Legge regionale 31 dicembre 1981, n. 59. Modifica delle norme transitorie e finali della legge regionale 16 giugno 1981, n. 21, classificazione delle aziende alberghiere. (B.U. 6 gennaio 1982, n. 1) L'articolo 8 della legge regionale 16-6-1981, n. 21, e' sostituito dal seguente articolo:
La classificazione prevista dalla presente legge opera dal 1° gennaio 1983. Le aziende di nuova apertura sono classificate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri indicati nelle allegate tabelle A e B.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di classificazione alberghiera, di cui al R.D.L. 18-1-1937, n. 975 e' delegato al Comune che emana provvedimenti definitivi e ne da' comunicazione alla Regione entro 15 giorni.
La classificazione delle aziende alberghiere determinata dagli Enti provinciali per il Turismo del Piemonte, per il biennio 1980-1981 ai sensi del R.D.L. 18-1-1937, n. 975 convertito nella legge 30-12-1937, n. 2651, e' convalidata a tutti gli effetti ed e' prorogata al 31-12-1982. Sono comunque fatte salve le facolta' e le procedure previste dagli articoli 2 e 9 del R.D.L. 18-1-1937, n. 975, in ordine alla possibilita' di variazione della classificazione relativa a singoli esercizi alberghieri.
Le aziende che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso di licenza alberghiera e che all'atto dell'attribuzione della classifica operante dal 1° gennaio 1983 non possiedano i requisiti necessari per l'attribuzione del punteggio minimo di 30 punti, sono classificate per un quinquennio in categoria denominata "locanda".