Legge regionale 18 febbraio 1981, n. 6. Istituzione del servizio per il coordinamento delle funzioni di competenza regionale in materia di attuazione dei regolamenti e delle direttive C.E.E. (B.U. 25 febbraio 1981, n. 8) La Regione Piemonte istituisce nei limiti di quanto previsto dal D.P.R. 24-7-1977, n. 616, un servizio per il coordinamento delle funzioni regionali in materia di attuazione dei regolamenti e delle direttive della Comunita' Economica Europea.
Il servizio istituito con la presente legge costituisce servizio comune al Consiglio ed alla Giunta Regionali ai sensi dell'articolo 12, 4° comma, della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 73 e' aggiunto il seguente articolo 6/bis:
Allegato A. Servizio comune degli organi della Regione, funzionalmente dipendente dal Presidente e dalla Giunta Regionale.
All. A.
Tale servizio, le cui attribuzioni sono descritte nell'allegato A alla presente legge, opera, secondo i principi di cui alle leggi regionali 20-7-1979, n. 6 e 17-12-1979, n. 73, per garantire l'integrazione degli interventi di competenza regionale nei diversi settori di attivita', connessi alla attuazione di normative statali e comunitarie, per garantire il collegamento con l'organizzazione statale competente in materia.
"Servizi comuni al Consiglio ed alla Giunta" la Giunta Regionale si avvale dei servizi comuni di cui all'allegato n. 5/bis ".
L'allegato n. 5/bis della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 73, e' sostituito dall'allegato A alla presente legge.
Servizio per il coordinamento delle funzioni dl competenza regionale in materia dl attuazione dei regolamenti e delle direttive C.E.E.
1 - Ausilio tecnico alle iniziative del Consiglio, della Giunta, del Presidente della Giunta e della Consulta Europea;
2 - raccordo delle attivita' dei competenti servizi della Regione per la attuazione dei regolamenti e delle direttive comunitarie;
3 - rapporti con gli uffici statali per le materie e le attribuzioni di competenza della Comunita' Europea;
4 - attivita' di documentazione e informazione della legislazione comunitaria e di quella statale attuativa (raccolta delle normative comunitarie-direttive, raccomandazioni, decisioni, pareri, bollettini ufficiali della Comunita' e delle leggi e regolamenti nazionali in materia di competenza C.E.E.);
5 - assistenza ai servizi regionali competenti durante l'iter delle domande inoltrate alla Commissione (Fondo Sociale, Fondo Regionale, FEOGA, etc.);
6 - organizzazione di incontri, convegni, seminari attinenti le problematiche C.E.E., in raccordo con gli altri servizi;
7 - divulgazione e pubblicizzazione dell'attivita' C.E.E. soprattutto per quanto attiene la sfera di collegamento con la realta' regionale;
8 - raccordo con le organizzazioni, a livello regionale, che operano con la Comunita' Europea per i problemi specifici di cui al punto 4;
9 - informazione e consulenza agli Enti locali e ai cittadini del Piemonte sull'accesso ai fondi comunitari e le relative normative.