-7-1977, n. 616, gia' di competenza regionale, aumentati delle percentuali di incremento del fondo comune regionale;
e) delle eventuali altre assegnazioni statali vincolate a interventi socio-assistenziali;
f) delle risorse integrative regionali da determinarsi in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.

Art. 35.
(Ripartizione del fondo per la gestione dei servizi socioassistenziali)

Il fondo per la gestione dei servizi socio-assistenziali viene annualmente ripartito tra le Unita' Socio-Sanitarie Locali in base alle indicazioni del Piano socio-sanitario, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, tenuto conto della popolazione residente secondo i dati I.S.T.A.T. dell'ultimo anno disponibile, delle caratteristiche del territorio e delle esigenze di riequilibrio nella distribuzione delle risorse, nonche' delle eventuali finalizzazioni previste dalle leggi di assegnazione.
La determinazione della quota spettante a ciascuna Unita' Socio-Sanitaria Locale verra' effettuata tenendo anche conto dell'attuazione del programma socio-sanitario zonale nel corso dell'anno precedente.

Titolo VIII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36.
(Prestazioni erogabili dai singoli Comuni)

In deroga al disposto del precedente articolo 8, le assemblee delle Unita' Socio-Sanitarie Locali possono individuare, mediante atto deliberativo e in accordo con i Comuni interessati, quali prestazioni siano erogate dai Comuni singoli sino alla scadenza del Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1982-1984.
Tali prestazioni sono individuabili, nell'ambito dei servizi socio-assistenziali funzionanti al momento dell'approvazione della presente legge, tra le seguenti:
- assistenza economica;
- assistenza domiciliare;
- gestione delle strutture residenziali tutelari con bacino di utenza comunale.
Fino alla suddetta data, i Comuni non provvedono alla messa a disposizione delle Unita' Socio-Sanitarie Locali del personale, dei beni e dei finanziamenti necessari per provvedere all'erogazione delle prestazioni individuate come sopra.

Art. 37.
(Convenzioni con le Comunita' Montane)

Al fine di garantire il mantenimento del livello dei servizi attualmente esistenti, fino alla scadenza del Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1982-1984, le Unita' Socio-Sanitarie Locali possono stipulare convenzioni con le Comunita' Montane, con cui sono disciplinati, fra l'altro, i rapporti patrimoniali e finanziari, nonche' le modalita' d'impiego del personale delle Comunita' Montane stesse, nell'ambito della programmazione, del coordinamento e delle direttive delle Unita' Socio-Sanitarie Locali.
Le convenzioni di cui al comma precedente devono prevedere il concorso delle Comunita' Montane al finanziamento dei suddetti servizi. La Giunta regionale, acquisito il parere dell'UNCEM e sentita la competente Commissione consiliare, provvede a predisporre al riguardo uno schema-tipo di convenzione.

Art. 38.
(Contributi finanziari comunali per l'anno 1982)

Per l'esercizio finanziario 1982 i Comuni provvedono allo stanziamento del contributo di cui al precedente articolo 33, qualora non abbiano gia' provveduto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le seguenti modalita' transitorie:
- il contributo deve essere pari alla spesa per lo svolgimento delle attivita' socio-assistenziali stanziata nel bilancio di previsione per l'anno 1982, tenendo conto dell'effettivo periodo di gestione associata e con esclusione della spesa destinata ai servizi la cui erogazione resti temporaneamente affidata ai singoli Comuni, ai sensi del precedente articolo 36;
- restano fermi i contributi eventualmente gia' disposti in misura superiore dai singoli Comuni.
L'assemblea dell'Unita' Socio-Sanitaria Locale puo' proporre ai Comuni la revisione della quota di finanziamento per l'anno 1982, al fine di assicurare un adeguato livello dei servizi.

Art. 39.
(Abrogazione di norme precedenti)

Sono abrogate le seguenti leggi:
- Legge regionale 4-5-1976, n. 19 (Interventi per la promozione dell'assistenza domiciliare agli anziani, agli inabili ed ai minori, nonche' per il funzionamento dei centri di incontro);
- Legge regionale 8-8-1977, n. 39 (Riorganizzazione e gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali).

Art. 40.
(Disposizioni contabili)

Il fondo costituito ai sensi del precedente articolo 34 e' istituito a partire dall'esercizio finanziario 1983.
I due capitoli di spesa previsti nello stesso articolo sono rispettivamente denominati:
"Fondo per la gestione dei servizi socio-assistenziali: assegnazioni statali vincolate ad interventi socio-assistenziali";
"Fondo per la gestione dei servizi socio-assistenziali: risorse regionali".