Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 9 novembre 1981, n. 46.

Modifiche alla L.R. 10 dicembre 1979, n. 72 'Contributo alle Comunita' Montane per le attivita' della cultura e dell'informazione televisiva '.

(B.U. 18 novembre 1981, n. 46)

Art. 1, 2

Art. 1.

Il quarto capoverso dell'art. 2 della legge regionale 10-12-1979, n. 72, viene cosi' modificato:
"Le Comunita' Montane devono presentare alla Regione, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, il progetto esecutivo dell'opera.
L'erogazione del contributo e' disposta con decreto del P.G.R. nelle seguenti misure:
1) acconti fino alla concorrenza del 75% alla documentata comunicazione di inizio dei lavori;
2) fino alla concorrenza del residuale 25% al documentato compimento dei lavori.
Per le opere finanziate negli anni 1979 e 1980 il residuale 25% potra' essere erogato al documentato avanzamento dei lavori per una spesa non inferiore all'entita' del contributo regionale.
La Giunta Regionale puo' procedere alla revoca del contributo:
a) quando il beneficiario non abbia provveduto, entro 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, alla presentazione del progetto esecutivo dell'opera;
b) quando il beneficiario non abbia dato comunicazione dell'avvio dei lavori entro 90 giorni dalla data di erogazione del primo acconto di contributo".

Art. 2.

La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale, ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.