Legge regionale 17 giugno 1982, n. 13. Rettifiche alla L.R. 19 maggio 1982, n. 11, concernente inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dallo Stato, dagli Enti Ospedalieri e dagli Enti disciolti di cui al D.P.R. 24-7-1977, n. 616 ed alle leggi 15-8-1974, n. 386, 29-6-1977, n. 349 e 23-12-1978, n. 833. (B.U. 23 giugno 1982, n. 25) Alla legge regionale 19 maggio 1982, n. 11, sono apportate le seguenti rettifiche.
La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Al 2° comma, punto a), dell'articolo 4 sono eliminate le parentesi che si aprono prima dei termini "con riferimento" e si chiudono dopo i termini "febbraio 1981".
Sempre nel medesimo articolo 4, comma 2°, lettera d), il termine "posizione" e' sostituito con il termine "ordinamento".
Nella tabella di equiparazione, allegato 1 alla legge medesima, e con riferimento alla elencazione delle qualifiche del Parastato, in corrispondenza all'8° livello regionale, sono sostituite le parole "Direttore Principale" alla frase "Direttore centrale o superiore: Dirigente generale" contenuta nell'8a riga dopo le parole "non inferiore a quella di".