Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 30 maggio 1980, n. 67.

Interventi per il turismo alpino e speleologico.

(B.U. 11 gennaio 1980, n. 24)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Titolo I. GENERALITA'

Art. 1.
(Finalita')

Nell'ambito dell'azione volta a coordinare e sviluppare i servizi sociali negli aspetti attinenti alle attivita' turistiche, all'impiego del tempo libero ed allo sport, nonche' a tutelare e recuperare il patrimonio naturale e culturale della montagna, la Regione promuove lo sviluppo delle strutture e dei servizi di assistenza e di sicurezza turistica nelle zone alpine.

Art. 2.
(Tipi di intervento)

Per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo precedente la Regione predispone la formazione e l'attuazione di un piano di interventi concernenti:
a) le attivita' di carattere educativo, conformemente al titolo II;
b) il miglioramento e l'incremento del patrimonio alpinistico e speleologico, conformemente al titolo III;
c) il soccorso per il turismo alpino e speleologico, conformemente al titolo IV;
d) il servizio-neve conformemente al titolo V.

Titolo II. ATTIVITA' Dl CARATTERE EDUCATIVO

Art. 3.
(Tipi di attivita')

Le attivita' di carattere educativo sono finalizzate a diffondere, in particolare tra la popolazione scolastica e giovanile la conoscenza e il rispetto della montagna e dei suoi valori ambientali e culturali, nonche' la conoscenza delle nozioni relative alla sicurezza del turista.

Art. 4.
(Programmi zonali di attivita')

Le Comunita' Montane presentano alla Regione entro il 30 ottobre di ogni anno il programma zonale delle attivita' educative da attuare nell'anno successivo.
I programmi zonali sono attuati con la collaborazione di Comuni, Enti pubblici, organi scolastici, Enti ed Associazioni operanti senza fine di lucro.

Art. 5.
(Programma regionale di intervento)

La Giunta Regionale coordina ed approva i programmi zonali di cui all'articolo precedente concedendo alle Comunita' Montane contributi per l'attuazione dei medesimi.

Art. 6.
(Ripartizione dei fondi)

I contributi annuali di cui all'articolo precedente sono assegnati in base alla validita' dei contenuti dei programmi per il conseguimento dei fini di cui all'art. 3, anche in relazione al loro interesse di carattere sovrazonale, e tenendo conto delle caratteristiche e attrattive del territorio di ciascuna Comunita' Montana, della popolazione residente, della popolazione turistica esistente e potenziale, delle esigenze di superamento degli squilibri socioeconomici e territoriali.

Titolo III. MIGLIORAMENTO E INCREMENTO DEL PATRIMONIO ALPINISTICO E SPELEOLOGICO

Art. 7.
(Tipi di attivita')

Gli interventi per il miglioramento e l'incremento del patrimonio alpinistico e speleologico concernono le seguenti attivita':
a) costruzione, ricostruzione, ampliamento, sistemazione, manutenzione di bivacchi e di rifugi alpini;
b) arredamento delle strutture di cui alla lettera precedente;
c) recupero, miglioramento e segnalazione di sentieri alpini;
d) opere di sistemazione speleologica; costruzione, ampliamento, miglioramento e manutenzione di strutture, attrezzature e impianti relativi alla ricettivita' sia esterna che interna alle cavita' naturali di interesse turistico.
Le opere di cui al comma precedente rientrano fra quelle previste all'art. 9, lettera f), della legge 28 gennaio 1977, n.10.
L'approvazione del progetto delle opere ammesse a contributo da parte del Comune costituisce variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 8.
(Programmi zonali di attivita')

Le Comunita' Montane presentano alla Regione, aggiornandolo annualmente entro il 30 ottobre, il programma per il miglioramento e l'incremento del patrimonio alpinistico e speleologico suddiviso per i tipi di iniziative di cui all'articolo precedente.
Tale piano costituisce specificazione del piano pluriennale di sviluppo economico e sociale della Comunita' Montana ed e' corredato, per ciascuna delle iniziative programmate, della seguente documentazione:
a) domanda per la concessione dei contributi di cui alla presente legge, redatta in carta legale dal rappresentante dell'Ente che assume l'iniziativa;
b) deliberazione dell'Ente propositore con cui si approva l'iniziativa;
c) relazione tecnico-descrittiva e progetto tecnico in scala adeguata;
d) piano finanziario con indicazione delle spese previste e dei mezzi finanziari disponibili;
e) autorizzazione, per quanto concerne i bivacchi e i rifugi alla costruzione, ricostruzione e ampliamento, di cui al D.P.R. 4 agosto 1977, n. 918;
f) eventuale autorizzazione di cui alla Legge 1° giugno 1931, n. 886 e successive modificazioni;
g) previsione della data di ultimazione dei lavori.

Art. 9.
(Programma regionale di intervento)

La Giunta Regionale coordina e approva i programmi zonali per il miglioramento e l'incremento del patrimonio alpinistico e speleologico, nonche' i loro aggiornamenti.
Contestualmente la Giunta Regionale delibera l'assegnazione di contributi per la realizzazione delle opere programmate nella misura massima del 75% della spesa riconosciuta ammissibile, tenendo presenti i criteri indicati all'art. 6 della presente legge e privilegiando nell'ordine: le iniziative che si inseriscono in programmi coordinati di intervento, le iniziative di interesse internazionale, le iniziative di interesse nazionale.

Art. 10.
(Ripartizione dei fondi)

La Giunta Regionale assegna i fondi necessari per la realizzazione delle iniziative ammesse a contributo direttamente e anticipatamente alle Comunita' Montane, che provvedono a verificare l'attuazione delle stesse ed a liquidare i contributi in una o piu' soluzioni in base allo stato di avanzamento dei lavori.
I fondi assegnati alle Comunita' Montane e non utilizzati per la mancata attuazione delle iniziative programmate possono essere reimpiegati dalle Comunita' Montane stesse, previo nulla osta della Giunta Regionale, per la realizzazione di altre iniziative concernenti il miglioramento e l'incremento del patrimonio alpinistico e speleologico.

Titolo IV. SOCCORSO PER IL TURISMO ALPINO E SPELEOLOGICO

Art. 11.
(Tipi di attivita')

Gli interventi a favore del soccorso per il turismo alpino e speleologico concernono:
a) l'addestramento ed il coordinamento delle attivita' delle squadre di soccorso;
b) l'acquisto di attrezzature alpinistiche e speleologiche;
c) la realizzazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli incidenti alpinistici e speleologici ed alla diffusione della conoscenza dei servizi di soccorso;
d) il pagamento dei premi assicurativi per i rischi di morte, di invalidita' permanente e temporanea dei componenti delle squadre di soccorso;
e) la corresponsione di indennita' ai componenti delle squadre di soccorso per le prestazioni rese in operazioni di salvataggio;
f) il trasporto dei componenti delle squadre di soccorso dal luogo di residenza a quello delle operazioni e viceversa;
g) il pagamento di altri oneri derivanti dall'effettuazione delle operazioni di soccorso.

Art. 12.
(Programmi di attivita')

Entro il 30 ottobre di ogni anno il Comitato Delegazioni Piemontesi del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e il Gruppo Speleologico Piemontese del Corpo Nazionale Soccorso Alpino presentano alla Regione i programmi di attivita' per l'anno successivo, corredati delle previsioni finanziarie.
I programmi devono contenere le specificazioni dell'articolazione sul territorio nazionale degli interventi previsti: tali specificazioni devono essere trasmesse alle Comunita' Montane, o, in mancanza di questo, ai Comuni competenti territorialmente, che esprimono entro 30 giorni il loro motivato parere circa l'idoneita' degli interventi programmati.

Art. 13.
(Programma regionale di intervento)

La Giunta Regionale, sentito il parere degli Enti Locali di cui all'articolo precedente, delibera il programma di intervento annuale assegnando i contributi per la realizzazione dello stesso al Comitato Delegazioni Piemontesi del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e al Gruppo Speleologico Piemontese Soccorso Alpino.
I contributi sono liquidati nella misura del 70% a titolo di acconto e, per la restante parte, dietro presentazione di un consuntivo di attivita' e di spesa, corredato delle dichiarazioni delle Comunita' Montane, o dei Comuni, che attestino la realizzazione delle operazioni di soccorso sul territorio di competenza.

Titolo V. SERVIZIO-NEVE

Art. 14.
(Tipo di attivita')

Il servizio-neve, a fini di assistenza e di promozione turistica, coordina la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione delle informazioni sullo stato della neve, con particolare riferimento alle stazioni sciistiche.

Art. 15.
(Programma regionale di intervento)

Entro il 15 ottobre di ogni anno la Giunta Regionale delibera il programma del servizio-neve nella successiva stagione invernale.
Nel programma sono indicati gli Enti e gli Organismi che collaborano alla realizzazione del servizio e di cui la Giunta Regionale si avvale, gli strumenti tecnici e organizzativi, le modalita' attuative, la relativa spesa.

Titolo VI. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.
(Norme finanziarie)

Al fine dell'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno finanziario 1980 la spesa complessiva di 200 milioni.
All'onere di 200 milioni per l'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e cassa, del fondo globale di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo dei seguenti capitoli:
"Spese per il soccorso per il turismo alpino e speleologico", con lo stanziamento di 30 milioni in termini di competenza e cassa;
"Spese per il servizio neve" con lo stanziamento di 40 milioni in termini di competenza e cassa;
"Spese per il miglioramento del patrimonio alpinistico e speleologico" con lo stanziamento di 130 milioni in termini di competenza e cassa.
Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.
(Norme transitorie)

Per l'anno 1980 i programmi di intervento di cui ai titoli III e IV possono essere presentati entro il 30 settembre 1980.