Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 9 novembre 1981, n. 45.

Adeguamento dei contributi in annualita' a parziale modifica del dispositivo di cui alla legge regionale 16-5-1975, n. 28.

(B.U. 18 novembre 1981, n. 46)

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 16-5-1975, n. 28, e' sostituito dal seguente:
"La Regione, nell'ambito dei programmi settoriali di intervento per l'esecuzione delle opere pubbliche indicate nei successivi articoli, di competenza delle Province, dei Comuni e loro Consorzi, degli Enti Ospedalieri fino alla cessazione delle funzioni degli Organi amministrativi degli Enti stessi, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle Istituzioni di beneficenza non previste dalla legge 17-7-1890, n. 6972 e successive modificazioni, concede contributi in capitale e contributi costanti in annualita' sulla spesa riconosciuta necessaria".

Art. 2.

Il 1° comma dell'art. 3 della legge regionale 16-5-75, n. 28, e' sostituito dai seguenti:
"Il contributo in annualita' costanti di cui al precedente art. 1 e' concesso, per il periodo di ammortamento del mutuo, ai Comuni e loro Consorzi che provvedano:
a) - alla realizzazione delle opere indicate nel precedente art. 2, paragrafi 1), 2) e 3);
b) - alla costruzione ed ampliamento di sedi municipali ed alla acquisizione di immobili da destinare a tale scopo. Sono ammessi lavori di ristrutturazione, consolidamento e sistemazioni interne, ivi compresa la dotazione di impianti termici, elettrici ed idrosanitari, in edifici di proprieta' adibiti o da destinarsi a sede municipale, quando i lavori stessi siano diretti ad assicurare la funzionalita' dei servizi di Istituto;
c) - alla costruzione, sistemazione o ampliamento di cimiteri (esclusa la costruzione e manutenzione di loculi), di mattatoi o di altre opere igieniche;
d) - alla costruzione, sistemazione o ampliamento di strutture commerciali e di mercati;
e) - alla costruzione di edifici destinati ad attivita' culturali;
f) - alla costruzione di impianti per l'incenerimento dei rifiuti solidi urbani;
g) - alla costruzione, completamento o adeguamento delle opere occorrenti per il rifornimento di energia elettrica a capoluoghi, frazioni e borgate, nonche' per gli impianti di illuminazione pubblica.
Per mutui da contrarre con la Cassa DD.PP. il contributo e' concesso nella misura del 6%.
Nel caso di mutui accesi con Istituti di Credito diversi dalla Cassa DD.PP., il contributo e' concesso nella misura del 10% per mutui ad ammortamento ventennale o per un periodo di tempo superiore, nella misura del 12,50% per mutui ad ammortamento decennale e nella misura del 12% per mutui da ammortizzare in periodi compresi tra i 10 ed i 20 anni".
Il IV comma dell'art. 3 della legge regionale 16-5-75, n. 28, e' sostituito dal seguente:
"Il contributo in annualita' e' concesso nella misura e per la durata occorrenti al totale ammortamento, compresi gli oneri per spese di interessi, dei mutui da contrarsi con la Cassa DD.PP., agli Enti che provvedono al completamento, ampliamento e ristrutturazione di opere sanitarie ospedaliere, nonche' agli Enti che devono far fronte a maggiori oneri relativi al completamento di opere che, ammesse a contributo ai sensi della legge regionale 16-5-75, n. 28, hanno beneficiato dei contributi integrativi di cui alla legge regionale 31-8-77, n. 46".
E' abrogato il IX comma dell'art. 3 della L.R. 16-5-75, n. 28.

Art. 3.

Agli Enti ammessi a fruire di contributo in annualita' costanti, fino al 31-12-81, che non abbiano gia' contratto il mutuo, possono essere attribuiti i benefici della elevazione del contributo alla misura di cui al precedente art. 2 per mutui da contrarsi con Istituti diversi dalla Cassa DD.PP. ed alla misura del 7,50% e del 10%, rispettivamente, per mutui con ammortamento ventennale o decennale da contrarre con la Cassa DD.PP..

Art. 4.

Al maggior onere derivante dall'integrazione dei contributi previsti dalla presente legge, valutabile in L. 675.000.000, si fara' fronte con i singoli stanziamenti di bilancio pluriennale, esercizi 1982 e 1983, cosi' come sotto ripartiti a seconda del settore di intervento finanziato.
1982 1983
Strade L. 100.000.000 200.000.000
Impianti ill. pubblica L. 15.000.000 35.000.000
Cimiteri ed opere igieniche L. 15.000.000
Sedi Municipali L. 60.000.000 90.000.000
Acquedotti e Fognature L. 85.000.000 65.000.000
Strutture commerciali L. 5.000.000
Edifici destinati ad attivita'
culturali L. 5.000.000
Totale L. 285.000.000 390.000.000.

Art. 5.

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.