Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 17 dicembre 1980, n. 84.

Diritto allo studio nell'ambito universitario.

(B.U. 24 dicembre 1980, n. 52)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Art. 1.
(Oggetto)

La Regione, al fine di concorrere all'attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, in applicazione degli articoli 42 e 44 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616, della legge 22-12-1979, n. 642 ed in conformita' dell'art. 4 dello Statuto regionale disciplina, con la presente legge, la materia del diritto allo studio nell'ambito universitario.

Art. 2.
(Finalita')

La presente legge disciplina l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario al fine di favorire l'accesso agli studi universitari, facilitare la frequenza degli studenti ai corsi universitari e post-universitari e consentire la prosecuzione degli studi agli studenti capaci e meritevoli ancorche' privi di mezzi.
L'attuazione del diritto allo studio avviene in conformita' degli obiettivi posti dalla programmazione nazionale e regionale e dei relativi strumenti attuativi.
La Regione, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali, collabora con gli Atenei e gli Istituti di istruzione superiore (I.S.E.F.), per la realizzazione delle finalita' di cui alla presente legge.
Al fine di perseguire una politica unitaria e programmata del diritto allo studio, la Regione opera per realizzare un sistema organico di attivita' e servizi integrati con quelli esistenti o da realizzare sul territorio.

Art. 3.
(Soggetti)

Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti agli studenti universitari iscritti agli Atenei, agli Istituti di istruzione superiore (I.S.E.F.) ed ai corsi di specializzazione e perfezionamento post-universitari, aventi sede in Piemonte.

Art. 4.
(Delega)

La Regione, per il conseguimento delle finalita' della presente legge, delega ai Comuni sede di Ateneo e di Istituto di istruzione superiore (I.S.E.F.) l'esercizio delle proprie funzioni amministrative in ordine agli interventi per il diritto allo studio a favore dei soggetti di cui all'articolo 3.
Qualora gli enti delegati non esercitino le funzioni loro delegate, la Giunta Regionale, sentiti i soggetti medesimi e previa assegnazione di adeguato termine, li sostituisce negli adempimenti di competenza.

Art. 5.
(Modalita' dell'esercizio della delega)

Gli enti delegati esercitano le funzioni loro delegate avvalendosi:
l) della Commissione per il diritto allo studio nell'ambito universitario di cui all'articolo 9;
2) dei propri servizi ed uffici;
3) degli uffici o servizi regionali;
4) della collaborazione degli uffici degli Atenei e Istituti di istruzione superiore (I.S.E.F.) in conformita' delle convenzioni tra gli enti delegati e Atenei o Istituti di istruzione superiore (I.S.E.F.) di cui all'articolo 11 e in relazione alle competenze proprie degli Atenei e degli Istituti di istruzione superiore (I.S.E.F.) in ordine al diritto allo studio;
5) della collaborazione dei Comuni aventi sedi decentrate di Atenei o di Istituti di istruzione superiore (I.S.E.F.) in conformita' delle convenzioni tra questi e gli enti delegati.
Ogni anno gli enti delegati inviano alla Regione il rendiconto economico-finanziario ed una relazione sulla attivita' svolta almeno 60 giorni prima dei termini previsti per la presentazione del bilancio consuntivo regionale.

Art. 6.
(Tipologia degli interventi)

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, gli enti delegati esercitano le funzioni loro delegate integrando i servizi e le strutture esistenti sul territorio con:
a) servizi residenziali e di mensa;
b) servizi culturali;
c) strutture idonee ad assicurare ai soggetti di cui all'articolo 3 la frequenza agli studi e la possibilita' di svolgere attivita', collaterali allo studio volte al loro organico inserimento professionale, sociale e culturale nella comunita'; nonche' erogando provvidenze in denaro ai soggetti di cui all'articolo 3, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 7.
(Compiti della Regione)

La funzione di indirizzo e coordinamento per la materia di cui alla presente legge, spetta alla Regione che la esercita in conformita' delle linee della programmazione regionale mediante:
- l'approvazione di linee di indirizzo o direttive pluriennali;
- la delega delle funzioni amministrative;
- la collaborazione con gli Atenei e gli Istituti di istruzione superiore (I.S.E.F.) nel quadro dei propri ruoli istituzionali.
Oltre a quanto previsto nell'articolo 4 sono di competenza della Regione la vigilanza ed il controllo sulla realizzazione delle linee di indirizzo di cui al precedente comma da parte degli enti delegati.

Art. 8.
(Procedure della programmazione)

La Regione, nell'ambito degli indirizzi e delle finalita' del piano regionale di sviluppo e nel rispetto delle procedure di cui alla legge regionale 19-8-1977, n. 43, definisce le linee di indirizzo e le direttive pluriennali cui gli enti delegati devono attenersi nell'esercizio della delega.
La Regione nel programma di attivita' e di spesa pluriennali stabilisce l'ammontare delle risorse da destinare alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 2 della presente legge sulla base delle specifiche assegnazioni di cui alla legge 22-12-1979, n. 642.
La Giunta Regionale provvede annualmente all'aggiornamento delle proposte di spesa in occasione della presentazione del bilancio regionale di previsione.
La Giunta Regionale promuove annualmente almeno due incontri con gli enti delegati, la Commissione per il diritto allo studio nell'ambito universitario a cui partecipi la Commissione consiliare regionale competente.
Gli enti delegati sentita la Commissione per il diritto allo studio nell'ambito universitario presentano alla Giunta Regionale il programma annuale entro il 30 marzo di ciascun anno. La Giunta Regionale propone al Consiglio l'approvazione del programma entro 30 giorni dalla sua presentazione.

Art. 9.
(Commissione per il diritto allo studio nell'ambito universitario)

E' istituita, con deliberazione del Consiglio comunale, la Commissione per il diritto allo studio nell'ambito universitario alla quale sono attribuiti i compiti di proposta e consulenza attinenti la programmazione degli interventi.
Essa e' composta da:
- 2 membri in rappresentanza della Regione designati dal Consiglio Regionale con voto limitato a 1;
- 3 membri in rappresentanza dell'Amministrazione dell'ente delegato designati dal Consiglio comunale con voto limitato a 2;
- 7 membri di cui 4 designati dall'Universita', 2 dal Politecnico e 1 dall'I.S.E.F. secondo i criteri definiti dalle intese intervenute tra gli enti stessi;
- 7 membri designati dagli studenti di cui 4 dell'Universita', 2 del Politecnico e 1 dell'I.S.E.F. ai sensi delle disposizioni vigenti per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi di governo degli Atenei e dell'I.S.E.F..
Il Presidente della Commissione e' eletto con voto dell'intera Commissione nella prima seduta ed e' scelto fra i membri designati dagli Atenei e dall'I.S.E.F. o fra quelli designati dall'Amministrazione dell'ente delegato; il Vice Presidente e' scelto tra quelli designati dagli studenti.
Il Segretario della Commissione e' designato dall'Amministrazione dell'ente delegato.
La Commissione opera secondo un regolamento proposto dalla stessa e approvato dal Consiglio comunale dell'ente delegato entro 2 mesi dall'inizio dell'esercizio della delega.

Art. 10.
(Compiti della Commissione per il diritto allo studio nell'ambito universitario)

Alla Commissione per il diritto allo studio nell'ambito universitario sono attribuiti i seguenti compiti:
1 ) esprimere pareri obbligatori relativamente al programma di cui all'articolo 8 e piu' in particolare:
a) sul tipo di gestione dei servizi;
b) sulla destinazione dei beni;
c) sulla ripartizione dei fondi;
d) sul rendiconto e sulla relazione finale;
e) sulle convenzioni ente delegato-Atenei per quanto attiene al diritto allo studio nell'ambito universitario;
2) esprimere pareri facoltativi sulle questioni che l'ente delegato sottopone in ordine alla materia e sulle iniziative complementari e di servizio assunte dall'ente delegato medesimo e connesse ai fabbisogni formativi;
3) proporre iniziative sociali o culturali all'ente delegato;
4) elaborare la proposta di regolamento di cui all'articolo 9.

Art. 11.
(Convenzione ComuneAteneiIstituti di istruzione superiore)

L'ente delegato, gli Atenei e gli Istituti di istruzione superiore regolano i loro rapporti mediante una convenzione che e' approvata, con deliberazione, dai rispettivi organi competenti in conformita' delle leggi vigenti.
In ogni caso tali convenzioni non impegnano la Regione se non nei limiti previsti dal piano di cui all'articolo 8 della presente legge.

Art. 12.
(Convenzione ente delegatoComuni)

L'ente delegato e i Comuni aventi sedi decentrate di Atenei e di Istituti di istruzione superiore (I.S.E.F.) regolano mediante convenzione i loro rapporti di collaborazione ai fini dell'integrazione degli interventi di cui all'articolo 6.
Tali convenzioni sono approvate con deliberazione dei Consigli comunali interessati.
In ogni caso tali convenzioni non impegnano la Regione se non nei limiti previsti dal piano di cui all'articolo 8 della presente legge.

Art. 13.
(Norme transitorie)

Le norme di cui ai precedenti articoli della presente legge sono applicabili a partire dal 1° gennaio 1981 salva diversa richiesta degli enti delegati. Nelle more e' costituita una Commissione mista composta da 6 membri designati, di cui 3 dall'ente delegato e 3 dal Consiglio Regionale con voto limitato a 2. Tale Commissione collabora con gli attuali Consigli di amministrazione delle Opere universitarie ai fini della graduale attuazione delle norme della presente legge.

Art. 14.
(Personale)

Il personale delle Opere universitarie dell'Universita' e del Politecnico viene messo a disposizione dell'ente delegato a decorrere dal 1° gennaio 1981.
Il Comune provvede a corrispondere al personale predetto il trattamento economico in godimento e continua ad applicare le norme in vigore alla data del 1° novembre 1979 relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attivita', previdenza, quiescenza ed assistenza.
Con successiva legge regionale verranno stabilite le modalita' dell'inquadramento per la definitiva sistemazione del personale di cui trattasi.

Art. 15.
(Patrimonio)

Il patrimonio delle Opere universitarie dell'Universita' e del Politecnico e', a partire dal 1 gennaio 1981, trasferito alla Regione con osservanza di quanto disposto dal D.L. 31-10-1979, n. 536 convertito con modificazioni nella legge 22-12-1979, n. 642 e dal D.M.P.I. del 31-10-1979.
I beni necessari per l'espletamento delle funzioni delegate sono assegnati agli enti delegati con deliberazione della Giunta Regionale.
Con successiva legge regionale si provvedera' alla definitiva sistemazione giuridica del patrimonio delle Opere universitarie.

Art. 16.
(Disposizioni finanziarie)

Alle spese connesse allo svolgimento delle attivita' delle Opere universitarie fino alla data dell'effettivo esercizio delle funzioni da parte degli enti delegati si provvede, per l'anno finanziario 1980, con la somma di 2.500 milioni iscritta al capitolo n. 11960 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 14-3-1978, n. 12.
A decorrere dall'anno finanziario 1981 negli stati di previsione della spesa sara' istituito apposito capitolo con la denominazione "Contributi agli enti delegati per l'esercizio delle funzioni in materia di diritto allo studio nell'ambito universitario", il cui stanziamento sara' determinato con le leggi di approvazione di ciascun bilancio.
Agli oneri derivanti dall'esercizio della delega di cui all'articolo 5 della presente legge, si provvede, a decorrere dall'anno finanziario 1981, con le disponibilita' degli stanziamenti corrispondenti al capitolo n. 1850 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980.

Art. 17.
(Urgenza)

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 45, 6° comma dello Statuto.