Legge regionale 27 aprile 1981, n. 13. Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981. (B.U. 6 maggio 1981, suppl. al. n. 18) Il totale generale delle entrate della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 1981 e' approvato in L. 2.722.618.000.000 in termini di competenza e in L. 2.875.089.000.000 in termini di cassa.
Il totale generale delle spese della Regione Piemonte, per l'esercizio finanziario 1981 e' approvato in L. 2.722.618.000.000 in termini di competenza ed in L. 2.875.089.000.000 in termini di cassa.
E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1981 con gli allegati prospetti 1 e 2 di cui all'articolo 31, secondo e terzo comma, della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il periodo 1981-1983, allegato alla presente legge. Sono approvati, ai sensi dell'articolo 30, penultimo ed ultimo comma, della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, i quadri di riclassificazione e di riassunto delle spese, allegati allo stato di previsione della spesa. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione della spesa. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, e su conforme deliberazione della Giunta Regionale, le variazioni al bilancio dell'esercizio in corso per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, per l'iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali in vigore. E' approvato ai sensi dell'articolo 49, terzo comma, della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di Enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione della spesa. E' approvato, ai sensi dell'articolo 61, primo comma, della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, il prospetto dei capitoli delle spese alla cui gestione si puo' provvedere mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati della Regione, di cui all'elenco n. 3, allegato allo stato di previsione della spesa. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 39 e 40 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, e' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981:
Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 38 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 1981, sui singoli capitoli di spesa, e' determinato in L. 41.529.016.382 ed e' iscritto al capitolo n. 12900. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 1981 e' autorizzata ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, la contrazione di mutui per un importo complessivo di 169.070 milioni.
La spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1, lettera a), e 2 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 490 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 520.
La spesa per la concessione all'Istituto di Ricerche Economico-Sociali (I.R.E.S.) del contributo di cui all'articolo 12, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1974, n. 29, e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 1.250 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 1300. La spesa per la concessione al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione del contributo di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 1978, n. 13, e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 600 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 1400. E' altresi' autorizzata, per lo stesso anno finanziario, la spesa di 350 milioni per la concessione, al Consorzio medesimo, di un contributo per le spese di sorveglianza, ed e' iscritta al capitolo n. 1405. La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge 10 dicembre 1979, n. 72, e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 500 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 1790. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui alle leggi regionali 10 dicembre 1980, n. 79 e 22 dicembre 1980, n. 87, e' autorizzata per l'anno finanziario 1981, per gli oneri di carattere generale, la spesa di 130 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 2290. La spesa per la concessione dei contributi alle Sezioni Regionali delle Associazioni Nazionali di Rappresentanza e Tutela del Movimento Cooperativo di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 24, e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 250 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 2320. La spesa per gli interventi, di cui alla legge regionale 16 maggio 1979, n. 24, e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 70 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 2340. Ai fini dell'attuazione della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzate, per l'anno finanziario 1981, le seguenti spese:
La spesa per l'attuazione della legge regionale 27 aprile 1978. n. 20, e' stabilita per l'anno finanziario 1981, in 1.000 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 3825. Ai fini dell'attuazione della legge regionale 6 maggio 1974, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzate per l'anno finanziario 1981, le seguenti spese:
La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 12 maggio 1980, n. 37, e' stabilita per l'anno finanziario 1981, in 350 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 3755. La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 13 maggio 1980, n. 39, e' stabilita per l'anno finanziario 1981, in 350 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 3780. In relazione alla mancata accensione di mutui autorizzati negli esercizi precedenti, sono trasferite alla competenza del bilancio per l'anno finanziario 1981, nei capitoli a fianco di ciascuna indicati, le seguenti somme gia' impegnate nei precedenti esercizi, la cui copertura finanziaria era assicurata dai mutui medesimi:
La spesa per gli interventi di cui alla legge regionale 24 aprile 1979, n. 20, e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 500 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 5001. La spesa per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 aprile 1975, n. 21, integrata dalla legge regionale 11 agosto 1978, n. 50, e' determinata per l'anno finanziario 1981, in lire 2.818.579.500, ed e' iscritta al capitolo n. 5010.
La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 21 maggio 1975, n. 31, e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 350 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 5070. La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 6 luglio 1978, n. 42, e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 200 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 5080. Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 28 luglio 1978, n. 47, sono autorizzate per l'anno finanziario 1981, le seguenti spese:
La spesa per la concessione dei contributi in capitale di cui alla legge regionale 14 novembre 1979, n. 64, e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 2.000 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 5285.
Le spese per la revisione degli Albi Provinciali delle Imprese Artigiane, di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n 14, sono stabilite per l'anno finanziario 1981, in 200 milioni, ed iscritte al capitolo n. 5295. Le spese per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6, lettere a), b) e c), della legge regionale 4 giugno 1975, n. 47, sono determinate per l'anno finanziario 1981, rispettivamente in 10 milioni, 120 milioni e 5 milioni, e sono iscritte ai capitoli n. 5325, n. 5386, n. 5420.
La spesa per l'esercizio delle funzioni subdelegate, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1979, n. 69, e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 50 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 5535. La spesa per l'attuazione della normativa dei mercati all'ingrosso e l'applicazione del relativo piano di settore, di cui alla legge regionale 30 ottobre 1979, n. 62, e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 130 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 5538. La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 40, e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 800 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 5640. La spesa per la concessione dei contributi in capitale, per il rinnovo e potenziamento del materiale rotabile, di cui alla legge regionale 2 gennaio 1980, n. 1, e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 1.500 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 5650.
Per la concessione dei contributi in capitale di cui alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 11, per l'anno finanziario 1981, e' stabilita la spesa di 2.000 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 5680. Le spese di cui agli articoli 14 e 20 della legge regionale 22 agosto 1977, n. 44, sono determinate per l'anno finanziario 1981, in L. 886.400.000, 40 milioni, 60 milioni e 1.000 milioni, e sono rispettivamente iscritte ai capitoli n. 5810, n. 5820, n. 5830 e n. 5875. Gli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale 5 giugno 1978, n. 30, sono stabiliti per l'anno finanziario 1981, in 150 milioni, e sono iscritti al capitolo n. 5935. Il contributo per il funzionamento del Museo Ferroviario Piemontese, istituito ai sensi della legge regionale 26 luglio 1978 n. 45, e' determinato per l'anno finanziario 1981, in 25 milioni, ed e' iscritto al capitolo n. 5940. La spesa per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6, lettera b), della legge regionale 4 settembre 1979, n. 59, e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 100 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 5840. Le spese per la concessione alle Province dei contributi di cui all'articolo 2 (manutenzione ordinaria strade), e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 1.000 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 6000.
In relazione alla mancata accensione di mutui autorizzati negli esercizi precedenti sono trasferite alla competenza del bilancio per l'anno finanziario 1981, nei capitoli a fianco di ciascuna indicati, le seguenti somme gia' impegnate nei precedenti esercizi, la cui copertura finanziaria era assicurata dai mutui medesimi:
La spesa per la predisposizione dei piani di coordinamento territoriale di cui all'articolo 80 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e' stabilita per l'anno finanziario 1981, in 480 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7050. La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 23 maggio 1975, n. 34, modificata dalla legge regionale 7 giugno 1976, n. 31, e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 1.000 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7140. La spesa di cui alla legge regionale 19 dicembre ]978, n. 77, e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 100 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7160. Per l'attuazione della legge regionale 14 aprile 1980, n. 21, e' autorizzata per l'anno finanziario 1981, la spesa complessiva di 3.046 milioni, iscritta per 340 milioni al capitolo n. 7710, per 1.500 milioni al capitolo n. 7720, per 200 milioni al capitolo n. 7730, per 906 milioni al capitolo n. 7735 e per 100 milioni al capitolo n. 7740. La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 12 giugno 1978, n. 31, e' determinata per l 'anno finanziario 1981, in 3.200 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7800. La spesa per la concessione del contributo di cui all'articolo 12 della legge regionale 25 giugno 1976, n. 32, e' stabilita per l'anno finanziario 1981, in 600 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7920. La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1977, n. 42, e' stabilita per l'anno finanziario 1981, in 500 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7930.
La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 26 giugno 1979, n. 35, e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 1.500 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8230. Le spese per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, lettera c), lettera d), lettera e), lettera a), lettera b), della legge regionale 31 agosto 1979, n. 56, sono determinate per l'anno finanziario 1981, in 1.500 milioni, 900 milioni, 40 milioni, 300 milioni, 30 milioni, e sono rispettivamente iscritte ai capitoli n. 8370, n. 8380, n. 8400, n. 8435 e n. 8450. La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 67, e' stabilita per l'anno finanziario 1981, in L. 467.500.000, ed e' iscritta ai capitoli n. 8510, n. 8520, n. 8530 e n. 8540, nella rispettiva misura di 100 milioni, 177.500.000, 250 milioni e 40 milioni. La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 1° marzo 1979, n. 10, e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 1.000 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8610. La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 56, e' stabilita per l'anno finanziario 1981, in 500 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8620. La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 1° marzo 1979, n. 9, e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 300 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8680. La spesa per la concessione dei contributi di cui al Titolo II della legge regionale 1° marzo 1979, n. 10, per l'anno finanziario 1981, e' determinata in 500 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8690. La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 19 novembre 1975, n. 54, e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 14.000 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8900. La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 8 novembre 1974, n. 32, e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 550 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8950. La spesa per la concessione dei contributi in capitale di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 aprile 1975, n. 23, modificata con la legge regionale 10 marzo 1979, n. 22, e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 2.500 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8960. La spesa per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge regionale 4 giugno 1975, n. 46, e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 600 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 9100.
La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 52, e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 350 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 9150. La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 6 novembre 1978, n. 68, e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 440 milioni, ed e' iscritta per 300 milioni al capitolo n. 9170 e per 140 milioni al capitolo n. 9180. La spesa per gli interventi di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 69, e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 30 milioni, ed e iscritta al capitolo n. 9290. La spesa per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, lettere a), b) e d) della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38, e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 6.000 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 9300.
In relazione alla mancata accensione di mutui autorizzati negli esercizi precedenti, sono trasferite alla competenza del bilancio per l'anno finanziario 1981, nei capitoli a fianco di ciascuna indicati, le seguenti somme gia' impegnate nei precedenti esercizi, la cui copertura finanziaria era assicurata dai mutui medesimi:
Le spese per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1977, n. 39, e' stabilita per l'anno finanziario 1981, in 4.000 milioni ed e' iscritta ai capitoli n. 10180 e n. 10405, nella rispettiva misura di 1.000 milioni e di 3.000 milioni. Le spese per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 4 maggio 1976, n. 19, sono determinate per l'anno finanziario 1981, in 2.250 milioni, e sono iscritte ai capitoli n. 10140, e n. 10150, nella rispettiva misura di 2.000 milioni e 250 milioni. La spesa per gli interventi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 22 agosto 1979, n. 46, e' stabilita per l'anno finanziario 1981, in 10 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 10836. In relazione alla mancata accensione di mutui autorizzati negli esercizi precedenti, e' trasferita alla competenza del bilancio per l'anno finanziario 1981, nel capitolo n. 10110, la somma di lire 6.245.839.467, gia' impegnata nei precedenti esercizi, la cui copertura finanziaria era assicurata dai mutui medesimi. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 12 giugno 1978, n. 33, e' autorizzata per l'anno finanziario 1981, l'ulteriore spesa di 330 milioni, che e' iscritta al capitolo n. 11400. Le spese per l'attuazione delle attivita' e degli interventi di cui alla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8, sono stabilite per l'anno finanziario 1981, in 13.900 milioni, e somme iscritte ai capitoli n. 11500, n. 11505, n. 11510, n. 11520, n. 11550, n. 11590, n. 11615 e n. 11630, nella rispettiva misura di 1.200 milioni, 1.500 milioni, 400 milioni, 600 milioni, 7.450 milioni, 2.300 milioni, 400 milioni, 50 milioni. La spesa per l'attuazione degli interventi di cui all 'articolo 17 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3, e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 100 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 11600. La spesa per gli interventi di cui all'articolo 15 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 41, e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 150 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 11620. Le spese per l'attuazione della legge regionale 29 giugno 1978, n. 37, sono determinate per l'anno finanziario 1981, in 3.050 milioni, e sono iscritte ai capitoli n. 11665, n. 11690 e n. 11695, nella rispettiva misura di 300 milioni, 2.250 milioni, 500 milioni. Le spese per l'attuazione della legge regionale 30 maggio 1980, n. 68, sono determinate per l'anno finanziario 1981, in 2.500 milioni, e sono iscritte ai capitoli n. 11710, 11715 e n. 11720, nella rispettiva misura di 500 milioni, 700 milioni e 1.300 milioni. La spesa per l'attuazione della legge regionale 1° aprile 1980, n. 19, e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 800 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 11740. Le spese per l'attuazione degli interventi di cui alle leggi regionali 28 agosto 1978, n. 58 e 19 dicembre 1978, n. 78, sono determinate per l'anno finanziario 1981, in 7.400 milioni, e sono iscritte ai capitoli n. 11755, n. 11765, n. 11785 e n. 11795 nella rispettiva misura di 2.500 milioni, di 750 milioni, di 1.150 milioni e di 3.000 milioni. Le spese per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 10, sono determinate per l'anno finanziario 1981, in 1.400 milioni, e sono iscritte ai capitoli n. 11845, n. 11850 e n. 11855, nella rispettiva misura di 1.000 milioni, di 350 milioni e di 50 milioni. La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 22 aprile 1980, n. 28, e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 210 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 11860. Il contributo di cui alla legge regionale 13 maggio 1980, n. 43, e' determinato per l'anno finanziario 1981, in 20 milioni, ed e' iscritto al capitolo n. 11895. I contributi di cui alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 57, sono determinati per l'anno finanziario 1981, in 10 milioni, e sono iscritti al capitolo n. 11897. Al fine di consentire l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 24, primo comma, della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, la decorrenza di limiti d'impegno autorizzati ai sensi di precedenti leggi regionali e' trasferita all'esercizio finanziario 1981, nell'ammontare iscritto ai seguenti capitoli:
Al fine di consentire il pagamento di rate di ammortamento riferite ai limiti d'impegno trasferiti ai sensi del precedente articolo, nel bilancio per l'anno finanziario 1981, sono iscritti i seguenti capitoli:
L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1980 ed applicato al bilancio di previsione per l 'anno 1981, nell'ammontare di L. 157.880.498.739, e' utilizzato per la copertura delle spese iscritte ai seguenti capitoli:
Sono approvati i bilanci di previsione per l'anno finanziario 1981 allegati alla presente legge dell'Azienda Regionale per la Tenuta "La Mandria" e dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Piemonte. Allegato A.
All. A.
(Stato di previsione dell'entrata)
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento nella cassa della Regione, delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 1981.
(Stato di previsione della spesa)
E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l 'anno finanziario 1981.
E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stesso stato di previsione della spesa per l'anno 1981, in conformita' delle disposizioni di cui alla legge regionale 14 marzo 1978, n. 12.
(Quadro generale riassuntivo)
(Bilancio pluriennale)
(Riclassificazione della spesa)
(Spese obbligatorie e d'ordine)
(Variazioni di bilancio)
(Garanzie prestate dalla Regione)
(Pagamenti mediante aperture di credito)
(Fondi globali)
a) del capitolo n. 12500 denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali" (elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa);
b) del capitolo n. 12600 denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo" (elenco n. 5, allegato allo stato di previsione della spesa).
(Fondo di riserva di cassa)
(Autorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo)
I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 17,50% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 35 anni.
La Giunta Regionale e' autorizzata a provvedere alla stipulazione dei mutui predetti nei limiti, alle condizioni e con le modalita' previste dal presente articolo.
Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, previsti in L. 15.436.000.000 per l'anno 1981 e in L. 31.133.000.000 per l 'anno finanziario 1982 e per ciascuno degli anni finanziari successivi si provvede per l'anno finanziario 1981, con le disponibilita' iscritte in corrispondenza dei capitoli n. 13050 e n. 13060 del bilancio per l'anno finanziario 1981, nella rispettiva misura di L. 15.172.000.000 e L. 264.500.000 e, per gli anni finanziari 1982 e successivi, con le somme che sono iscritte, nell'ambito delle disponibilita' esistenti alla voce "Oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1981-1983.
Le spese al cui finanziamento e' possibile provvedere mediante l'assunzione dei mutui a pareggio del bilancio di previsione per l'anno 1981 sono quelle iscritte, nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo, ai capitoli numero 1000 - 1020 - 1060 - 1680 - 1790 - 2690 (nella quota di L. 1.553.265.600) - 2775 - 2815 - 2880 - 2975 - 3085 - 3170 - 3320 - 3350 - 3395 - 3410 - 3460 - 3480 (nella quota di L. 764.544.404) - 3535 - 3560 - 3650 (nella quota di L. 295.105.400) - 3670 - 3715 - 3765 - 3840 - 4240 - 4250 - 4260 - 4270 - 4545 - 5001 - 5010 - 5025 - 5165 - 5175 - 5200 - 5285 - 5300 - 5305 - 5420 - 5640 - 5650 - 5663 - 5680 - 5700 - 5750 - 5760 - 5820 - 5925 - 6005 - 6010 (nella quota di L. 2.911.260.786) - 6015 - 6020 (nella quota di L. 1.516.359.857) - 6025 - 7110 - 7140 - 7250 - 7260 (nella quota di L. 5.954.178.620) - 7590 - 7611 - 7730 - 7760 - 7770 - 7780 - 7800 - 8350 - 8370 - 8450 - 8510 - 8530 - 8540 - 8600 - 8610 - 8620 - 8900 - 8960 - 8970 - 8995 - 9100 - 9110 - 9130 - 9180 - 9300 - 10110 - 11400 - 11500 - 11505 - 11690 - 11695 - 11765 - 11785 - 12600 - 12760.
(Organizzazione e partecipazione a convegni)
La spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1, lettera b), e 3 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 150 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 760.
La spesa per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1, lettera c), e 4 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 100 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 780.
(Contributo all'Istituto di Ricerche EconomicoSociali del Piemonte)
(Contributo al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione)
(Contributi alle Comunita' Montane per le attivita' divulgative di cultura e informazione televisiva)
(Oneri generali per l'attuazione di iniziative a favore dei terremotati)
(Provvedimenti a favore del movimento cooperativo)
(Promozione e diffusione del verde ambientale)
(Interventi in materia di agricoltura e foreste)
- 700 milioni, iscritti al capitolo n. 2630, per gli oneri di carattere generale;
- 400 milioni, iscritti al capitolo n. 2680, per i contributi in conto interessi di cui all'articolo 14;
- 400 milioni, iscritti al capitolo n. 2690, per i contributi in capitale di cui all'articolo 14;
- 250 milioni, iscritti al capitolo n. 2720, per i contributi in conto interessi di cui agli articoli 14 e 39 lettera a);
- 3.000 milioni, iscritti al capitolo n. 2815, per i contributi, sussidi, premi ed indennizzi di cui all'articolo 17;
- 50 milioni, iscritti al capitolo n. 3020, per i contributi negli interessi di cui all'articolo 18;
- 500 milioni, iscritti al capitolo n. 3085, per i contributi negli interessi attualizzati di cui all'articolo 20;
- 200 milioni, iscritti al capitolo n. 3140, per i contributi negli interessi di cui all'articolo 39, lettere b) e c);
- 3.000 milioni, iscritti al capitolo n. 3170, per i contributi in capitale di cui agli articoli 39, lettere b) e c) e 45;
- 50 milioni, iscritti al capitolo n. 3260, per i contributi negli interessi di cui all'articolo 24, lettera b);
- 50 milioni, iscritti al capitolo n. 3285, per i contributi negli interessi di cui all'articolo 23;
- 400 milioni, iscritti al capitolo n. 3400, per i contributi di cui all'articolo 28;
- 50 milioni, iscritti al capitolo n. 3450, per i contributi negli interessi di cui all'articolo 30;
- 100 milioni, iscritti al capitolo n. 3460, per i contributi in capitale di cui all'articolo 30;
- 600 milioni, iscritti al capitolo n. 3480, per i contributi in capitale di cui all'articolo 31;
- 100 milioni, iscritti al capitolo n. 3586, per i contributi negli interessi di cui all'articolo 35;
- 150 milioni, iscritti al capitolo n. 3630, per i contributi negli interessi di cui all'articolo 36;
- 800 milioni, iscritti al capitolo n. 3650, per i contributi in capitale di cui agli articoli 31 e 36;
- 100 milioni, iscritti al capitolo n. 3670, per i contributi di cui all'articolo 37;
- 1.945 milioni, iscritti al capitolo n. 3750, per i contributi di cui all'articolo 41;
- 1.500 milioni, iscritti al capitolo n. 3765, per i contributi negli interessi attualizzati di cui all'articolo 42;
- lire 262.500.000 iscritti al capitolo n. 3783, per le sovvenzioni di cui all'articolo 46, primo comma, punto 1);
- 62 milioni, iscritti al capitolo n. 3785, per le sovvenzioni di cui all'articolo 46, primo comma, punto 2);
- 2.000 milioni, iscritti al capitolo n. 3790, per le spese di cui agli articoli 47 e 48;
- 500 milioni, iscritti al capitolo n. 3840, per i contributi di cui agli articoli 53, 56 e 57;
- 50 milioni, iscritti al capitolo n. 3645, per i contributi negli interessi di cui all 'articolo 31.
(Elaborazione di piani agricoli zonali)
(Interventi per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali)
- lire 600 milioni, per gli oneri correnti di cui agli articoli 2, ultimo comma, 4, 6, lettere f), h), i), ed l), iscritte al capitolo n. 3310;
- lire 1.200 milioni, per le spese di cui agli articoli 3 e 6, lettere a), b), c), d), e), g) ed l), iscritte al capitolo n. 3320;
- lire 5 milioni, per contributi di cui all'articolo 8, iscritte al capitolo n. 3350.
(Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnograficoenologici, le strade del vino)
(Repressione delle frodi in materia di prodotti vinicoli)
(Trasferimento al 1981 di somme gia' impegnate in precedenti esercizi)
- L. 1.553.265.600 al capitolo n. 2690
- L. 1.901.647.000 al capitolo n. 2775
- L. 600.000.000 al capitolo n. 2880
- L. 218.758.200 al capitolo n. 3410
- L. 1.480.624.200 al capitolo n. 3460
- L. 764.544.404 al capitolo n. 3480
- L. 1.465.072.300 al capitolo n. 3560
- L. 264.105.400 al capitolo n. 3650
- L. 671.300.907 al capitolo n. 4240
- L. 1.199.146.400 al capitolo n. 4250
- L. 1.993.847.458 al capitolo n. 4260
- L. 2.746.944.050 al capitolo n. 4270
(Infrastruttura di trasporto del metano nel Comprensorio di Mondovi' per l'area industriale attrezzata)
(Interventi a favore dei Comuni e dei Consorzi di Enti locali per la costituzione di aree industriali attrezzate)
La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 9, e' determinata per l 'anno finanziario 1981, in 4.000 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 5025.
(Contributi agli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale)
(Interventi regionali in materia di migrazioni)
(Interventi per l'ammodernamento tecnologico e l'incremento della produttivita' nel settore dell'artigianato)
- 400 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 13 (iscritti al capitolo n. 5100);
- 500 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 15 (iscritti al capitolo n. 5150);
- 10 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11 (iscritti al capitolo n. 5165);
- 30 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 12 (iscritti al capitolo n. 5170);
- 50 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 17 (iscritti al capitolo n. 5175),
- 200 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4 (iscritti al capitolo n. 5193);
- 800 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 9, primo comma (iscritti al capitolo n. 5200);
- 713.000.300 per la concessione dei contributi di cui all'articolo 9, secondo comma (iscritti al capitolo n. 5205).
(Costituzione di aree attrezzate per insediamenti artigiani)
La spesa per le ricerche di cui all'articolo 2 della legge regionale 14 novembre 1979, n. 64, e' determinata per l'anno finanziario 1981 in 50 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 5290.
(Revisione degli Albi Provinciali delle Imprese Artigiane)
(Interventi per lo sviluppo della rete distributiva)
La spesa per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6, lettera b), della legge regionale 4 giugno 1975, n. 47, e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 300 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 5430.
(Funzioni subdelegate in materia di distribuzione automatica di carburanti ad uso di autotrazione)
(Predisposizione del piano di settore dei mercati all'ingrosso)
(Contributi per l'acquisto di scuolabus)
(Intervento nel settore del trasporto pubblico di persone)
La spesa per la concessione dei contributi negli oneri di esercizio di autoservizi di linea, di cui alla legge regionale 2 gennaio 1980, n. 1, e' determinata per l'anno finanziario 1981, in lire 37.140.261.590, ed e' iscritta al capitolo n. 5855.
La spesa per la concessione dei contributi di cui al Titolo VI della legge regionale 2 gennaio 1980, n. 1, e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 700 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 5920.
(Interventi per la realizzazione di infrastrutture per il trattamento delle merci e per l'interscambio fra sistemi di trasporto)
(Formazione dei piani comprensoriali di trasporto e per la redazione dei programmi d'esercizio)
(Albi provinciali degli autotrasportatori di merci)
(Museo Ferroviario Piemontese)
(Contributi per lo sgombero della neve)
(Interventi per l'esecuzione di opere pubbliche ai sensi della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28)
Le spese per la concessione dei contributi in capitale di cui all'articolo 2, n. 3 e n. 4 (costruzione e sistemazione strade), sono determinate per l'anno finanziario 1981, in 800 milioni, 800 milioni, 1.300 milioni e 650 milioni, e sono iscritte ai capitoli n. 6010, n. 6015, n. 6020 e n. 6025.
La spesa per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 3, lettera a), (costruzione e sistemazione strade), e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 200 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 6075.
La spesa per la concessione dei contributi in conto interesse di cui all'articolo 3, lettera g) (costruzione, completamento e adeguamento delle opere occorrenti per il rifornimento di energia elettrica), e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 50 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 6240.
La spesa per la concessione dei contributi in capitale di cui all'articolo 2, n. 1 e 2 (costruzione, ricostruzione, ampliamento e potenziamento acquedotti e fognature) e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 8.000 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7260.
La spesa per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera c) (costruzione, sistemazione o ampliamento di cimiteri, mattatoi ambulatori ed altri presidi sanitari), e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 150 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 11138.
La spesa per la concessione dei contributi in conto interesse di cui all'articolo 3, quinto comma (costruzione, completamento, ampliamento e ristrutturazione di opere sanitarie ospedaliere), e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 500 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 11160.
(Trasferimento al 1981 di somme gia' impegnate in precedenti esercizi)
- L. 2.121.483.930 al capitolo n. 5300,
- L. 2.164.340.916 al capitolo n. 5305,
- L. 572.597.000 al capitolo n. 5925,
- L. 2.611.260.786 al capitolo n. 6010,
- L. 1.516.359.857 al capitolo n. 6020,
- L. 784.248.269 al capitolo n. 6025.
(Piani di coordinamento territoriale)
(Contributi per la formazione di strumenti urbanistici)
(Funzionamento del Comitato Urbanistico Regionale)
(Interventi per l'edilizia residenziale agevolata)
(Interventi per l'edilizia scolastica minore)
(Contributo all'Azienda Regionale per la gestione della tenuta "La Mandria")
(Interventi per i parchi e le riserve naturali)
La spesa per l'attuazione della legge regionale 20 marzo 1978, n. 14 (istituzione del Parco Naturale dell'Alpe Veglia), e' stabilita per l'anno finanziario 1981, in 150 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7940.
La spesa per la gestione della riserva naturale speciale del bosco del Vaj, e' stabilita per l'anno finanziario 1981, in 30 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7950.
La spesa per la gestione del parco naturale della Valle del Ticino, e' stabilita per l'anno finanziario 1981, in 300 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7960.
La spesa per la gestione del parco regionale "La Mandria", e' stabilita per l'anno finanziario 1981, in 300 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7970.
La spesa per la gestione del parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit, e' stabilita per l'anno finanziario 1981, in 80 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7980.
La spesa per la gestione del parco naturale dell'Alta Valle Pesio, e' stabilita per l'anno finanziario 1981, in 150 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 7990.
La spesa per la gestione del parco naturale Alta Val Sesia, e' stabilita per l'anno finanziario 1981, in 100 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8010.
La spesa per la gestione del parco naturale della Garzaia di Valenza, e' stabilita per l'anno finanziario 1981, in 70 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8020.
La spesa per la gestione del parco naturale di Rocchetta Tanaro, e' stabilita per l'anno finanziario 1981, in 25 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8025.
La spesa per la gestione del parco naturale dell'Argentera, e' stabilita per l'anno finanziario 1981, in 220 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8050.
La spesa per la gestione della riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco, e' stabilita per l'anno finanziario 1981, in 30 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8085.
La spesa per la gestione della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, e' stabilita per l'anno finanziario 1981, in 50 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8120.
La spesa per la gestione del parco naturale della Rocca di Cavour, e' stabilita per l'anno finanziario 1981, in 30 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8148.
La spesa per la gestione del parco naturale del Sacro Monte di Crea, e' stabilita per l'anno finanziario 1981, in 30 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8180.
La spesa per la gestione del parco naturale della Val Troncea, e' stabilita per l'anno finanziario 1981, in 20 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8185.
La spesa per la gestione della riserva naturale speciale del Parco Burcina, e' stabilita per l'anno finanziario 1981, in 100 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8190.
La spesa per la gestione della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo, e' stabilita per l'anno finanziario 1981, in 50 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8195.
(Interventi per la promozione della domanda turistica)
(Contributi per l'incentivazione turisticoricettiva)
(Interventi per il turismo alpino e speleologico)
(Contributi per il completamento e il recupero di impianti sportivi)
(Contributi per l'allestimento di aree per il tempo libero)
(Contributi per l'incentivazione dell'attivita' degli Enti di promozione sportiva)
(Contributi per la programmazione sportiva)
(Interventi per la sistemazione di bacini montani e opere idraulicoforestali)
(Disciplina degli scarichi delle attivita' produttive)
(Provvidenze speciali per il risanamento delle acque)
(Interventi per lo smaltimento dei rifiuti solidi)
La spesa per la concessione dei contributi in capitale di cui all'articolo 2, lettera a), della legge regionale 5 giugno 1979, n. 28, e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 300 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 9130.
La spesa relativa alla concessione dei contributi per l'integrazione dei costi annui di gestione, di cui all'articolo 2, lettera b), della legge regionale 5 giugno 1979, n. 28, e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 150 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 9140.
(Prevenzione e controllo dell'inquinamento atmosferico e acustico)
(Conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale)
(Interventi per la tutela del patrimonio speleologico)
(Pronto intervento)
La spesa per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2, lettera c) della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38, e' determinata per l'anno finanziario 1981, in 450 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 9600.
(Trasferimento al 1981 di somme gia' impegnate in precedenti esercizi)
L. 1.839.241.832 al capitolo n. 7110,
L. 1.954.178.620 al capitolo n. 7260,
L. 628.653.074 al capitolo n. 7590,
L. 1.915.643.000 al capitolo n. 7800,
L. 694.756.854 al capitolo n. 8350,
L. 1.133.942.450 al capitolo n. 8370,
L. 1.076.418.082 al capitolo n. 8600,
L. 1.834.148.501 al capitolo n. 8610,
L. 775.688.227 al capitolo n. 8900,
L. 6.699.755.377 al capitolo n. 8960,
L. 7.289.881.453 al capitolo n. 8970,
L. 1.776.316.424 al capitolo n. 9100,
L. 1.236.611.000 al capitolo n. 9110.
(Riorganizzazione e gestione dei servizi sociosanitari)
(Interventi per la promozione dell'assistenza domiciliare agli anziani, agli inabili ed ai minori, nonche' per il funzionamento di centri d'incontro)
(Fondo di solidarieta' Roberto Crescenzio Emanuele Jurilli e Carmine Civitate)
(Trasferimento al 1981 di somme gia' impegnate in precedenti esercizi)
(Interventi per la formazione, sperimentazione e ricerca fra i settori tessili e meccanotessili)
(Attivita' ed interventi di formazione professionale)
(Formazione professionale degli operatori degli asilinido)
(Insegnamento dello sci in Piemonte)
(Museo Regionale di Scienze Naturali)
(Promozione delle attivita' del teatro di prosa)
(Interventi per la realizzazione del servizio di lettura)
(Promozione della tutela e dello sviluppo delle attivita' e dei beni culturali)
(Contributo all'Ente autonomo Teatro Regio di Torino)
(Contributi agli Istituti Storici della Resistenza in Piemonte e all'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza in Torino)
(Contributo alla fondazione Architetto Enrico Monti)
(Contributi al Museo di Arti e Culture extraeuropee di Biella)
(Limiti d'impegno autorizzati ai sensi di precedenti leggi regionali la cui decorrenza e' trasferita all'esercizio finanziario 1981)
2890 - 2896 - 2907 - 2965 - 4295 - 4345 - 4355 - 4422 - 4458 - 4518 - 4343 - 5260 - 5660 - 5845 - 6040 - 6065 - 6070 - 6080 - 6150 - 6180 - 6220 - 6230 - 7320 - 7360 - 7405 - 7440 - 7450 - 7490 - 7530 - 7540 - 7550 - 7650 - 8295 - 8963 - 9010 - 9035 - 9240 - 9310 - 9320 - 9385 - 9400 - 10200 - 10240 - 10260 - 11010 - 11030 - 11070 - 11090 - 11103 - 11120 - 11135 - 11940 - 10220.
(Annualita' pregresse)
5180 - 6031 - 6060 - 6069 - 6145 - 6175 - 6215 - 7315 - 7355 - 7391 - 7435 - 7485 - 7525 - 7537 - 9317 - 9380 - 9395 - 10205 - 10245 - 11015 - 11040 - 11075 - 11100 - 11125 - 11935 - 10230.
(Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1980)
n. 590 (per la quota di L. 3.841.537.544) - 2525 - 2530 - 2550 - 2565 - 2575 - 2584 - 2589 - 2594 - 2599 - 2610 - 2651 - 2652 - 2690 (per la quota di 400 milioni) - 2753 - 2780 - 2799 - 2829 - 2840 - 2855 - 2860 - 2976 - 3150 - 3155 - 3214 - 3255 - 3330 - 3340 - 3345 - 3365 - 3370 - 3423 - 3469 - 3480 (per la quota di 600 milioni) - 3509 - 3540 - 3650 (per la quota di 769 milioni) - 3655 - 3685 - 3695 - 3710 - 3759 - 3770 - 3793 - 3798 - 3835 - 3860 - 3880 - 3910 - 3920 - 3930 - 3950 - 3975 - 3981 - 4013 - 4015 - 4050 - 4075 - 4080 - 4090 - 4115 - 4123 - 4126 - 4135 - 4138 - 4155 - 4195 - 4207 - 4209 - 4225 - 5053 - 5559 - 5849 - 5930 - 5932 - 6010 (per la quota di 500 milioni) - 6020 (per la quota di 1.300 milioni) - 7260 (per la quota di 4.000 milioni) - 7620 - 7680 - 7700 - 7745 - 7755 - 9255 - 9425 - 9445 - 9455 - 9530 - 10045 - 10065 - 10100 - 10105 - 10445 - 10460 - 10480 - 10495 - 10525 - 10540 - 10580 - 10730 - 10740 - 10770 - 10980 - 11153 - 11566 - 11611 - 11641 - 11642 - 12500 (per la quota di 5.000 milioni).
(Bilancio degli Enti dipendenti)
Atto in allegato: Bilancio di previsione per l'anno 1981
OMISSIS