Legge regionale 27 maggio 1980, n. 62. Rideterminazione dell'indennita' di presenza e del rimborso spese ai componenti del Comitato Regionale di Controllo e delle sue Sezioni decentrate. (B.U. 3 giugno 1980, n. 23) A decorrere dal l° gennaio 1980, le indennita' di presenza previste dall'art. 1 della legge regionale 26 giugno 1973, n. 14, sono rideterminate nella seguente misura:
Sono inoltre estese ai Presidenti ed ai componenti del CO.RE.CO. e delle sue sezioni decentrate, nel caso di partecipazione a riunioni convocate dalla Regione, oppure, previa autorizzazione della Regione a convegni amministrativi e di studio, cui siano interessati, le misure delle indennita' di missione ed i rimborsi spese di cui all'art. 11, 1° comma, della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 74. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate in 500 milioni per l'anno finanziario 1980 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si fa fronte con la disponibilita' esistente al capitolo n. 150 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e ai corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.
- lire 55.000 al Presidente;
- lire 35.000 agli esperti eletti dal Consiglio Regionale ed agli altri componenti.