Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 10 marzo 1982, n. 7.

Piano socio sanitario della Regione Piemonte per il triennio 1982-1984.

(B.U. 17 marzo 1982, suppl. al n. 11)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
All. 1

Titolo I. Disposizioni generali

Art. 1.
(Oggetto)

Il piano socio-sanitario regionale per il triennio 1982-84 e' costituito dalla presente legge e dai suoi allegati, ai sensi degli articoli 55 e 15 della legge 23-12-1978, n. 833 e degli articoli 73 e 74 dello Statuto regionale.
La Regione, in aderenza agli obiettivi della legge 23-12-1978, n. 833 e del programma regionale di sviluppo, nel pieno rispetto della dignita' e della liberta' della persona umana, persegue con il piano i seguenti fini:
a) la tutela, con intervento globale unitario, della salute fisica e psichica dei cittadini, privilegiando la prevenzione, potenziando in primo luogo i servizi di base e sviluppando i servizi di riabilitazione e le politiche di reinserimento sociale;
b) l'integrazione fra servizi sanitari e servizi socio-assistenziali;
c) la distribuzione equilibrata ed organica sul territorio regionale dei servizi socio-sanitari;
d) l'aumento della produttivita' del sistema, nel rapporto tra costo dei servizi e relativi benefici;
e) la ricerca della piu' alta qualificazione dei servizi, nell'interesse dell'utente.

Art. 2.
(Contenuto)

Il piano determina:
a) gli obiettivi generali della programmazione socio-sanitaria regionale;
b) la struttura organizzativa, l'ambito territoriale di riferimento, l'ubicazione e il dimensionamento dei presidi e dei servizi per lo svolgimento delle funzioni socio-sanitarie;
c) gli obiettivi specifici da perseguire mediante appositi progetti-obiettivo;
d) gli indirizzi per le politiche qualificanti;
e) gli orientamenti per lo sviluppo delle azioni programmatiche di particolare rilevanza sociale;
f) la politica della spesa.
Per realizzare gli obiettivi di cui al precedente articolo, il piano socio-sanitario, nel triennio 1982-84, persegue, in via prioritaria, la riconversione d'uso delle risorse esistenti e l'attuazione di progetti-obiettivo.
A tal fine, con il piano, si promuovono il potenziamento e la qualificazione delle strutture pubbliche, sia nel settore sanitario che in quello socio-assistenziale, nonche' la razionale utilizzazione delle istituzioni private, ricorrendo al convenzionamento con le stesse secondo le necessita' ed in modo motivato.

Art. 3.
(Limiti di applicazione e validita')

Il piano socio-sanitario regionale per il triennio 1982-84 avra' validita' anche dopo l'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario nazionale che sara' emanata ai sensi dell'articolo 53 della legge 23-12-1978, n. 833.
La Regione adeguera' alla legge nazionale le eventuali disposizioni del presente piano con essa in contrasto.

Art. 4.
(Effetti)

La Regione, nella specifica competenza dei suoi organi, uniforma la sua potesta' regolamentare e di indirizzo, nonche' i suoi atti e provvedimenti al piano socio-sanitario, che ha efficacia di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per tutte le attivita' in esso previste, sia nel settore sanitario che in quello socio-assistenziale. Ai contenuti ed agli indirizzi del piano uniformano i loro atti ed i loro provvedimenti i Comuni e le Unita' sanitarie locali nella predisposizione dei programmi di attivita' e nell'esercizio delle loro funzioni.
Ai contenuti e agli indirizzi del piano si uniformano altresi' le Province e le Comunita' Montane.
Le Unita' sanitarie locali, nell'arco del triennio, provvedono alla realizzazione degli obiettivi indicati dal piano, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite ai sensi della legge regionale 3-9-1981, n. 42.

Art. 5.
(Prestazioni del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2921980, n. 33, nella regione Piemonte)

Fatte salve le prescrizioni del piano sanitario nazionale, fermi restando gli interventi previsti a livello delle Unita' sanitarie locali da specifici programmi, in conformita' alle prescrizioni del presente piano, in particolare le prestazioni dell'assistenza sanitaria nella regione Piemonte comprendono:
- prestazioni di medicina generale, di pediatria e ostetrico-generiche, quali previste dalle convenzioni uniche nazionali;
- prestazioni di medicina specialistica erogate prioritariamente e in forma diretta nell'ambito dei poliambulatori e stabilimenti ospedalieri direttamente gestiti dalla Unita' sanitaria locale, o presso strutture convenzionate ai sensi degli articoli 41 e 44 della legge 23-12-1978, n. 833;
- somministrazioni di farmaci, con le modalita' e limiti previsti dalla convenzione nazionale unica ex art. 28 della citata legge n. 833 e secondo le indicazioni del prontuario nazionale terapeutico e della legge 3-8-1978, n. 484 e successive modificazioni;
- l'assistenza ospedaliera erogata presso stabilimenti ospedalieri o in case di cura convenzionate;
- l'assistenza integrativa ordinaria, nei limiti previsti dall'articolo 5 della legge 29-2-1980, n. 33.
Sono fatte salve le prestazioni sanitarie specifiche preventive ortopediche e protesiche, erogate ai sensi delle leggi e dei regolamenti in atto, vigenti a favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio, dei ciechi, dei sordomuti, degli invalidi civili e degli invalidi del lavoro, ai sensi del 3° e 4° comma dell'art. 57 della legge 23-12-1978, n. 833.

Art. 6.
(Aggiornamento del piano)

La Regione puo' aggiornare annualmente con legge il piano socio-sanitario.

Titolo II. Indirizzi ed azioni programmatiche

Art. 7.
(Indirizzi per il riordino dei servizi)

Le Unita' sanitarie locali, per conseguire gli obiettivi del servizio sanitario nazionale e quelli relativi all'assistenza pubblica in condizioni di uniformita' e di eguaglianza per tutti i cittadini e per assicurare - tenendo conto delle differenziate caratteristiche ed esigenze delle singole comunita' e dei loro ambiti territoriali di appartenenza - la necessaria omogeneita' dei criteri programmatori su tutto il territorio regionale, osservano gli indirizzi contenuti nell'allegato 1 per il riordino dei propri servizi sanitari e socio-assistenziali.

Art. 8.
(Funzioni gia' di competenza degli enti disciolti)

Le funzioni socio-assistenziali attribuite ai Comuni, comprese quelle loro trasferite in base al D.P.R. 27-7-1977, n. 616 ed alla legge 21-10-1978, n. 641, gia' svolte da enti contestualmente soppressi, saranno esercitate secondo il disposto dell'articolo 28 della legge regionale 21-1-1980, n. 3, e salve le disposizioni delle leggi nazionale e regionale di riordino dell'assistenza.
Le attivita' socio-assistenziali esercitate da enti infra-regionali autonomi, fino all'entrata in vigore di nuova normativa nazionale e regionale regolante la materia, saranno coordinate con l'attivita' delle Unita' sanitarie locali, secondo i principi e gli indirizzi del piano socio-sanitario nazionale e regionale, tenuto conto delle finalita' statutarie degli enti stessi e previe le eventuali necessarie modifiche.
Le prestazioni dovranno, comunque, essere uniformate, in conformita' a quanto stabilito al precedente art. 7.
L'utilizzazione da parte dell'Unita' sanitaria locale del personale gia' dipendente dagli enti disciolti, di cui al precedente 1° comma, avverra' nel rispetto della normativa nazionale e regionale, tenuto conto della professionalita' e salve le opportune iniziative di riqualificazione.

Art. 9.
(Politiche qualificanti)

Nell'ambito degli obiettivi generali del piano, costituiscono politiche qualificanti:
a) l'attivazione dei distretti di base;
b) l'educazione sanitaria;
c) la formazione del personale;
d) la tutela dell'ambiente;
e) il sistema informativo;
f) l'integrazione unitaria a livello territoriale delle attivita' di diagnostica e terapia strumentale;
g) la politica del farmaco;
h) la ricerca finalizzata;
i) la valutazione e verifica del piano;
l) la politica della spesa.
I contenuti di tali politiche sono specificati negli allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 alla presente legge.

Art. 10.
(Progettiobiettivo)

La tutela della salute delle persone maggiormente esposte e bisognose di cura ed assistenza e' perseguita con interventi unitari e globali volti soprattutto alla prevenzione ed alla riabilitazione, oltre che alla rimozione delle cause di nocivita' negli ambienti di vita e di lavoro.
A tal fine costituiscono progetti-obiettivo del piano socio-sanitario:
- la tutela della procreazione responsabile, della salute della donna, della maternita', dell'infanzia e dell'eta' evolutiva;
- la tutela della salute dei lavoratori in ogni ambiente di lavoro;
- la tutela sanitaria e socio-assistenziale delle persone anziane.
I suddetti progetti-obiettivo sono specificati negli allegati 12, 13 e 14 alla presente legge.

Art. 11.
(Azioni di particolare rilevanza sociale)

Nell'ambito del piano socio-sanitario regionale, al fine dell'indirizzo qualitativo degli interventi, costituiscono azioni di particolare rilevanza sociale le seguenti:
- la prevenzione dei tumori e l'assistenza oncologica;
- l'azione contro le malattie cardio-vascolari;
- lo sviluppo della riabilitazione;
- la tutela della salute mentale;
- la prevenzione dell'handicap e l'assistenza degli handicappati;
- la prevenzione delle tossicodipendenze e l'assistenza a tossicodipendenti;
- l'azione contro l'uremia cronica;
- l'azione nei casi di emergenza;
- la raccolta e la distribuzione del sangue umano a fini terapeutici;
- l'assistenza alle malattie croniche;
- gli interventi di odontostomatologia sociale;
- gli interventi di oftalmologia sociale;
- la profilassi e la polizia veterinaria.
I contenuti di tali azioni, gli scopi specifici e gli strumenti per realizzarli sono specificati negli allegati 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 alla presente legge.

Art. 12.
(Termalismo terapeutico)

Le prestazioni idrotermali, da erogarsi ai sensi dell'articolo 36 della legge 23-12-1978, n. 833, sono da considerarsi limitate al solo aspetto terapeutico e complementari, qualora ritenute indispensabili, ad altre prestazioni sanitarie previste nel programma terapeutico.
L'accesso alle suddette cure e' disposto dai servizi centrali dell'Unita' sanitaria locale su motivata proposta del medico di base.
L'Unita' sanitaria locale stabilisce presso quale stabilimento convenzionato debbano essere effettuate le prestazioni, tenendo conto di eventuali preferenze dell'utente, privilegiando comunque le strutture termali presenti nella regione.
Con legge regionale, ai sensi del 2° comma dell'articolo 36 della legge predetta, sara' definita l'integrazione e la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali presenti nella regione.

Titolo III. Organizzazione e funzionamento dei servizi

Art. 13.
(Servizio di osservazione epidemiologica e di statistiche sociosanitarie)

Per la verifica dell'efficacia del piano e dell'efficienza dei servizi e per l'aggiornamento ed il miglioramento dell'attivita' sanitaria e socio-assistenziale, viene istituito presso la Regione Piemonte il servizio di osservazione epidemiologica e di statistiche socio-sanitarie.
Esso e' servizio funzionale di settore in aggiunta a quelli previsti dall'allegato 3 di cui all'articolo 4 della legge regionale 17-12-1979, n. 73.
Principali compiti del servizio sono:
a) la rilevazione delle informazioni relative ai fattori ambientali che costituiscono situazioni di rischio e determinano stati di malattia e alle condizioni di salute della popolazione;
b) l'individuazione di criteri e procedure per la rilevazione in termini di efficacia ed efficienza dell'attivita' sanitaria e socio-assistenziale;
c) la rilevazione degli aspetti economico-finanziari connessi al funzionamento del servizio sanitario regionale, anche in riferimento alle prescrizioni di cui agli articoli 11, 2° comma, e 49, ultimo comma, della legge 23-12-1978, n. 833.
Per il conseguimento dei suoi compiti, in particolare per quelli previsti alla lettera a), il servizio di osservazione epidemiologica e di statistiche socio-sanitarie opera nell'ambito di una unita' organizzativa flessibile, intesa come all'art. 19 e istituita come all'art. 20 della legge regionale 20-2-1979, n. 6, di cui faranno anche parte funzionari dei Servizi scarichi industriali, smaltimento rifiuti solidi, inquinamento atmosferico, attivita' attuative della programmazione regionale e di controllo nell'ambito dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali, igiene ambientale, compresi nell'allegato 3 di cui all'art. 4 della legge regionale 17-12-1979, n. 73.
Le Unita' sanitarie locali provvedono alla rilevazione delle informazioni epidemiologiche, statistiche e finanziarie occorrenti per la programmazione regionale, con riferimento agli obiettivi generali e alle indicazioni dei singoli progetti-obiettivo della presente legge. Le Unita' sanitarie locali assicurano altresi' il coordinato svolgimento delle attivita' di indagine epidemiologica in relazione all'attuazione di programmi regionali ed in rapporto a specifiche situazioni locali e promuovono e organizzano le rilevazioni necessarie alla propria iniziativa socio-sanitaria.

Art. 14.
(Volontariato)

La Regione, apprezzando l'ispirazione solidaristica del volontariato, nonche' la sua utilita' sociale e la sua necessita' al perseguimento degli obiettivi della presente legge, intende valorizzarne ogni potenzialita' per il conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario nazionale, come previsto dal 1° comma dell'articolo 45 della legge 23-12-1978, n. 833, dall'articolo 19 della legge regionale 21-1-1980, n. 3, nonche' dagli obiettivi del piano socio-sanitario regionale.
Le Unita' sanitarie locali, accertata la rispondenza delle associazioni alle finalita' predette, regolano i loro rapporti con le stesse a mezzo di apposite convenzioni che hanno per oggetto il servizio che le associazioni stesse intendono svolgere nell'ambito della programmazione e della legislazione socio-sanitaria regionale, nonche' i costi che tale servizio comporta all'utenza.

Art. 15.
(Assetto dei presidi delle Unita' sanitarie locali)

I presidi delle Unita' sanitarie locali sono definiti ed individuati, per il primo piano triennale, nell'allegato 28, secondo le procedure e le indicazioni dell'allegato 1 ed uniformandosi ai principi della gradualita' e della contestualita' nelle riconversioni d'uso.

Art. 16.
(Integrazioni della legge regionale 2251980, n. 60, in ordine ai servizi delle Unita' sanitarie locali)

Ai fini della applicazione della legge regionale 22-5-1980, n. 60 "Organizzazione e funzionamento delle Unita' sanitarie locali" e' attivato il servizio farmaceutico nelle Unita' sanitarie locali che abbiano popolazione superiore a 50.000 abitanti o che gestiscano un ospedale generale unico, come definito al punto 27 dell'allegato 1 alla presente legge.
Sempre agli stessi fini, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14 della legge 23-12-1978, n. 833, il Comune di Torino, nell'ipotesi di attuazione di attribuzione ai Consigli circoscrizionali di poteri di gestione di attivita' sanitaria, come previsto dal 4° comma dell'articolo 15 della citata legge 23-12-1978, n. 833, puo', quale assemblea generale degli ambiti territoriali previsti dalle leggi regionali 9-7-1976, n. 41 e 31-1-1980, n 3, prevedere una articolazione organizzativa a livello centrale con distinti servizi:
- per l'igiene ambientale
- per l'igiene del lavoro
- per la medicina legale
- per l'assistenza sanitaria di base
- per l'attivita' veterinaria
- per l'assistenza integrativa di base extradegenziale
- per l'assistenza integrativa di base in regime di ricovero e degenza
- per l'assistenza farmaceutica
- per l'amministrazione del personale
- per la gestione patrimoniale
- per l'assistenza legale e al contenzioso
- per le attivita' tecniche
- per la gestione economale
- per le gestioni provveditoriali
- per l'analisi economica della spesa sanitaria
- per le attivita' di ragioneria e cassa.
A livello circoscrizionale i servizi potranno essere accorpati secondo il criterio di affinita' di funzioni e secondo l'entita' e impostazione delle funzioni e attivita' da svolgere.

Art. 17.

Le competenze di cui all 'articolo 14 della legge 23-12-1978, n. 833, gia' regolate con disciplina legislativa nazionale, sono esercitate dalle Unita' sanitarie locali, secondo le prescrizioni delle leggi regionali 21-1-1980, n. 3 e 22-5-1980, n. 60, tramite i servizi da essa previsti e seguendo i criteri, indirizzi e vincoli del presente piano, attraverso i programmi zonali di cui all'articolo 18 della presente legge.

Titolo IV. Attuazione e vigilanza

Art. 18.
(Programmi di Unita' sanitaria locale)

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assemblea generale dell'Unita' sanitaria locale adotta il programma zonale di attivita' e di spesa per la gestione dei servizi sanitari e socio assistenziali per il triennio 1982-84. Tale programma, che ha lo scopo di tradurre in sede locale gli obiettivi del piano regionale, di definire la struttura organizzativa di tutti i servizi della Unita' sanitaria locale, di individuare gli obiettivi locali relativi ai progetti obiettivo, alle politiche qualificanti ed allo sviluppo delle azioni programmatiche di particolare rilevanza sociale, di definire la successione degli interventi e di indirizzare la politica della spesa, viene trasmesso alla Giunta regionale entro 10 giorni dalla sua adozione.
La Giunta regionale, entro 45 giorni dalla ricezione, esprime parere di congruita' del programma zonale rispetto al piano socio-sanitario regionale, indicando eventuali suggerimenti o modificazioni per la stesura definitiva, dopo aver sentito in merito l'Unita' sanitaria locale.
Acquisito tale parere, qualora esso non comporti alcuna modificazione, o nel caso in cui il termine di cui al precedente 3° comma sia trascorso senza alcuna pronuncia da parte della Giunta regionale, il programma zonale si intende definitivamente approvato.
Qualora il parere della Giunta regionale richieda modificazioni, L'Assemblea dell'Unita' sanitaria locale provvede a riapprovare in via definitiva il programma zonale e a ritrasmetterlo alla Giunta regionale entro 10 giorni. La Giunta regionale puo' introdurre d'ufficio le modificazioni indicate a norma del precedente terzo comma, che non siano state accolte ed introdotte dall'Assemblea della Unita' sanitaria locale.
Con la medesima procedura di cui ai commi precedenti la Unita' sanitaria locale aggiorna annualmente il programma zonale corredandolo di una relazione sullo stato di salute della popolazione e sui livelli assistenziali raggiunti.
Il programma di Unita' sanitaria locale ed i suoi aggiornamenti costituiscono riferimento per la formazione del bilancio preventivo pluriennale ed annuale.
La normativa di cui ai commi precedenti attiene la fase procedurale di approvazione dei programmi zonali, fermo restando quanto disposto in materia di controlli sugli atti delle Unita' sanitarie locali di cui all'articolo 49 della legge 23-12-1978, n. 833 e alla legge regionale 21-1-1980, n. 3.
Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 49, ultimo comma, della legge 23-12-1978, n. 833, presenta annualmente al Consiglio regionale, entro il 31 gennaio, una relazione generale sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari e socio-assistenziali, con allegata la situazione contabile degli impegni assunti sulla quota assegnata alla Regione degli stanziamenti per il servizio sanitario nazionale.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, emana direttiva per la predisposizione del programma zonale di cui al 1° comma del presente articolo e predispone apposito schema per la formazione dei programmi suddetti.

Art. 19.
(Verifica e controlli)

La Regione vigila sull'osservanza delle norme di contabilita' previste dalla legge regionale 13-1-1981, n. 2, ed in generale sull'andamento della gestione delle Unita' sanitarie locali, in relazione all'attuazione del piano.
A tal fine, la Giunta regionale, con propria deliberazione, puo', oltre ad avvalersi della struttura organizzativa di cui all'art. 95 della legge regionale 13-1-1981, n. 2, anche disporre ispezioni atte ad accertare la strutturazione ed il funzionamento dei servizi.
Gli accertamenti di eventuali disavanzi che emergano dalla effettuazione delle periodiche verifiche di cassa ed i resoconti trimestrali delle Unita' sanitarie locali di cui rispettivamente al 1° comma, n. 2, ed al 2° comma dell'articolo 50 della legge 23-12-1978, n. 833, devono essere comunicati alla Regione.
Qualora le inosservanze e le omissioni risultanti dalle ispezioni o dalle indagini eseguite riguardino atti obbligatori, la Regione esercita il controllo sostitutivo ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 12-8-1976, n. 42.

Art. 20.
(Finanziamento del piano)

Al finanziamento della presente legge si provvede:
1) per la gestione dei servizi sanitari: mediante il fondo regionale, ai sensi della legge regionale 3-9-1981, n. 42;
2) per la gestione dei servizi socio assistenziali:
a) sulla base degli stanziamenti specificamente iscritti nella legge di bilancio pluriennale della Regione Piemonte per il triennio 1982-84, con riferimento al bilancio pluriennale dello Stato per il medesimo periodo;
b) sulla base delle risorse messe a disposizione delle Unita' sanitarie locali da parte degli enti locali, in relazione alle funzioni socio-assistenziali il cui esercizio sia affidato alle Unita' sanitarie locali a norma dell'articolo 28 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, della legge regionale sul riordino dei servizi socio-assistenziali e della legge nazionale di riforma dell'assistenza;
c) sulla base delle risorse derivanti ai Comuni dall'alienazione o trasformazione del patrimonio con vincolo di destinazione ai servizi socio-assistenziali, nei limiti e secondo le modalita' di cui alla legge regionale di riordino dei servizi socio-assistenziali e alla legge nazionale di riforma dell'assistenza;
d) sulla base di eventuali contributi di terzi.

Art. 21.
(Finanziamento della spesa sanitaria)

Gli stanziamenti annui di cui all'articolo 20, 1° comma, numero 1 della presente legge, sono ripartiti tra le Unita' sanitarie locali in base alle disposizioni della legge regionale 3-9-1981, n. 42.
L'articolazione degli stanziamenti tra le distinte finalizzazioni, nonche' la ripartizione dei singoli stanziamenti alle Unita' sanitarie locali e' effettuata, nei limiti posti dalla legislazione vigente e dal piano sanitario nazionale, sulla base dei criteri e delle procedure determinate dalla legge regionale 3-9-1981, n. 42, secondo gli indirizzi della presente legge e con l'obiettivo di un progressivo riequilibrio nella distribuzione delle risorse, in base alla programmata rete dei servizi.
La ripartizione dello stanziamento relativo alla spesa in conto capitale dovra' privilegiare:
- il completamento della rete delle strutture di distretto e dei poliambulatori;
- la riconversione delle strutture di ricovero eccedenti i fabbisogni o non coerenti con le indicazioni di piano;
- il completamento della rete dei laboratori di sanita' pubblica;
- l'attivazione dei presidi di formazione, con priorita' per i quattro poli didattici di quadrante;
- la piu' alta qualificazione dei servizi prestati.
Il trasferimento alle Unita' sanitarie locali degli stanziamenti di cui al 1° comma viene operato in base alle procedure in vigore.
Per le somme derivanti da assegnazioni dello Stato a scopi specifici, la legge regionale di approvazione del bilancio puo' autorizzare variazioni al bilancio medesimo da apportare nel corso dell'esercizio finanziario mediante provvedimenti amministrativi, con le modalita' previste dall'articolo 41 della legge regionale 14-3-1978, n. 12.

Art. 22.
(Finanziamento della spesa socioassistenziale)

Gli stanziamenti annui di cui all'articolo 20, 1° comma, n. 2, lettera a, della presente legge, sono ripartiti fra le Unita' sanitarie locali secondo gli indirizzi della presente legge e con l'obiettivo di un progressivo riequilibrio del livello dei servizi.
Gli stanziamenti di cui all'articolo 20, 1° comma, punto 2, lettera b, della presente legge sono assegnati alle Unita' sanitarie locali sulla base dei criteri e delle procedure determinate nell'ambito della legge regionale per il riordino dei servizi socio-assistenziali.

Art. 23.
(Coordinamento della spesa sanitaria con quella socioassistenziale)

La Regione, in sede di attuazione delle norme di cui agli articoli 20, 21 e 22 della presente legge e le Unita' sanitarie locali, mediante l'utilizzo secondo il metodo della gestione programmata delle risorse ad esse complessivamente assegnate, devono tendere:
a) ad assicurare la corretta destinazione delle risorse, evitandone un uso improprio;
b) a porre in essere gli interventi necessari per il superamento delle situazioni in cui inefficienze di un settore chiedano surrogazioni improprie dall'altro;
c) a garantire un uso integrato delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi posti dal piano, nel rispetto della destinazione delle risorse sanitarie e socio-assistenziali al perseguimento dei rispettivi fini.

Titolo V. Disposizioni transitorie e finali

Art. 24.
(Presidi trasformati o soppressi Salvaguardia dell'occupazione)

I dipendenti addetti a strutture sanitarie e socio-assistenziali, delle quali dovesse essere deliberata la trasformazione o la soppressione, vengono utilizzati in altri servizi, di regola nell'ambito del comprensorio, con mansioni uguali o simili, conservando lo stato giuridico ed economico che avevano al momento della trasformazione o soppressione e con la salvaguardia delle qualifiche professionali.

Art. 25.
(Approvazione degli allegati)

Sono approvati i seguenti allegati:
Allegato 1
Indirizzi per il riordino dei servizi sanitari e socio-assistenziali
Allegato 2
Attivazione dei distretti di base
Allegato 3
Tutela dell'ambiente
Allegato 4
Educazione sanitaria
Allegato 5
Sistema informativo
Allegato 6
Formazione del personale
Allegato 7
Integrazione unitaria, a livello territoriale, delle attivita' di diagnostica e terapia strumentale
Allegato 8
Provvedimenti in materia di farmaci
Allegato 9
Ricerca finalizzata
Allegato 10
Valutazione e verifica del piano
Allegato 11
Politica della spesa
Allegato 12
Tutela della procreazione responsabile, della salute della donna, della maternita', dell'infanzia e dell'eta' evolutiva
Allegato 13
Tutela della salute dei lavoratori in ogni ambiente di lavoro
Allegato 14
Tutela sanitaria e socio-assistenziale delle persone anziane
Allegato 15
Prevenzione dei tumori ed assistenza oncologica
Allegato 16
Azioni contro le malattie cardiovascolari
Allegato 17
Sviluppo della riabilitazione
Allegato 18
Tutela della salute mentale
Allegato 19
Prevenzione dell'handicap ed assistenza degli handicappati
Allegato 20
Prevenzione delle tossicodipendenze ed assistenza ai tossicodipendenti
Allegato 21
Azioni contro l'uremia cronica
Allegato 22
Azioni nei casi di emergenza
Allegato 23
Raccolta e distribuzione del sangue umano a fini terapeutici
Allegato 24
Assistenza alle malattie croniche
Allegato 25
Interventi di odontostomatologia sociale
Allegato 26
Interventi di oftalmologia sociale
Allegato 27
Profilassi e polizia veterinaria
Allegato 28
Struttura organizzativa dei servizi delle Unita' sanitarie locali.

Allegato 1

- Indirizzi per il riordino dei servizi sanitari e socio-assistenziali
Allegato 2 - Attivazione dei distretti di base
Allegato 3 - Tutela dell'ambiente
Allegato 4 - Educazione sanitaria
Allegato 5 - Sistema informativo
Allegato 6 - Formazione del personale
Allegato 7 - Integrazione unitaria, a livello territoriale, delle attivita' di diagnostica e terapia strumentale
Allegato 8 - Provvedimenti in materia di farmaci
Allegato 9 - Ricerca finalizzata
Allegato 10 - Valutazione e verifica del piano
Allegato 11 - Politica della spesa
Allegato 12 - Tutela della procreazione responsabile, della salute della donna, della maternita', dell'infanzia e dell'eta' evolutiva
Allegato 13 - Tutela della salute dei lavoratori in ogni ambiente di lavoro
Allegato 14 - Tutela sanitaria e socio-assistenziale delle persone anziane
Allegato 15 - Prevenzione dei tumori ed assistenza oncologica
Allegato 16 - Azioni contro le malattie cardiovascolari
Allegato 17 - Sviluppo della riabilitazione
Allegato 18 - Tutela della salute mentale
Allegato 19 - Prevenzione dell'handicap ed assistenza degli handicappati
Allegato 20 - Prevenzione delle tossicodipendenze ed assistenza ai tossicodipendenti
Allegato 21 - Azioni contro l'uremia cronica
Allegato 22 - Azioni nei casi di emergenza
Allegato 23 - Raccolta e distribuzione del sangue umano a fini terapeutici
Allegato 24 - Assistenza alle malattie croniche
Allegato 25 - Interventi di odontostomatologia sociale
Allegato 26 - Interventi di oftalmologia sociale
Allegato 27 - Profilassi e polizia veterinaria
Allegato 28 - Struttura organizzativa dei servizi delle Unita' sanitarie locali
OMISSIS