Legge regionale 10 dicembre 1980, n. 81. Modificazioni alla legge regionale 28 gennaio 1980, n. 5 'Istituzione del Parco naturale ed area attrezzata del Sacro Monte di Crea'. (B.U. 17 dicembre 1980, n. 51) L'articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 5, e' cosi' integrato: aggiungere, dopo il 6° comma, il seguente comma:
L'articolo 9 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 5, e' cosi' integrato: aggiungere, dopo il 4° comma, il seguente comma:
Gli articoli 9 e 13 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 5, sono cosi' modificati: ove leggesi articolo 7 leggasi articolo 8. La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
"Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, con voto consultivo, un funzionario della Regione, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale".
"I tagli boschivi effettuati in difformita' dalla prescrizione di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui e' stato effettuato il taglio boschivo".