Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 16 giugno 1981, n. 21.

Classificazione delle aziende alberghiere.

(B.U. 24 giugno 1981, n. 25)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
All. A.

Art. 1.
(Oggetto)

La Regione Piemonte provvede, ai sensi dell'art. 1, 1° comma, lettera g) del D.P.R. 14 gennaio 1972 n. 6 e dell'art. 56. 1° comma del D.P.R. 24 luglio 1971, n. 616, alla classificazione delle aziende alberghiere prevista dal R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, secondo le modalita' di cui alla presente legge.

Art. 2.
(Aziende alberghiere)

Sono "alberghiere" le aziende organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio e eventuali servizi di bar, ristorante ed altri servizi accessori.
Le aziende alberghiere si distinguono in:
a) "Alberghi", quando possiedono le caratteristiche indicate nell'allegata tabella A);
b) "Alberghi residenziali", quando offrono alloggio in appartamenti costituiti da uno o piu' locali forniti di servizio autonomo di cucina e possiedono le altre caratteristiche indicate nell'allegata tabella B).
Le tabelle A) e B) di cui al precedente comma, nonche' il quadro di classificazione di cui al successivo articolo, formano parte integrante della presente legge.

Art. 3.
(Criteri di classificazione)

Le aziende alberghiere sono classificate conformemente alle disposizioni di cui al quadro di classificazione e alle tabelle A) e B) allegati alla presente legge in cinque categorie denominate: lusso, prima, seconda, terza e quarta e contrassegnate rispettivamente dal segno distintivo di cinque, quattro, tre, due e una stella.

Art. 4.
(Durata della classifica)

La classifica ha efficacia per un quinquiennio. Qualora durante il quinquiennio, e manchi almeno un semestre al compimento di esso, si siano verificati notevoli cambiamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classifica, puo', d'ufficio o a domanda, provvedersi alla assegnazione dell'azienda alla categoria corrispondente alle mutate condizioni.
Per le nuove aziende, aperte durante il quinquiennio, la classifica ha efficacia per la frazione del quinquiennio in corso.

Art. 5.
(Pubblicita' della categoria)

E' fatto obbligo di esporre in modo visibile all'esterno e all'interno dell'Azienda alberghiera il segno distintivo della categoria assegnata, realizzato in conformita' a modello approvate con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 6.
(Denominazioni e indicazioni)

Le aziende alberghiere che forniscono il servizio di autorimessa, con box o con parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazione quante sono le camere per gli ospiti maggiorate del 10% nonche' i servizi di primo intervento di assistenza meccanica per turisti motorizzati, rifornimento carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar, possono assumere la denominazione di "Motel".
Le aziende alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di piu' stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inserite in area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti possono assumere la denominazione di "Villaggio albergo".
Le aziende alberghiere di II, III e IV categoria che forniscono alloggio e servizio di ristorante prevalentemente per periodi superiori al mese e con la determinazione di prezzi mensili possono assumere la denominazione di "Pensione", rispettivamente di I, II e III categoria.
In alternativa all'indicazione "Albergo" puo' essere usata l'indicazione "Hotel" o, limitatamente agli alberghi contrassegnati da quattro o cinque stelle, "Grand Hotel" o "Grande Albergo" o "Palace".
Per gli alberghi che forniscono il solo servizio di alloggio puo' essere usata in aggiunta l'indicazione "Meuble'".
E' vietato usare per le aziende alberghiere denominazioni ed indicazioni diverse da quelle previste dalla presente legge.

Art. 7.
(Sanzioni)

Il titolare di azienda alberghiera che non provvede alla denuncia del proprio esercizio al fine della sua classificazione e' soggetto alla sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 900.000.
Tale sanzione e' raddoppiata nel caso in cui il titolare si rifiuti di fornire le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti allo stesso fine, oppure denunci elementi non corrispondenti al vero.
Il titolare di azienda alberghiera che ometta di indicare la classifica o di esporre il segno distintivo della categoria, ovvero attribuisca al proprio esercizio con scritti o stampati o in qualsiasi altro modo, una classifica diversa da quella propria o affermi la disponibilita' di attrezzatura non conforme a quella esistente e' soggetto alla sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 900.000.
Chiunque eserciti un'azienda alberghiera che non abbia le caratteristiche previste dalla presente legge o che non abbia ottenuto la classifica e' soggetto alla sanzione amministrativa da L. 1 milione a L. 3.000.000.
In caso di recidiva le sanzioni di cui ai commi precedenti sono raddoppiate.

Art. 8.
(Norme transitorie e finali)

La classifica prevista dalla presente legge opera dal 1° gennaio 1980.
Le aziende di nuova apertura sono classificate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri indicati nelle allegate tabelle A e B.
Le aziende che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano classificate in una categoria alberghiera e che all'atto dell'attribuzione della classifica operante dal 1° gennaio 1980 non possiedono i requisiti necessari per l'attribuzione del punteggio minimo sono classificate per un quinquiennio nella speciale categoria denominata "Locanda".
Sino a quando con legge regionale non sia riordinata l'amministrazione locale del turismo la classifica viene attribuita dagli Enti Provinciali per il Turismo secondo le procedure previste dal R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975 per quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

Allegato A.

Allegato: Classificazione delle aziende alberghiere
OMISSIS
Tabella A - Caratteristiche obbligatorie e facoltative degli alberghi, con relativi punteggi
OMISSIS
Tabella B - Caratteristiche obbligatorie e facoltative degli alberghi residenziali, con relativi punteggi
OMISSIS