Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 10 luglio 1981, n. 23.

Integrazione e modificazioni alle leggi regionali 4-6-1975, n. 46, e 5-6-1979, n. 28, relative allo smaltimento dei rifiuti solidi.

(B.U. 15 luglio 1981, n. 28)

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

L'articolo 3 della L.R. 4-6-1975, n. 46, è cosi sostituito:
"Gli Enti di cui al precedente art. 2 possono richiedere alla Regione, per la realizzazione di impianti di trattamento di rifiuti solidi la concessione di contributi costanti venticinquennali nella misura di seguito fissata in relazione al tipo di opere. Gli oneri ammessi a contributo comprendono la spesa per l'acquisizione dei terreni inerenti agli impianti.
I contributi potranno essere concessi:
a) nella misura del 6,50% della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di impianti di incenerimento o di compattazione dei rifiuti solidi;
b) nella misura del 7% della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di impianti di incenerimento dei rifiuti solidi con recupero di energia o di calore;
c) nella misura del 7,50% nella spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di impianti di trattamento volti al recupero ed alla trasformazione dei rifiuti solidi.
Gli Enti di cui al precedente art. 2 possono altresi' richiedere all'Amministrazione Regionale, per l'allestimento di discariche controllate dei rifiuti solidi, la concessione di contributi in capitale nella misura del 90% od in interesse nella misura del 7,50% della spesa riconosciuta ammissibile.
I contributi in interesse di cui ai commi precedenti si intendono elevati rispettivamente al 9,50% al 10% e al 10,50% qualora i mutui siano contratti con Istituti di Credito diversi dalla Cassa DD.PP.
Le spese per l'allestimento di discariche controllate dei rifiuti solidi sono comprensive dei costi riguardanti:
- studi geologici ed idrogeologici del sito;
- acquisto del terreno;
- opere accessorie;
- opere speciali di salvaguardia ambientale;
- acquisto di macchine per movimento di terra".

Art. 2.

All'art. 6 della legge regionale 4-6-1975 n. 46, e' aggiunto il seguente comma:
"Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di un terzo dei membri ed i pareri espressi sono validi quando vengano adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione a norma dell'art. 9, 2° comma, della legge 3-1-1978, n. 1".

Art. 3.

La lettera a) del 2° comma dell'art. 2 della L.R. 5-6-1979 n. 28 e' cosi sostituita:
"a)nella misura dell'80% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto delle attrezzature (cassoni con capacità pari o superiori a 3 mc compattori stazionari, autocompattori, automotrici) necessarie al trasporto dei rifiuti solidi urbani dei centri di raccolta agli impianti di smaltimento".