Legge regionale 17 dicembre 1980, n. 86. Norme straordinarie per la soppressione degli enti ospedalieri ed il trasferimento delle relative gestioni alle unita' sanitarie locali. (B.U. 24 dicembre 1980, n. 52) Limitatamente all'anno 1980 il bilancio preventivo degli enti ospedalieri con stabilimenti ubicati in diverse unita' sanitarie locali e' assunto e gestito dall'unita' sanitaria locale nel cui territorio ha sede lo stabilimento principale dell'ente ospedaliero interessato.
La gestione del patrimonio degli enti ospedalieri non destinati ai servizi sanitari e' affidata fino al 31-12-1980 all'unita' sanitaria locale che ha assunto il bilancio dell'ente ospedaliero.
Qualora ad avvenuta soppressione dell'ente ospedaliero risulti omesso un provvedimento indispensabile per l'attuazione del trasferimento delle funzioni alla competente unita' sanitaria locale e per il trasferimento dei beni al Comune competente, il provvedimento verra' assunto dalla Giunta Regionale con proprio atto. In deroga all'art. 21 della legge regionale 12 agosto 1976, n. 42, qualora una unita' sanitaria locale ometta o ritardi un atto indispensabile per l'assunzione delle funzioni proprie degli enti ospedalieri o un Comune ometta o ritardi un atto indispensabile per l'assunzione dei beni degli enti ospedalieri alla data stabilita dalla Giunta Regionale, il Presidente della Giunta Regionale nomina un Commissario per l'espletamento dell'atto.
Le deliberazioni che comportano impegni di spesa non obbligatori relativi a stabilimenti ubicati in altra unita' sanitaria locale vengono assunte sentita l'unita' sanitaria locale nel cui territorio e' ubicato lo stabilimento.
Il risultato netto positivo della gestione del suddetto patrimonio sara', a cura dell'unita' sanitaria locale, versato all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Il risultato netto negativo della gestione del suddetto patrimonio sara', a carico dell'unita' sanitaria locale, trasferito a ciascun Comune competente sulla base del valore di ciascun bene, cosi' come risulta dall'ultimo inventario dell'ente ospedaliero proprietario, per il ripianamento negli esercizi successivi.
Gli atti di straordinaria amministrazione, relativi al suddetto patrimonio, vengono assunti previo parere vincolante del Comune destinatario del bene.