Legge regionale 10 dicembre 1980, n. 80. Interpretazione autentica e modifiche alla legge regionale 17-10-1979. n. 60, recante norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia. (B.U. 17 dicembre 1980, n. 51) Il 3° comma dell'articolo 11 e' cosi' modificato:
Il 2° comma dell'articolo 12 e' cosi' modificato:
Le parole "1° aprile" inserite nel 2° comma dell'articolo 24, sono modificate con le parole seguenti: "1° luglio". All'articolo 29 le parole "alla destinazione" sono cosi' modificate:
L'ultimo comma dell'articolo 36 e' cosi' modificato:
La lettera f) dell'articolo 45 e' cosi' modificata:
Le parole "fondi in attualita' di coltivazione" inserite nell'articolo 47 sub b) sono soppresse. Sono inserite nell'articolo 55 sia alla lettera d), infine, sia alla lettera e) dopo le parole "non e' consentita la caccia", le seguenti parole: "e per chi ne detiene illegittimamente preparazioni e trofei". L'ultimo comma dell'art. 62 e' cosi' modificato:
Al 1° comma dell'articolo 63 dopo le parole "fino a un massimo di 3", sono inserite, a capo, le seguenti parole:
Il 2° comma dell'articolo 65 e' cosi' modificato:
Il 2° comma dell'articolo 69 e' cosi' modificato:
Le parole "limitazioni di cui alla presente legge", inserite nel 2° comma dell'articolo 71, non si riferiscono ai limiti stabiliti dall'articolo 41 esclusivamente ove trattisi di selvaggina di cui l'atto di concessione della riserva faccia obbligo di immissione. La parola "esclusivo", inserita nel 1° comma dell'articolo 72 e' modificata con la parola seguente: "particolare". I termini di 6 mesi di cui all'articolo 76 sono prorogati al 31 marzo 1981. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del 6° comma dell'articolo 45 dello Statuto.
"Anche su richiesta di Associazioni venatorie o cinofile riconosciute, la Provincia, in attuazione dei piani territoriali provinciali faunistici, a norma dell'articolo 6, individua le seguenti zone:
a) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma;
b) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da seguito;
c) zone individuate in campi in cui sono permessi l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma.
La deliberazione contenente la proposta di individuazione delle suddette aree viene trasmessa ai Comuni interessati per l'affissione all'Albo pretorio e pubblicizzata mediante affissione di manifesti. I conduttori agricoli interessati possono comunicare alla Provincia entro 60 giorni dalla pubblicazione, la loro opposizione. La Provincia, ove sussista il consenso dei conduttori agricoli aventi la disponibilita' di almeno l'80% dei fondi costituenti l'area interessata ed essendo valido anche il consenso risultante tacitamente dalla mancata opposizione entro 60 giorni, delibera l'istituzione delle zone".
All'articolo 11, infine, e' aggiunto il seguente comma:
"Nelle more di adozione dei primi piani territoriali provinciali faunistici e comunque non oltre il 31 dicembre 1983, la Giunta provinciale, sentita la Consulta provinciale per la tutela della fauna e la disciplina della caccia, puo' istituire zone di tipo a), b) e c) e puo' autorizzare lo svolgimento di gare dei cani da ferma e da seguito all'interno delle zone di ripopolamento e cattura".
"Tali aree devono essere preferibilmente individuate nelle fasce perimetrali o limitrofe ai parchi naturali nonche' in zone vallive, in zone umide ed in zone ad agricoltura svantaggiata, per estensioni non inferiori a 4.000 ettari e non superiori a 20.000 ettari".
Il 4° comma dell'articolo 12 e' cosi' modificato:
"In caso di proposta da parte di Associazioni venatorie riconosciute, e' richiesto il consenso degli Enti locali interessati: e' comunque richiesto il consenso dei conduttori agricoli aventi la disponibilita' di almeno l'80% dei fondi costituenti l'area interessata, secondo le procedure dell'articolo precedente".
"ad una destinazione di pubblico interesse o sociale".
"La domanda e' proposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui si chiede l'autorizzazione. La domanda deve contenere la rinuncia ad esercitare la caccia nel restante territorio regionale ad eccezione di un solo comparto alpino o della sola zona faunistica di pianura non sottoposta a regime di gestione sociale".
"f) su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, ad eccezione della volpe, del cinghiale e del camoscio, nonche' ad eccezione della fauna acquatica nelle zone paludose perenni e lungo gli specchi e i corsi d'acqua perenni il cui specchio sia di larghezza non inferiore a 3 metri, e salvo quanto disposto dall'articolo 22 della presente legge".
"Ogni comparto deve comunque avere una estensione non inferiore a 20.000 ettari, fatta eccezione per le Province che non dispongono di tale superficie alpina contigua anche per effetto dell'istituzione di parchi e riserve naturali.
"un rappresentante di ciascuna Associazione naturalistica e protezionistica riconosciuta ed operante nel territorio interessato, fino a un massimo di 3".
"La domanda e' proposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui si chiede l'autorizzazione. La domanda deve contenere la rinuncia ad esercitare la caccia nel restante territorio regionale ad eccezione di una sola zona di gestione sociale o della sola zona faunistica di pianura non sottoposta a regime di gestione sociale".
"La caccia agli ungulati e', comunque, consentita purche' con fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a mm. 6. La caccia al cinghiale e' consentita esclusivamente con fucile ad anima liscia, anche a ripetizione e semiautomatico, purche' non a munizione spezzata, comunque limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non piu' di due colpi".