Legge regionale 28 novembre 1980, n. 76. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 21 gennaio 1980, n. 3 e 4 giugno 1975, n. 41. (B.U. 10 dicembre 1980, n. 50) Il 4° comma dell'art. 7 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3, e' soppresso.
L'8° comma dell'art. 13 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 41, e' modificato come segue:
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il 9° comma dello stesso articolo 7 e' modificato come segue:
"Il riparto dei seggi tra ciascuna lista di candidati avviene sulla base dei voti da questa ottenuti in tutti i Consigli comunali del Collegio, con il metodo vigente per l'elezione del Consiglio regionale, tenendosi tuttavia conto, nel quoziente elettorale, anche della parte frazionaria di esso fino al quarto decimale".
"L'attribuzione a ciascuna lista dei candidati designati avviene sulla base dei voti da questa ottenuti in tutti i Consigli comunali, secondo il metodo vigente per l'elezione del Consiglio regionale, tenendosi tuttavia conto, nel quoziente elettorale, anche della parte frazionaria di esso fino al quarto decimale".