Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 19 gennaio 1981, n. 3.

Modifica alla legge regionale 17-12-1979, n. 74 - art. 25 'Commissione giudicatrice dei concorsi '.

(B.U. 28 gennaio 1981, n. 4)

Art. 1

Art. 1.

L'art. 25 della L.R. 17-12-1979, n. 74, relativa alla "Commissione giudicatrice dei concorsi" e' abrogato e sostituito con il presente:
"La Commissione giudicatrice di ciascun concorso viene nominata con deliberazione della Giunta Regionale ed e' costituita come segue:
1 - dal Presidente della Giunta oppure da un Assessore o Consigliere regionale da lui delegato con funzione di Presidente;
2 - da 2 Consiglieri regionali designati dall'Ufficio di Presidenza, di cui 1 di minoranza;
3 - da due esperti della materia oggetto d'esame di cui uno puo' essere dipendente della Regione, di livello non inferiore a quello messo a concorso;
4 - da un rappresentante del personale scelto su terne proposte dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative .
Assiste in qualita' di segretario un funzionario dell'Amministrazione designato dalla Giunta.
In caso di parita' dei giudizi espressi prevale il voto del Presidente della Commissione.
In caso di assenza di un componente della Commissione per cause gravi e documentate, non dipendenti dalla propria volonta', che si protragga per due sedute consecutive, la Giunta Regionale provvede alla sua sostituzione, nel rispetto di quanto disposto dai commi che precedono.
La sostituzione a seguito di quanto previsto dal comma precedente di uno o piu' componenti della Commissione non comporta la rinnovazione delle operazioni concorsuali gia' acquisite.
Gli articoli 17, 5 e 6 della L.R. 12-8-74, n. 22, sono abrogati".