Legge regionale 3 settembre 1981, n. 38. Modifica all'articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 73, per quanto attiene le dotazioni organiche del 2° e 3° livello funzionale. (B.U. 9 settembre 1981, n. 36) Per le esigenze funzionali dei servizi regionali la dotazione organica dei livelli 2° e 3° di cui all'articolo 10 della legge regionale 17-12-1979, n. 73 e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
Il maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge e' valutato complessivamente in lire 45 milioni annui; all'onere per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 8 milioni, si provvede con le disponibilita' di 6 e 2 milioni, in termini di competenza e di cassa esistenti rispettivamente ai capitoli n. 200 e n. 220 del bilancio 1981.
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2° livello n. 20 unita';
3° livello n. 110 unita.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari successivi si provvedera' con gli stanziamenti iscritti ai corrispondenti capitoli dei bilanci stessi.