Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 27 maggio 1980, n. 63.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 'Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto'.

(B.U. 3 giugno 1980, n. 23)

Art. 1, 2

Art. 1.

Alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 sono apportate le modifiche ed integrazioni indicate nell'articolo successivo.

Art. 2.

All'art. 14, 1° comma, le parole "dal 1° maggio al 30 novembre" sono sostituite dalle parole "dal 1° aprile al 30 settembre" e le parole "dal l° dicembre al 30 aprile" sono sostituite dalle parole "dal 1° ottobre al 31 marzo".
All'allegato 1 punto 5) "Servizi idrosanitari" le dimensioni di gabinetti e docce previste in m. 1,20 x 1,20 sono sostituite dalle seguenti dimensioni:
"m. 1,00x 1,20";
All'allegato 1, punto 7) "Approvvigionamento idrico e' aggiunto il seguente comma:
Le attrezzature di emergenza e di riserva di cui al precedente comma sono da ritenersi obbligatorie unicamente laddove se ne ravvisi la necessita' da parte dell'Ufficiale Sanitario in relazione alla situazione idrica locale";
All'allegato 1, punto 15) "Piazzole" e' aggiunto il seguente comma:
"La superficie delle piazzole e' riducibile di un massimo di mq. 15 qualora non sia consentita la sosta degli automezzi nella piazzola stessa; in tal caso pari superficie dovra' essere aggiunta a quella prevista per le apposite aree di parcheggio, senza attribuzione di punteggio ai fini della classificazione; l'obbligo dell'ampliamento delle aree di parcheggio non sussiste per i complessi con solo accesso pedonale";
All'allegato 1, punto 16) " Preingressi ai mezzi mobili di pernottamento e soggiorno" dopo il 2° comma e' aggiunto il seguente comma:
"Per i campeggi siti nelle zone montane e' consentito l'uso di preingressi con una superficie sino a mq. 8".