Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57.

Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali.

(B.U. 6 gennaio 1982, n. 1)

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.

In favore dei Consiglieri in carica, la Regione Piemonte istituisce l'assicurazione obbligatoria contro i rischi da infortunio.

Art. 2.

L'assicurazione per rischi di morte e di invalidita' permanente e temporanea copre gli infortuni che i Consiglieri possono subire nel corso del mandato consiliare per ogni causa connessa con il loro servizio. L'onere relativo e' a carico del Bilancio regionale.
Il contratto di assicurazione senza diritto a rivalsa, coprira' cumulativamente anche i rischi di morte e di invalidita' permanente e temporanea del Consigliere regionale per cause non connesse con il suo servizio. Il relativo onere e' a, carico del Consigliere stesso.
Il contratto di assicurazione deve prevedere indennita' non superiori ai seguenti massimali:
- L. 100.000.000 in caso di morte
- L. 120.000.000 in caso di invalidita' permanente
- L. 35.000 per ogni giorno di invalidita' temporanea.
La relativa convenzione con istituti assicurativi di comprovata solidita' e' stipulata dal Presidente del Consiglio previa approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 3.

La convenzione di cui all'ultimo comma del precedente articolo deve prevedere le percentuali del premio a carico rispettivamente del Bilancio regionale e del singolo Consigliere, secondo le previsioni dei primi due commi dell'articolo precedente.
In ogni caso a carico del Bilancio regionale non potra' essere posto piu' del 70% del premio cumulativo.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge fa carico al cap. 10 del Bilancio regionale "Spese per indennita' di carica e di missioni spettanti ai componenti il Consiglio Regionale".

Art. 5.

La legge regionale 25 marzo 1974, n. 8, e' abrogata.