Legge regionale 29 dicembre 1981, n. 53. Esercizio delle funzioni medico legali del servizio sanitario regionale. (B.U. 6 gennaio 1982, n. 1) Titolo I. Le funzioni in materia di medicina legale previste dall'articolo 14, 3° comma, lettera q, della legge 23-12-1978, n. 833, ed attribuite alle Unita' Sanitarie Locali vengono svolte mediante il servizio medico legale di cui al numero 3 del 3° comma dell'articolo 3 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 60.
Le funzioni medico-legali ineriscono a valutazioni di ordine clinico-biologico connesse a specifiche norme di legge nell'ambito dell'ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale e si esplicano mediante accertamenti, certificazioni e ogni altra prestazione avente finalita' e natura medico-legale.
Per l'espletamento delle relative funzioni il servizio medico-legale delle Unita' Sanitarie Locali si avvale, oltre che del personale medico specializzato e qualificato e del personale infermieristico e amministrativo previsto dalla relativa pianta organica, anche dell'apporto di altri servizi, presidi, uffici e strutture delle Unita' Sanitarie Locali.
Le funzioni medico legali attribuite dalle leggi in vigore alla competenza del medico provinciale e dell'Ufficiale Sanitario sono devolute alle Unita' Sanitarie Locali che le esercitano avvalendosi dei sanitari del servizio di cui all'articolo 1.
Titolo II. Norme transitorie e finali Fino all'entrata in vigore della normativa di cui all'articolo 75 della legge 23-12-1978, n. 833, il servizio medico-legale delle Unita' Sanitarie Locali assolve anche i compiti connessi alla istruttoria delle pratiche previdenziali affidati alle Unita' Sanitarie Locali a norma delle convenzioni previste dal 3° comma del suddetto articolo 75. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi del quarto comma dell'articolo 45 dello Statuto Regionale.
(Attribuzione)
Le Unita' Sanitarie Locali stipulano convenzioni con gli Enti gestori delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per la realizzazione delle finalita' medico-legali, in relazione al coordinamento previsto dal 4° comma dell'articolo 57 della legge 23-12-1978, n. 833.
(Funzioni medicolegali)
Le attivita' medico-legali sono:
- gli accertamenti preventivi di idoneita' e non idoneita' generica e/o specifica psicofisica previsti quali obbligatori da leggi e regolamenti;
- la disposizione e l'esecuzione degli accertamenti medico-legali per inidoneita' lavorativa temporanea, ai sensi degli articoli 5 e 30 della legge 30-12-1971, n. 1204, nonche' dell'articolo 2 del D.L. 30-12-1979, n. 663, convertito nella legge 29-2-1980, n. 33;
- l'esecuzione degli accertamenti medico-legali sulla idoneita' lavorativa e sulla idoneita' psicofisica e sulle assenze per infermita', per malattia o infortunio dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 20-5-1970, n. 300;
- l'esecuzione degli accertamenti medico-legali sulla idoneita' lavorativa e sulla idoneita' psicofisica e sulle assenze dal lavoro per infermita', gravidanza, parto, puerperio, malattie professionali e infortuni di lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni;
- l'esecuzione di altri accertamenti concernenti l'invalidita' temporanea e/o permanente previsti dalle leggi e regolamenti e gia' demandati ai medici provinciali e ufficiali sanitari o medici dell'Ispettorato del Lavoro;
- l'attivita', anche collegiale, per l'accertamento della invalidita' permanente per infortunio sul lavoro o malattia professionale, per causa di servizio, per riduzione della capacita' di guadagno, per riduzione della capacita' di lavoro generico o specifico, per cecita', sordomutismo o altre malformazioni o difetti fisici o psichici, con esclusione dei giudizi medico-legali nei confronti di personale militare;
- l'attivita', anche collegiale, per l'accertamento della idoneita' alla guida di autoveicoli e natanti, con esclusione dei giudizi medico-legali nei confronti del personale militare o dipendente dalla Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato;
- l'attivita', anche collegiale, per l'accertamento della invalidita' civile di cui alle leggi 30-3-1971, n. 118 e 11-2-1980, n. 18;
- il servizio necroscopico di cui all'articolo 4 e 5 del D.P.R. 21-10-1975, n. 803, che e' coordinato dal responsabile del servizio medico-legale della U.S.L.;
- l'assistenza tecnica medico-legale nelle controversie civili e nei procedimenti penali a tutela degli interessi del servizio sanitario gestito dalle UU.SS.LL.;
- ogni altra attivita' prevista da norme vigenti.
(Esercizio delle funzioni medicolegali)
L'attivita' del servizio medico-legale si caratterizza per l'apporto multidisciplinare nella fase di definizione diagnostica e per la specificita' nella fase valutativa.
Il regolamento del personale dei servizi dell'Unita' Sanitaria Locale, di cui al punto e) del 2° comma dell'articolo 12 della legge regionale 21-1-1980, n. 3, deve prevedere le forme e i modi di integrazione, collegamento funzionale e coordinamento tra il servizio medico-legale e i servizi di igiene pubblica, assistenza sanitaria di base, assistenza integrativa di base, servizio sociale, allo scopo di perseguire l'utilizzazione integrativa dei dati clinici, l'economicita' delle valutazioni medico-legali, la corretta utilizzazione di queste ai fini della prevenzione e della riabilitazione e del reinserimento sociale del cittadino.
La determinazione delle sedi, della composizione delle procedure, degli organismi ai quali vengono devoluti giudizi medico-legali di seconda istanza, nel rispetto dei livelli istituzionali e organizzativi del Servizio Sanitario Nazionale, e' demandata alla normativa regionale o contrattuale.
(Funzioni gia' attribuite al medico provinciale e all'Ufficiale Sanitario)
Le attribuzioni che, in relazione alla dipendenza funzionale stabilita dalle leggi in vigore tra Ufficiale Sanitario e medico provinciale, erano devolute a quest'ultimo, sono esercitate dal Comitato di gestione dell'Unita' Sanitaria Locale competente per territorio.
(Convenzioni)
(Dichiarazione d'urgenza)