Legge regionale 22 ottobre 1980, n. 74. Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1976, n. 28, modificata ed integrata con legge regionale 18-2-1980, n. 7 e legge regionale 14 aprile 1980, n. 21. (B.U. 29 ottobre 1980, n. 44) L'articolo 7 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28, modificata ed integrata con legge regionale 18 febbraio 1980, n. 7 e legge regionale 14 aprile 1980, n. 21 e' sostituito dal seguente:
"I mutui integrativi di cui agli artt. 5 e 9/bis nonche' i mutui di cui all'art. 9/quater, della presente legge, fruiscono della garanzia dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 15 febbraio 1980, n. 25 e dell'art. 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sostituito dall'art. 4 della legge 29 luglio 1980, n. 385.
I mutui integrativi di cui al precedente art. 5/bis sono garantiti da ipoteca e fruiscono della garanzia integrale della Regione per il rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri accessori".