Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 3 settembre 1981, n. 40.

Adesione all'intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate' .

(B.U. 9 settembre 1981, n. 36)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
All. A., B.

Art. 1.

All'intesa interregionale per l'esercizio delle funzioni amministrative in ordine alla navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate stipulata ai sensi degli articoli 8 e 98 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, di cui alle leggi regionali:
- dell'Emilia Romagna, n. 15, in data 17 marzo 1980;
- della Lombardia, n. 82, in data 7 giugno 1980;
- del Veneto, n. 50, in data 10 agosto 1979;
ed alla conseguente convenzione (all'allegato A), il 18 dicembre 1979, in Milano, aderisce anche la Regione Piemonte.

Art. 2.

A decorrere dal primo gennaio 1981, in aggiunta alle linee navigabili gia' contemplate nella citata convenzione, entrano a far parte della rete idroviaria nell'intesa di cui all'articolo precedente anche il tratto del fiume Po da foce Ticino a Casale Monferrato, della lunghezza di km. 65, in territorio lombardo e piemontese, e l'idrovia Litoranea Veneta, per il tratto da foce Silone, nella laguna di Venezia, al fiume Tagliamento, della lunghezza di km. 73,500 in territorio veneto.

Art. 3.

Con decorrenza 1° gennaio 1981 entrano a far parte:
a) del Comitato Interregionale di cui all'articolo 6 della Convenzione, l'Assessorato ai trasporti della Regione Piemonte;
b) della Commissione consultiva tecnico-amministrativa di cui all'articolo 7 della convenzione, due membri designati dalla Regione Piemonte secondo le modalita' previste dallo stesso articolo.

Art. 4.

Con decorrenza 1° gennaio 1981, alle funzioni previste dall'articolo 4 della convenzione, sono aggiunti campiti relativi a studi, ricerche sperimentazioni e progettazioni nonche' a pubblicazioni inerenti la navigazione interna padano-veneta, e le spese generali di funzionamento dell'intesa.

Art. 5.

Restano ferme tutte le altre clausole della convenzione in vigore tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto salvo le modalita' di riparto degli oneri, di cui all'articolo 5, che a decorrere dal primo gennaio 1981 sono suddivisi tra le quattro Regioni, restando immutate le tre aliquote.

Art. 6.

Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato a sottoscrivere, congiuntamente ai Presidenti della Giunta Regionale delle altre Regioni dell'intesa, entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle quattro leggi regionali, l'atto aggiuntivo della convenzione di intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate secondo lo schema allegato (allegato B).

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 1981 istituendo nello stato di previsione della spesa il capitolo 5755 con la denominazione "Oneri connessi all'adesione dell'intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate", con lo stanziamento di lire 20 milioni in termini di competenza e di cassa; per la dotazione del capitolo 5755 si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 5790 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Gli oneri gravanti sugli esercizi finanziari successivi saranno determinati con leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 8.

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45, sesto comma, dello Statuto regionale, ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A.

Allegato A: CONVENZIONE TRA LE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA INTERREGIONALE SUL FIUME PO ED IDROVIE COLLEGATE

Premesso che:
- con gli artt. 87-88-97-98 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616, sono state trasferite alle Regioni a Statuto Ordinario, con decorrenza 1 gennaio 1978, tutte le funzioni amministrative statali inerenti la navigazione interna e relativi servizi, attivita' e opere;
- con le deliberazioni del Consiglio Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 1234 del 7-12-1977 e n. 1653 del 13-7-1978; della Regione Lombardia n. 11/790 del 29-6-78 nonche' della Regione Veneto n. 557 del 22-3-1978, si dettavano norme comuni che stabilivano le modalita' istituzionali, amministrative, tecnico-operative e finanziarie relative alla ordinaria manutenzione, amministrazione e gestione delle seguenti vie navigabili:
- Fiume Po da Pavia al mare;
- Fiume Mincio da Mantova al Po, compresi i laghi inferiore e di mezzo di Mantova;
- Idrovia Fissero-Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante;
- Idrovia ferrarese;
- Canale Po-Brondolo;
- che dato l'evidente carattere interregionale del citato sistema di vie navigabili incorre il caso previsto dall'art. 98 1° comma del D.P.R. n. 616/77 secondo cui "le funzioni amministrative quando sono inerenti i servizi di territori finitimi di piu' Regioni, sono esercitate mediante intesa fra le Regioni interessate ovvero mediante gestioni comuni anche in forma consortile ";
- che mediante opportuni contatti tra gli Assessori ai Trasporti delle tre Regioni citate si e' giunti a comuni valutazioni per l'esercizio delle funzioni inerenti;
Visto che con le cennate deliberazioni si autorizzavano i rispettivi Presidenti delle Giunte Regionali dell'Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto a sottoscrivere un'apposita convenzione contenente le norme esecutive delle stesse:

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1.
L'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna e relativi servizi, attivita' ed opere da parte delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, e' disciplinato, in via urgente e provvisoria, dalle norme amministrative di cui al presente atto, fino a quando le tre Regioni stesse non vi avranno provveduto con apposite rispettive norme legislative previamente concordate;
all'uopo le tre Regioni s'impegnano a predisporre con ogni possibile tempestivita' gli schemi di tali norme legislative.

Art. 2.
Le tre Regioni riservano ognuna al rispettivo Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, secondo le proprie norme statutarie, ogni decisione relativa alle vie navigabili interamente ricadenti nel proprio territorio regionale, nonche' ogni decisione relativa a nuove opere portuali o di navigazione nelle vie navigabili interregionali fiume Po e Mincio Fissero-Tartaro-Po di Levante; le Giunte Regionali formulano le loro proposte ai rispettivi Consigli sentito il parere, non vincolante, del Comitato di cui al successivo articolo 6.

Art. 3.
Le funzioni amministrative concernenti l'ordinaria amministrazione e la gestione delle vie navigabili: fiume Po da Pavia al mare, fiume Mincio, canale Fissero-Tartaro-Canal Bianco-Po di Levante, Canale Po-Brondolo e idrovia Ferrarese sono esercitate d'intesa fra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto secondo le modalita' di cui ai successivi articoli del presente atto.

Art. 4.
Le funzioni amministrative di cui al precedente art. 3 consistono:
- nell'acquisto, costruzione, manutenzione, riparazione e funzionamento di mezzi meccanici e nautici necessari per la migliore funzionalita' delle vie navigabili;
- nel servizio di segnalamento (ed eventualmente di pilotaggio e dragaggio delle vie navigabili, compresa la rimozione di materiali sommersi);
- nella manutenzione e ripristino delle opere di navigazione in atto nelle vie navigabili;
- nella manovra delle conche di navigazione;
- nel servizio di piena relativo alla navigabilita' delle vie navigabili;
- nella gestione ed uso della rete radiotelefonica padana relativa alla navigazione e navigabilita' delle vie navigabili;
- nella gestione delle opere, impianti, mezzi, attrezzature, materiali od altri beni attinenti ai predetti servizi o ad altre attivita' strettamente, relative alla navigazione;
- negli acquisti, forniture, appalti o altri contratti relativi alla navigazione;
- all'assunzione, disciplina e gestione del personale tecnico, amministrativo ed operativo necessario per lo svolgimento delle predette funzioni ed attivita';
- nell'adozione degli atti amministrativi necessari per lo svolgimento delle predette funzioni ed attivita';
- nella polizia amministrativa relativa alla navigazione interna;
- nel finanziamento degli oneri relativi alle predette funzioni ed attivita'.

Art. 5.
Gli oneri relativi alle funzioni ed attivita' di cui al precedente art. 4 vengono ripartiti tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto secondo le seguenti aliquote:
A) per il 24% in parti eguali tra le tre Regioni (8% per ciascuna Regione);
B) per il 38% in proporzione diretta alla lunghezza dell'affaccio territoriale delle tre Regioni sulla via navigabile; a tal fine l'affaccio verra' considerato per ambedue le sponde della via navigabile quando questa corre sul confine regionale e per una sponda soltanto quando corre all'interno di una Regione;
C) per il restante 38% in proporzione diretta alla entita' tonnellate per chilometro delle merci annualmente in arrivo od in partenza nei porti ed approdi situati nel territorio dell'una o dell'altra Regione e trasportate sulla via navigabile in parola.
Le tre Regioni sono impegnate a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione dell'anno 1978 in poi, i fondi all'uopo presuntivamente necessari, tali fondi verranno conguagliati sulla base delle decisioni del Comitato di cui all'art. 6 successivo, con particolare riferimento ai parametri di cui alle precedenti lettere A), B) e C) ed alla loro annuale applicazione agli oneri complessivamente sostenuti.

Art. 6.
Allo svolgimento delle funzioni amministrative viene preposto un Comitato Interregionale per la navigazione interna composto dai tre Assessori ai Trasporti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.
Esso sara' convocato a rotazione annuale dall'Assessore dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.
Il Comitato decide su tutte le questioni inerenti alla materia in parola; per la validita' delle sue riunioni e' richiesta la presenza di tutti e tre i membri o di loro delegati, per la validita' delle sue decisioni e' richiesta l'unanimita' dei voti; i verbali delle riunioni sono firmati da tutti i membri ed inoltre dal coordinatore segretario della Commissione Consultiva tecnico-amministrativa di cui al successivo art. 7, le decisioni del Comitato vengono attuate con deliberazioni conformi delle Giunte Regionali competenti per territorio secondo quanto previsto al successivo art. 10.

Art. 7.
Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato di cui al precedente art 6 e' coadiuvato da una Commissione consultiva tecnico-amministrativa composta da sei membri e cioe' da due per ogni Regione, nominati dalla stessa e scelti tra i rispettivi dipendenti almeno a livello di capo ufficio; la Commissione nomina al suo interno il coordinatore segretario che assiste alle riunioni del Comitato.

Art. 8.
Il Comitato interregionale per la navigazione interna puo' riunirsi congiuntamente con la Commissione consultiva tecnico-amministrativa.

Art. 9.
Per l'assolvimento delle funzioni ed attivita' in parola le Regioni utilizzano nella maggior misura possibile il personale, le opere, i mezzi, le attrezzature e gli altri beni che perverranno loro al riguardo dallo Stato a norma del D.P.R. n. 616/77 con particolare riferimento al cantiere officina di Cavanella d'Adige, al cantiere officina di Boretto, all'Ufficio Tecnico per la navigazione interna di Padova-Governolo, all'Ufficio Speciale del Genio Civile per dl Po di Parma, ed all'Ufficio del Genio Civile di Rovigo-Sezione Navigazione Interna, nonche' eventualmente ai Magistrati per il Po di Parma ed alle Acque di Venezia e ad altri uffici dello Stato. A tal fine le tre Giunte Regionali ed il Comitato interregionale per la navigazione interna svolgeranno nelle opportune sedi ogni adeguata azione per una adozione da parte degli organi competenti delle disposizioni attuative (D.P.R. n. 616/77) tempestive, coerenti e tali da mettere a disposizione delle Regioni i mezzi, attrezzature, opere e personale necessari per lo svolgimento delle loro funzioni in materia.

Art. 10.
All'amministrazione, gestione del personale, mezzi ed opere, attrezzature e beni provvedono le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, e Veneto rispettivamente per gli uffici e centri operativi posti attualmente nei propri territori, a norma del presente atto e per quanto dallo stesso non previsto delle proprie norme legislative ed amministrative. In particolare le tre Regioni provvedono alle spese di personale e di funzionamento degli uffici e centri operativi posti nel proprio territorio, salvo conguaglio o rimborso da parte delle altre Regioni a norma del precedente art. 5. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dei predetti uffici o centri operativi e' disciplinato oltreche' dal D.P.R. n. 616/77 dalle norme delle Regioni territorialmente competenti secondo l'ubicazione degli stessi uffici o centri operativi.

Milano, li' 18-12-1979
per La Regione Emilia Romagna
(Il Presidente)
per la Regione Lombardia
(Il Presidente)
per la Regione Veneto
(Il Presidente).

Allegato B.

Allegato B: ADESIONE ALL'INTESA INTERREGIONALE PER LA NAVIGAZIONE INTERNA SUL FIUME PO ED IDROVIE COLLEGATE

Atto aggiuntivo alla convenzione di intesa tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e idrovie collegate ed estensione dell'intesa alla Regione Piemonte.
Premesso:
- che le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto hanno stipulato una convenzione, firmata in Milano il giorno 18 dicembre 1979, n. 837 di repertorio registrata all'Ufficio del Registro di Milano in data 18 gennaio 1980 n. 02904 - Serie 3, per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate;
- che l'intesa e' stata rispettivamente recepita dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con leggi 17 marzo 1980, n. 15, 7 giugno 1980, n. 82 e 10 agosto 1979, n. 50;
- che tale intesa ha funzionato fin qui positivamente;
- che e' stata constatata l'esistenza di traffico idroviario anche sull'asta Ovest del fiume Po, interessante anche la Regione Piemonte, fino alla localita' di Casale Monferrato e lungo la Litoranea Veneta, in prosecuzione del canale Po-Brondolo, attraverso la laguna veneta;
- che tali traffici interessano servizi in territori finitimi come previsto dall'art. 98 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616:
- che le Regioni Piemonte e Friuli-Venezia Giulia hanno avanzato richiesta di adesione all'intesa per i tratti idroviari sopra menzionati di rispettiva competenza;
- che la richiesta della Regione Friuli-Venezia Giulia non puo' essere per il momento formalmente accolta in quanto per essa non e' stato ancora attuato dallo Stato il trasferimento delle funzioni amministrative concernenti le vie navigabili di seconda classe;
- che pertanto l'inserimento nella rete idroviaria dell'intesa della linea denominata "Litoranea Veneta" deve essere per il momento limitato, al tratto ricadente in territorio veneto, e, piu' precisamente fino al fiume Tagliamento;
Viste le leggi regionali:
- Emilia Romagna
- Lombardia
- Piemonte
- Veneto
si conviene e si stipula, con decorrenza dall'1 gennaio 1981:

Art. 1.
Tutte le norme contenute nella convenzione vigente tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto si intendono accettate dalla Regione Piemonte che entra a far parte dell'intesa interregionale.

Art. 2.
La rete idroviaria formante oggetto della convenzione interregionale si intende cosi' modificata:
1) Fiume Po da Casale Monferrato al mare (compresi 7 km. di Ticino, di raccordo a Pavia) - km. 485;
2) Fiume Mincio da Mantova al Po, compresi i laghi inferiore e di mezzo di Mantova km. 21;
3) idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante km. 119;
4) Idrovia Ferrarese km. 70;
5) Canale Po-Brondolo km. 19;
6) Idrovia Litoranea Veneta dalla Laguna di Venezia (localita' Portegrandi) al fiume Tagliamento km. 75,500.

Art. 3.
Entra a far parte del Comitato interregionale per la Navigazione Interna, gia' composto dagli Assessori ai Trasporti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, come previsto dall'art. 6 della convenzione, l'Assessore all'uopo delegato dalla Regione Piemonte.

Art. 4.
Entrano a far parte della Commissione Consultiva Tecnico-Amministrativa per la Navigazione Interna, gia' composta da due membri per ciascuna delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, come previsto dall'art. 7 della convenzione, due rappresentanti della Regione Piemonte.

Art. 5.
Per la ripartizione degli oneri derivanti dalla gestione dell'intesa restano fermi i parametri stabiliti dall'art. 5 della convenzione, con la precisazione che la quota del 24 per cento va divisa tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto (6 per cento per ciascuna Regione).

Art. 6.
Per l'assolvimento delle funzioni ed attivita' relative ai nuovi tratti idroviari inclusi nella rete interregionale si procedera' adottando criteri analoghi a quelli stabiliti dagli articoli 9 e 10 della convenzione.

Art. 7.
Alle funzioni di cui all'art. 4 della convenzione, sono aggiunti i compiti relativi a studi, ricerche, sperimentazioni e progettazioni, le pubblicazioni inerenti alla navigazione interna padano-veneta e le spese generali di funzionamento dell'intesa.