Legge regionale 7 luglio 1982, n. 14. Modificazioni dell'articolo 7, V comma, della L.R. 12-8-1976, n. 42, contenente norme per il funzionamento dell'Organo Regionale di Controllo. (B.U. 14 luglio 1982, n. 28) Il quinto comma dell'articolo 7 della legge regionale 12-8-1976, n. 42, e' sostituito dal seguente:
"I Presidenti ed i Vice Presidenti del Comitato e delle Sezioni di norma durano in carica sino alla rinnovazione del Consiglio Regionale ed esercitano le loro funzioni sino all'insediamento dei nuovi organi".