Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 30 maggio 1980, n. 65.

(B.U. 11 giugno 1980, n. 24)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
All. A.

Art. 1.
(Istituzione del Parco naturale)

Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e' istituito, con la presente legge, il Parco naturale dell'Argentera, Ente di diritto pubblico.

Art. 2.
(Confini)

I confini del Parco naturale dell'Argentera, incidente sui Comuni di Aisone, Entracque e Valdieri sono quelli individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge.
Con la redazione del piano dell'area di cui al successivo articolo 12 possono essere individuate, anche per un equilibrato sviluppo turistico, aree interne al Parco naturale classificate come "aree attrezzate" e "zone di preparco", ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43.
I confini del Parco naturale sono delimitati da tabelle da collocarsi, in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue, e portanti la scritta "Regione Piemonte - Parco naturale dell'Argentera".
Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita'.

Art. 3.
(Finalita')

Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalita' dell'istituzione del Parco naturale dell'Argentera sono specificate secondo quanto segue:
1) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche del Parco in funzione dell'uso sociale di tali valori;
2) garantire la salvaguardia e la tutela dei beni immobili presenti nel territorio;
3) organizzare il territorio per la fruizione a fini ricreativi, didattici, scientifici, culturali;
4) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali;
5) promuovere e valorizzare le attivita' agro-silvo-pastorali.

Art. 4.
(Durata della destinazione)

La destinazione a parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

Art. 5.
(Consiglio Direttivo)

Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo 3 sono esercitate da un Consiglio Direttivo composto da:
a) sei rappresentanti, di cui due della minoranza, del Comune di Entracque;
b) tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, per ciascuno dei Comuni di Aisone e Valdieri;
c) tre rappresentanti della frazione di S. Anna di Valdieri, designati dal Comune di Valdieri e scelti fra i residenti nella frazione stessa;
d) tre rappresentanti della Comunita' Montana Valli Gesso-Vermenagna-Pesio, di cui uno della minoranza;
e) tre rappresentanti designati dal Consiglio Regionale, sentito il parere della Provincia di Cuneo;
Il Consiglio Direttivo adotta, entro 90 giorni dalla sua costituzione, lo Statuto del Parco. Lo Statuto e' approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Lo Statuto deve prevedere:
a) il Consiglio Direttivo;
b) la Giunta esecutiva;
c) il Presidente.
Lo Statuto deve altresi' prevedere le forme di consultazione e di partecipazione delle popolazioni e degli organismi interessati.
I membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente durano in carica fino al termine del mandato dei Consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, con voto consultivo, un funzionario della Regione, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Il Consiglio Direttivo, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico di esperti, istituito dal Consiglio Regionale, con propria deliberazione. I membri del Comitato tecnico-scientifico possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali debbono essere invitati.
Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo, il Consiglio Direttivo utilizza il personale di cui al successivo articolo 6 o puo' avvalersi degli uffici regionali, comprensoriali, provinciali e dei Comuni di Aisone, Entracque e Valdieri, nonche' delle Comunita' Montane Valli Gesso-Vermenagna-Pesio e Valle Stura.

Art. 6.
(Personale)

L'ordinamento e la pianta organica del personale del Parco sono disciplinati con legge regionale, sentito il Consiglio Direttivo.

Art. 7.
(Direttore)

Il Direttore del Parco naturale dell'Argentera e' nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo a seguito di pubblico concorso. Il relativo bando e' predisposto sentito il Comitato tecnico-scientifico.
Il Direttore e' membro del Comitato tecnico-scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Le funzioni del Direttore ed i suoi rapporti con il Consiglio Direttivo e con il Comitato tecnico-scientifico sono regolati dallo Statuto del Parco.
Il Direttore del Parco naturale dell'Argentera puo' svolgere funzioni di direzione anche di altri parchi o riserve naturali, previa apposita convenzione tra gli Enti gestori.

Art. 8.
(Controllo)

Il Parco naturale dell'Argentera ha un proprio bilancio.
Il bilancio preventivo deve essere presentato dal Consiglio Direttivo, sentito il Comitato tecnico-scientifico, alla Giunta Regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.
I bilanci di cui al comma precedente sono sottoposti all'approvazione, con deliberazione, della Giunta Regionale.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo diventano esecutive dopo approvazione, con deliberazione, da parte della Giunta Regionale.
Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere inviate alla Regione Piemonte entro 5 giorni dalla data nella quale sono state adottate e la Giunta Regionale deve provvedere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine le deliberazioni si intendono tacitamente approvate.

Art. 9.
(Vincoli e permessi)

Sull'intero territorio del Parco naturale dell'Argentera, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e' fatto divieto di:
a) aprire e coltivare cave e torbiere;
b) esercitare l'attivita' venatoria. Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attivita' agricole;
e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;
f) asportare rocce o minerali, se non per motivi di studio e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
g) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attivita' agro-silvo-pastorali presenti sul territorio o della fruibilita' del Parco;
h) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;
i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.
L'uso del suolo e l'edificabilita' consentiti nel territorio del Parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal piano di cui al successivo articolo 12.
Sino all'approvazione del piano di cui al comma precedente debbono essere applicate le seguenti normative:
1) entro i limiti e le norme previste dagli strumenti urbanistici vigenti, e' consentito ripristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso ai fini di cui al precedente articolo 3;
2) la costruzione di nuovi edifici od opere di qualsiasi genere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta Regionale, sentito il Consiglio Direttivo;
3) il pascolo e l'agricoltura si esercitano nelle forme e nei terreni entro i quali sono attualmente praticati.
Fino all'approvazione del piano naturalistico di cui all'articolo 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e del relativo piano di assestamento, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della legge medesima.
Con Regolamento, approvato dal Consiglio Regionale, sentito il parere del Consiglio Direttivo e del Comitato tecnico-scientifico, saranno fissate norme specifiche relative alle modalita' di fruizione del Parco e saranno specificate le sanzioni per i trasgressori.

Art. 10.
(Sanzioni)

Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'articolo 9 della presente legge, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), f) e h) ed alla limitazione di cui al punto 3) del precedente articolo 9 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 1.000.000, in relazione alla gravita' del fatto commesso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere g) e i) ed alla limitazione di cui al punto 1) dell'articolo 9 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000.
I tagli boschivi effettuati in difformita' dalla previsione di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui e' stato effettuato il taglio boschivo.
Le violazioni alla limitazione di cui al punto 2) del precedente articolo 9 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000, in relazione alla gravita' del fatto commesso.
Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1°, 3°, 4° e 5° del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovra' essere realizzato in conformita' alle disposizioni che verranno formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovra' essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta Regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entita' della sanzione.
Contro tale provvedimento l'interessato puo' produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta Regionale, la quale si pronunziera' entro 90 giorni.
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del precedente articolo 9 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Regolamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione.

Art. 11.
(Vigilanza)

La vigilanza del Parco naturale dell'Argentera e' affidata:
a) al Personale di sorveglianza del Parco previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente articolo 6 o degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5;
b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli Enti di appartenenza;
c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformita' all'articolo 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore.

Art. 12.
(Piano dell'area)

In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, la Giunta Regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi.
La Giunta Regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e adotta il piano dell'area, che trasmette ai Comuni interessati, alle Comunita' Montane Valli Gesso-Vermenagna-Pesio e Valle Stura, al Comitato Comprensoriale di Cuneo e alla Provincia di Cuneo, e ne da' notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati.
Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla Giunta Regionale. Entro lo stesso termine i Comitati Comprensoriali non competenti per il territorio, gli Enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche, culturali e sociali, nonche' le Amministrazioni dello Stato e le Aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta Regionale.
La Giunta Regionale entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dell'area e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, sottopone gli atti al Consiglio Regionale per l'approvazione.
Le indicazioni contenute nel piano dell'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 13.
(Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione)

Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente articolo 2 e' autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 3.000.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione "Spese relative alle opere di tabellazione del Parco naturale dell'Argentera" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 3.000.000.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.
(Finanziamenti per la gestione)

Agli oneri per la gestione del Parco naturale dell'Argentera, di cui all'articolo 5 della presente legge, valutati in lire 100.000.000 per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l 'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione "Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco naturale dell'Argentera" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 100.000.000.
Per l'anno 1980 gli stanziamenti di cui al comma precedente sono affidati al Consorzio di gestione della Riserva ex-reale di Caccia "Valdieri-Entracque" che esercita le funzioni di direzione e di amministrazione del Parco, secondo le proprie norme statutarie, fino al 31 dicembre 1980, ai sensi dell'articolo 18 della presente legge.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.
(Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano dell'area, del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale)

Per la redazione del piano di cui all'articolo 12 della presente legge, del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale, di cui al 4° comma del precedente articolo 9, e' autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 27.000.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione "Spese per la predisposizione del piano dell'area del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale del Parco naturale dell'Argentera" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 27.000.000.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.
(Entrate)

I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 10 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 17.
(Norma transitoria)

I membri del Consiglio Direttivo, di cui al precedente articolo 5, vengono nominati dai Consigli Comunali di Aisone, Entracque e Valdieri, dal Consiglio della Comunita' Montana Valli Gesso-Vermenagna-Pesio e dal Consiglio Regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.
(Norma transitoria)

Le funzioni di direzione e di amministrazione del Parco sono esercitate dal Consiglio Direttivo di cui al precedente articolo 5 con decorrenza 1° gennaio 1981. Fino a tale data le funzioni stesse sono esercitate dal Consorzio di gestione della Riserva ex-reale di Caccia "Valdieri-Entracque".

Art. 19.
(Norma transitoria)

La Regione Piemonte subentra dal 1° gennaio 1981 nei contratti di lavoro del settore agricolo stipulati dal Consorzio di gestione della Riserva ex-reale di Caccia "Valdieri-Entracque" con personale addetto alle funzioni di custodia, vigilanza, manutenzione, amministrazione e contabilita', in servizio alla data del 1° gennaio 1980.
Il rapporto di lavoro di tale personale sara' regola base a quanto disposto dalla legge regionale di cui all'articolo 6 della presente legge.
Il Consiglio Direttivo del Parco puo', previo accordo con il Consorzio di gestione della Riserva ex-reale di Caccia "Valdieri-Entracque", acquisire il patrimonio de beni mobili e immobili del Consorzio stesso.

Allegato A.

Allegato: Planimetria
OMISSIS