Legge regionale 30 maggio 1980, n. 71. Norme transitorie per il finanziamento di opere e lavori pubblici di interesse regionale. (B.U. 11 giugno 1980, n. 24) Fino a quando la normativa relativa ad opere e lavori pubblici non sara' diversamente disciplinata:
I contributi previsti dalla legge regionale 4-12-1978, n. 73, possono essere corrisposti anche in annualita' imputando la spesa relativa al capitolo 6075 del bilancio regionale del 1980.
a) i limiti fissati dalla legge regionale 16-5-1975, n. 28, all'art. 17 punti 11 e 14 del comma primo e dell'art. 19 punti 1 e 6 del comma primo, sono elevati a L. 500 milioni;
b) il limite fissato dalla legge regionale 16-5-1975, n. 28, all'art. 10 per l'obbligatorieta' dell'atto di collaudo e' elevato a L. 150 milioni per tutti i lavori comunque rientranti nella competenza regionale in coerenza con quanto disposto dall'art. 17 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.