Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 27 gennaio 1981, n. 5.

Recepimento dei contenuti del 2° accordo nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario - Modifiche alla legge regionale 17-12-1979, n. 74.

(B.U. 4 febbraio 1981, n. 5)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Titolo I. FINALITA'

Art. 1.
(Finalita' della legge)

Con la presente legge la Regione recepisce i contenuti del secondo accordo nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario relativo al triennio 1979/1981 la cui scadenza e' stabilita al 31-12-1981.

Titolo II. STATO GIURIDICO

Capo I. MODALITA' DI SELEZIONE

Art. 2.
(Modalita' di selezione del personale)

Fermo restando quanto previsto all'art. 12 della L.R. 17-12-1979, n. 74, a sua integrazione, si aggiunge il seguente 18° comma:
Per il personale con peculiari professionalita', le modalita' di reclutamento possono altresi' articolarsi in due fasi distinte:
- la prima consistente in una selezione di candidati previo esame di titoli professionali e di servizio e previo colloquio per l'ammissione ad un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi;
- la seconda di un accertamento sulla formazione conseguita nel corso stesso con conseguente predisposizione di una graduatoria di merito per il conferimento dei posti.
Le peculiari professionalita' e le modalita' di reclutamento di cui al comma precedente saranno determinate con Regolamento consiliare.

Capo II. DOVERI E DIRITTI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Art. 3.
(Orario di lavoro)

Salvo quanto sara' disposto da eventuale normativa generale sul pubblico impiego l'orario di lavoro viene fissato in 36 ore settimanali.
Il raggiungimento di tale condizione avviene con la seguente gradualita':
37 ore e mezza settimanali fino al 30-6-1981.
37 ore settimanali a decorrere dall'1-7-1981 e 36 ore settimanali a decorrere dall'1-1-1982.
L'articolazione dell'orario e' stabilita, previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali, con deliberazione della Giunta Regionale.
Il 1° e il 2° comma dell'art. 15 della L.R. 17-12-79, n. 74, sono abrogati.

Art. 4.
(Prestazioni di lavoro straordinario)

L'art. 16 della L.R. 17-12-79, n. 74, e' integrato dal seguente terzo comma:
La Giunta Regionale puo' altresi' autorizzare, con effetto dal 1° febbraio 1981, in presenza di esigenze di carattere eccezionale e per specifiche posizioni di lavoro, previo confronto con le OO.SS. maggiormente rappresentative, un numero di dipendenti regionali non superiore al 2% dell'organico, ad effettuare lavoro straordinario oltre il limite individuale di 300 ore annue fermo restando i limiti di spesa di 150 ore annue pro-capite . I dipendenti cui puo' applicarsi la presente normativa sono quelli che operano in diretta collaborazione e per il funzionamento con gli Organi istituzionali dell'Ente.

Art. 5.
(Interruzione ferie)

L'art. 17 della L.R. 17-12-1979, n. 74, e' integrato nel penultimo comma:
L'utilizzo del periodo di congedo ordinario e' interrotto nel caso di ricovero ospedaliero o gravi malattie od infortuni gravi, adeguatamente documentati.

Art. 6.
(Congedo per gravidanza e puerperio)

La lettera g) dell'art. 18 della L.R. 17-12-1979, n. 74, e' abrogata e sostituita dalla seguente lettera g):
g) per gravidanza e puerperio: nei limiti della L. 30-12-1971, n. 1204, con trattamento intero nel periodo di astensione obbligatoria, anteriore e successiva al parto.
Per il periodo successivo al parto in cui la dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro, essa e' considerata in congedo straordinario per maternita', con diritto al trattamento giuridico economico spettante in base alle vigenti norme per il personale statale.

Art. 7.
(Congedo per cure)

L'art. 20 della L.R. 17-12-1979, n. 74, e' integrato dal seguente secondo comma:
E' considerato assenza per malattia il congedo fruito per attendere a cure idropiniche e termali.
Il dipendente e' tenuto a documentare tale necessita', tramite produzione di certificato rilasciato dal medico curante attestante il tipo di cura cui deve sottoporsi, la durata delle stesse e la localita' prescelta.
Al suo rientro il dipendente deve documentare all'Amministrazione l'avvenuta terapia.

Capo III. DIRITTI SINDACALI E POLITICI

Art. 8.
(Informazione)

Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e tempestiva informazione alle Organizzazioni Sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonche' i programmi e gli investimenti della Regione.
L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette sia atti o provvedimenti relativi ad altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.
L'informazione avviene a livello di strutture sindacali orizzontali e verticali.

Art. 9.
(Contrattazione decentrata)

Nell'ambito e nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'accordo contrattuale nazionale, la Giunta Regionale adotta le decisioni nelle materie di seguito indicate previo confronto in sede regionale con le OO.SS. firmatarie dell'accordo nazionale:
a) formazione e aggiornamento professionale, nel quadro dei programmi regionali, nonche' riqualificazione in relazione ai programmi di sviluppo e adeguamento della struttura operativa regionale;
b) articolazione degli orari di lavoro;
c) standards di rendimento ivi comprese verifiche periodiche sui risultati del lavoro straordinario;
d) sistemi, criteri e modalita' per i riscontri di produttivita' volti a migliorare efficienza dei servizi, nonche' connessi criteri di valutazione;
e) proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardanti il personale dipendente;
f) organizzazione interna e funzionamento degli uffici e dei servizi.
Qualora, a seguito di ristrutturazione dei servizi, emergano nuovi profili professionali, si provvedera' all'inquadramento nei livelli mediante la contrattazione decentrata.
A tal fine la Regione procedera' mediante riqualificazione professionale del personale in servizio, con concorso interno ai fini dell'inquadramento.
Gli accordi decentrati non possono comportare modificazioni al trattamento economico previsto dalla presente legge, in conformita' all'accordo contrattuale nazionale.

Art. 10.
(Scioperi brevi)

Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro.
In tal caso la trattenuta per ogni ora di astensione dal lavoro e' pari alla misura oraria del lavoro straordinario di cui all'art. 40 della L.R. 17-12-79, n. 74, escluse le maggiorazioni ivi previste, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso delle quote di aggiunta di famiglia.
I dipendenti regionali hanno diritto di riunirsi in assemblea nei luoghi dove prestano servizio, fuori dell'orario di lavoro.
Possono altresi' riunirsi durante l'orario di lavoro medesimo nei limiti di 12 ore annue.
Il 1° comma dell'art. 27 della L.R. 17-12-79, n. 74, e' abrogato.

Capo IV. MOBILITA' E FORMAZIONE

Art. 11.
(Trasferimento di personale tra Regioni e gli Enti locali)

Ferma restando la normativa di cui agli artt. 33, 34 e 35 della L.R. 17-12-1979, n. 74, e' consentito il trasferimento del personale di ruolo dalle Regioni agli Enti locali e viceversa.
Il relativo provvedimento e' adottato con il consenso dell'interessato, dopo un preventivo periodo di comando o assegnazione con convenzione dalle ULS, non inferiore ad un anno, con l'assenso delle Amministrazioni interessate, a condizione che esista la disponibilita' del posto in organico corrispondente al livello funzionale rivestito dal dipendente nell'Ente di provenienza.

Art. 12.
(Formazione e aggiornamento professionale)

La Regione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale secondo i principi di cui agli artt. 8 e 31 della L.R. 20-2-1979, n. 6.
La Giunta Regionale definisce, previa contrattazione con le OO.SS. del personale, i piani periodici delle iniziative e dei corsi di qualificazione e aggiornamento, nonche' le loro modalita' di svolgimento e le condizioni di partecipazione.
A tale fine vengono stabiliti con le stesse procedure anche gli orari di lavoro che favoriscano la partecipazione del personale alle iniziative di formazione e corsi, nonche' i criteri di utilizzo parziale delle 150 ore.
Il personale che in base ai predetti programmi e' tenuto a partecipare alle iniziative e corsi decisi o approvati dalla Giunta, e' considerato in servizio a tutti gli effetti; in tal caso i relativi oneri per la partecipazione sono a carico della Regione.
Qualora le iniziative e i corsi si svolgano fuori sede, competono, ricorrendo le condizioni previste dalla normativa regionale in vigore, l'indennita' di missione e il rimborso spese previsti dalla normativa medesima.

Titolo III. TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 13.
(Trattamento economico di livello)

Al personale del ruolo unico regionale spetta dall'1-2-1981 il trattamento economico iniziale annuo lordo correlato al livello di appartenenza di cui alla seguente tabella:
I liv. funz.le - stip. annuo lordo L. 2.160.000
I liv. funz.le - (dopo 6 mesi di servizio) L. 2.400.000
II liv. funz.le - stip. annuo lordo L. 2.688.000
III liv. funz.le - stip. annuo lordo L. 3.012.000
IV liv. funz.le - stip. annuo lordo L. 3.372.000
V liv. funz.le - stip. annuo lordo L. 4.140.000
VI liv. funz.le - stip. annuo lordo L. 4.920.000
VII liv. funz.le - stip. annuo lordo L. 5.964.000
VIII liv. funz.le - stip. annuo lordo L. 8.700.000
Il 1° comma dell'art. 37 della L.R. 17-12-79, n. 74, e' abrogato.

Art. 14.
(Progressione economica nell'ambito di ciascun livello funzionale)

Il 1° comma dell'art. 38 della L.R. 17-12-79, n. 74, a decorrere dall'1-2-1981, e' sostituito come segue:
La progressione economica nell'ambito di ciascun livello funzionale si articola per classi e scatti periodici biennali, nella misura e con le modalita' di seguito specificate:
a) otto classi biennali dell'8% costante sul valore iniziale del livello;
b) dopo il 16° anno, scatti biennali del 2,50%, computati sull'ultima classe e comunque in modo da garantire il raggiungimento dello stesso importo di incremento economico rispetto allo stipendio iniziale, realizzabile, nel corrispondente livello, al 40° anno di anzianita', secondo la L.R. 74/79.
Le classi di stipendio e gli aumenti biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal 1° giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.
In caso di nascita dei figli e' concessa una maggiorazione dello stipendio, comprensivo delle classi maturate, pari al 2,50% alle condizioni previste per l'attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibile all'atto del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio.

Art. 15.
(Compenso per la funzione di coordinamento)

Il compenso per la funzione di coordinamento di cui all'art. 11 della L.R. 17-12-79, n. 74, non e' pensionabile ed e' stabilito nella misura fissa del 20% della retribuzione iniziale del livello VIII.
L'art. 42 della L.R. 17-12-79, n. 74, e' abrogato.

Art. 16.
(Servizio ordinario festivo, notturno, festivonotturno)

Il 2° ed il 3° comma dell'art. 39, L.R. 17-12-79, n. 74, sono abrogati e sostituiti dai seguenti commi:
al dipendente compete per il servizio ordinario notturno prestato tra le ore 22 e le ore 6 un compenso pari a L. 600 orarie;
per il servizio ordinario di turno, prestato in giorno festivo compete un compenso di L. 675 orarie, elevato a L. 1.000 orarie per il servizio ordinario notturno-festivo.

Art. 17.
(Retribuzione del lavoro straordinario)

Le tariffe orarie per il lavoro straordinario, determinate in conformita' al 1° e 2° comma dell'art. 40 della L.R. 74/79, restano congelate per il triennio contrattuale indicato all'art. 1 della presente legge, negli importi tariffari spettanti in base all'accordo contrattuale nazionale 76/78, fatti salvi gli incrementi derivanti dall'indennita' integrativa speciale.

Titolo IV. NORME TRANSITORIE

Art. 18.
(Beneficio da riparametrazione)

A decorrere dall'1-2-1981 al personale inquadrato nel ruolo unico regionale sono attribuiti i seguenti benefici economici mensili lordi:
Livelli Stipendi Benefici
iniziali annui mensili
I 2.160.000 45.000
I (dopo sei mesi) 2.400.000 51.500
II 2.688.000 51.500
III 3.012.000 55.000
IV 3.372.000 61.200
V 4.140.000 101.250
VI 4.920.000 128.700
VII 5.964.000 133.600
VIII 8.700.000 180.416.

Art. 19.
(Inquadramento economico nei nuovi livelli)

L'attribuzione dei livelli retributivi e della progressione economica rispettivamente previsti dagli artt. 13 e 14 della presente legge decorre dall'1-2-1981.
La determinazione del nuovo trattamento economico nel livello di inquadramento avviene in base al maturato economico cosi' costituito:
a) stipendio tabellare in godimento al 31-1-1981 complessivo di scatti e classi (escluso quanto erogato a titolo di anticipazione dei benefici contrattuali ai sensi della deliberazione della G.R. n. 7-30158 del 30 maggio 1980);
b) beneficio da riparametrazione di cui al precedente art. 18, riportando tale beneficio da mensile ad annuo, moltiplicando lo stesso per dodici;
c) riconoscimento dell'anzianita' di servizio effettivamente reso presso la Regione e quello precedentemente preso a base ai fini dell'inquadramento in ragione di L. 800 mensili per anno di servizio e per 12 mesi.
L'inquadramento economico avviene con le modalita' di calcolo previste dall'art. 49 della L.R. 17-12-1979, n. 74.
Il maturato in itinere e' relativo alla classe in via di conseguimento, detratto il valore degli scatti eventualmente maturati nella classe in godimento o, limitatamente ai casi di avvenuto conseguimento di tutte le classi, allo scatto biennale.

Art. 20.
(Assegni ad personam)

Gli assegni ad personam mensili di cui il personale e' in godimento in virtu' della L.R. 74/79, vengono riassorbiti per un importo pari alla differenza tra il beneficio mensile a regime di cui al precedente art. 18 e il beneficio mensile di cui all'art. 22.
L'eventuale parte residua viene riassorbita con i futuri miglioramenti.

Art. 21.
(Inquadramento di personale comandato tra le Regioni)

I dipendenti regionali che sono in posizione di comando presso altre Regioni alla data del 22-7-1980, possono essere a queste trasferiti alle condizioni e con le modalita' di cui al precedente art. 11.
I dipendenti di altre Regioni che sono in posizione di comando presso la Regione alla data predetta possono essere inquadrati nel ruolo regionale alle condizioni e con le modalita' di cui al precedente art. 11.

Titolo V. NORME FINALI

Art. 22.
(Anticipazione dei benefici)

I benefici mensili di cui alla deliberazione della G.R. n. 7-30158 del 30 maggio 1980 attribuiti fino al 31 gennaio 1981, sono pensionabili e soggetti alle normali ritenute, comprese quelle previdenziali ed assistenziali. Per la 13a mensilita' del 1980 il beneficio di cui sopra viene ridotto del 50%.

Art. 23.
(Attribuzione dei livelli)

Ferme restando le decorrenze degli effetti economici espressamente indicate negli articoli che precedono l'attribuzione dei nuovi livelli derivanti esclusivamente dal presente contratto decorre, ai fini giuridici, per il computo dell'anzianita' occorrente per i concorsi interni, per i passaggi di livello, per l'applicazione degli istituti normativi di carattere non economico che non comportano incremento nell'onere della spesa, dall'1-1-1979, ovvero dalla data dell'effettivo conseguimento se successiva.

Art. 24.
(Norma di rinvio)

Restano in vigore le norme vigenti sul personale che non siano state sostituite o modificate dalla presente legge, sono fatte salve le condizioni di miglior favore per i dipendenti sempre che non siano esplicitamente disciplinate dalla presente legge o dalla L.R. 17-12-79, n. 74.

Art. 25.
(Oneri finanziari)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3.750 milioni per l'anno finanziario 1981 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le disponibilita' di 3.000 milioni e di 750 milioni esistenti rispettivamente ai capitoli n. 200 e n. 220 del bilancio per l'anno finanziario 1981 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni finanziari successivi.