Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 22 ottobre 1980, n. 74.

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1976, n. 28, modificata ed integrata con legge regionale 18-2-1980, n. 7 e legge regionale 14 aprile 1980, n. 21.

(B.U. 29 ottobre 1980, n. 44)

Art. 1

Art. 1.

L'articolo 7 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28, modificata ed integrata con legge regionale 18 febbraio 1980, n. 7 e legge regionale 14 aprile 1980, n. 21 e' sostituito dal seguente:
"I mutui integrativi di cui agli artt. 5 e 9/bis nonche' i mutui di cui all'art. 9/quater, della presente legge, fruiscono della garanzia dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 15 febbraio 1980, n. 25 e dell'art. 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sostituito dall'art. 4 della legge 29 luglio 1980, n. 385.
I mutui integrativi di cui al precedente art. 5/bis sono garantiti da ipoteca e fruiscono della garanzia integrale della Regione per il rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri accessori".