Legge regionale 3 settembre 1981, n. 33. Proroga e modifiche della legge regionale 22 agosto 1979, n. 48 'Provvidenze in materia di promozione e diffusione della cultura e dell'informazione locali '. (B.U. 9 settembre 1981, n. 36) E' prorogata a tutto l'anno scolastico 1981-1982 la validita' delle provvidenze previste dalla legge regionale 22 agosto 1979. n. 48, sulla promozione e diffusione della cultura e dell'informazione locali, tramite l'assegnazione gratuita di abbonamenti a giornali quotidiani e periodici alle Scuole medie di primo e secondo grado ed ai Centri di formazione professionale del Piemonte. Il secondo comma dell'articolo 4 della citata legge regionale viene cosi' sostituito:
L'articolo 6 della citata legge regionale viene cosi' sostituito:
Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' in sede di definizione del bilancio 1982, che fissera' l'entita' della spesa stessa e la relativa copertura finanziaria. La presente legge e' dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45, sesto comma, dello Statuto regionale, ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
"Nell'elenco di cui al comma precedente sono inclusi i periodici le cui direzioni ne facciano pervenire richiesta, entro il 31 agosto, alla Giunta Regionale, specificando le tariffe di abbonamento e allegando un esemplare del periodico da cui risulti che lo stesso sia edito da almeno un anno e per almeno quattro fascicoli all'anno".
"I soggetti di cui agli articoli precedenti fanno pervenire alla Giunta Regionale, entro il 15 ottobre, richiesta scritta corredata da una relazione sull'utilizzo didattico dei quotidiani e dei periodici stessi, nell'ambito delle iniziative di programmazione educativa. La Giunta Regionale predispone un piano di ripartizione dei fondi e, sentita la Commissione consiliare competente, assegna gli abbonamenti entro il successivo 30 novembre".