Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 23 agosto 1982, n. 19.

Rifinanziamento e modifiche della L.R. 1 marzo 1979, n. 10 'Norme per la programmazione sportiva in Piemonte.

(B.U. 1 settembre 1982, n. 35)

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.

Ai fini dell'attuazione dei programmi di formazione sportiva e del completamento del piano di intervento per l'impiantistica sportiva, di cui ai Titoli II e III della legge regionale 1° marzo 1979, n. 10, sono autorizzate per l'anno finanziario 1982 la spesa di L. 350 milioni per la concessione dei contributi di cui al Titolo II e la spesa di L. 1.250 milioni per la concessione dei contributi di cui al Titolo III della predetta legge regionale.

Art. 2.

Sono ammessi ai contributi per l'attuazione del programma di interventi per l'impiantistica sportiva di cui al precedente articolo le istanze presentate entro il termine di cui all'articolo 14 della legge regionale 1° marzo 1979, n. 10.
Sono ammesse ai contributi per l'attuazione dei programmi di formazione sportiva di cui al precedente articolo le istanze presentate entro il 30 giugno 1982.

Art. 3.

La legge regionale 1° marzo 1979, n. 10 e' cosi' modificata:
Il punto 7) del II comma dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"dieci rappresentanti degli Enti democratici di promozione sportiva, maggiormente rappresentativi ed operanti nell'ambito della Regione".
Il I comma dell'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"I beneficiari trasmettono all'Assessorato regionale allo Sport la relazione illustrativa delle attivita' svolte e delle spese sostenute, entro 90 giorni dalla data di conclusione del programma di formazione".
L'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
"La liquidazione del contributo e' disposta in unica soluzione con decreto del Presidente della Giunta regionale previa presentazione da parte dell'Ente beneficiario del verbale di inizio dei lavori e del provvedimento deliberativo di affidamento dei medesimi.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle istanze gia' accolte ed in attesa di liquidazione alla data di entrata in vigore della presente legge.
Entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori l'Ente beneficiario dovra' far pervenire all'Assessorato regionale allo Sport il provvedimento di approvazione dello stato finale dei lavori".

Art. 4.

Agli oneri di cui alla presente legge si provvede utilizzando gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1982 al capitolo 8690 con la denominazione "Contributi a Comuni, Consorzi ed Enti locali territoriali e Comunita' Montane per l'attuazione dei programmi di formazione sportiva" e al capitolo 8610 con la denominazione "Contributi a Comuni, Consorzi di Enti locali e Comunita' Montane per il completamento ed il recupero di impianti sottoutilizzati".

Art. 5.

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 45, sesto comma, dello Statuto.