Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 7 luglio 1982, n. 15.

Delega alle Province delle funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per la circolazione su strade provinciali e comunali di trasporti con mezzi d'opera e di veicoli eccezionali.

(B.U. 14 luglio 1982, n. 28)

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.

Le funzioni di competenza regionale previste dall'articolo 1 della legge 10-2-1982, n. 38, relativamente:
a) ai trasporti di cui all'articolo 1, comma primo, punto 2, della succitata legge 10-2-1982, n. 38;
b) ai veicoli di cui agli articoli 4 e 9 della succitata legge 10-2-1982, n. 38;
sono delegate alle Amministrazioni Provinciali che le esercitano nel loro ambito territoriale.

Art. 2.

Le funzioni di competenza regionale previste dall'articolo 1 della legge 10-2-1982, n. 38, relativamente ai trasporti ed ai veicoli non indicati dall'articolo 1 della presente legge, sono esercitate direttamente dalla Regione.

Art. 3.

La Giunta Regionale, o per essa l'Assessore ai Trasporti ed alla Viabilita', e' autorizzata ad emanare, conformemente ai decreti di attuazione dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, stabiliti dagli organi centrali, sentiti gli Enti delegati, le disposizioni opportune per l'esecuzione degli adempimenti istruttori.

Art. 4.

Il Presidente della Giunta Regionale o per esso l'Assessore ai Trasporti ed alla Viabilita', coordina con gli opportuni provvedimenti di cui all'articolo 3 le attivita' delegate e provvede in via surrogatoria, in caso di inadempienza degli Enti delegati, nella esecuzione degli atti istruttori.

Art. 5.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.