Legge regionale 27 maggio 1980, n. 63. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 'Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto'. (B.U. 3 giugno 1980, n. 23) Alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 sono apportate le modifiche ed integrazioni indicate nell'articolo successivo. All'art. 14, 1° comma, le parole "dal 1° maggio al 30 novembre" sono sostituite dalle parole "dal 1° aprile al 30 settembre" e le parole "dal l° dicembre al 30 aprile" sono sostituite dalle parole "dal 1° ottobre al 31 marzo".
All'allegato 1 punto 5) "Servizi idrosanitari" le dimensioni di gabinetti e docce previste in m. 1,20 x 1,20 sono sostituite dalle seguenti dimensioni:
"m. 1,00x 1,20";
All'allegato 1, punto 7) "Approvvigionamento idrico e' aggiunto il seguente comma:
Le attrezzature di emergenza e di riserva di cui al precedente comma sono da ritenersi obbligatorie unicamente laddove se ne ravvisi la necessita' da parte dell'Ufficiale Sanitario in relazione alla situazione idrica locale";
All'allegato 1, punto 15) "Piazzole" e' aggiunto il seguente comma:
"La superficie delle piazzole e' riducibile di un massimo di mq. 15 qualora non sia consentita la sosta degli automezzi nella piazzola stessa; in tal caso pari superficie dovra' essere aggiunta a quella prevista per le apposite aree di parcheggio, senza attribuzione di punteggio ai fini della classificazione; l'obbligo dell'ampliamento delle aree di parcheggio non sussiste per i complessi con solo accesso pedonale";
All'allegato 1, punto 16) " Preingressi ai mezzi mobili di pernottamento e soggiorno" dopo il 2° comma e' aggiunto il seguente comma:
"Per i campeggi siti nelle zone montane e' consentito l'uso di preingressi con una superficie sino a mq. 8".