Legge regionale 2 giugno 1981, n. 19. Proroga del termine di scadenza delle riserve di caccia' . (B.U. 10 giugno 1981, n. 23) Le concessioni delle riserve di cui al primo comma dell'articolo 71 della legge regionale 17-10-1979, n. 60, sono prorogate per altri due anni, ai sensi della legge 16-1-1981, n. 9, fatta salva ogni facolta' attribuita alle Province dalla normativa di cui al titolo III del T.U. 5-6-1939, n. 1016, per quanto concerne la revoca.
La presente legge e' dichiarata urgente ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
E' fatta salva, altresi', ogni diversa destinazione deliberata in conformita' della legge regionale 17-10-1979, n. 60.