Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 3 settembre 1981, n. 38.

Modifica all'articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 73, per quanto attiene le dotazioni organiche del 2° e 3° livello funzionale.

(B.U. 9 settembre 1981, n. 36)

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

Per le esigenze funzionali dei servizi regionali la dotazione organica dei livelli 2° e 3° di cui all'articolo 10 della legge regionale 17-12-1979, n. 73 e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
2° livello n. 20 unita';
3° livello n. 110 unita.

Art. 2.

Il maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge e' valutato complessivamente in lire 45 milioni annui; all'onere per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 8 milioni, si provvede con le disponibilita' di 6 e 2 milioni, in termini di competenza e di cassa esistenti rispettivamente ai capitoli n. 200 e n. 220 del bilancio 1981.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari successivi si provvedera' con gli stanziamenti iscritti ai corrispondenti capitoli dei bilanci stessi.

Art. 3.

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.