Legge regionale 20 maggio 1980, n. 49. Modifiche alla legge regionale n. 8 del 25 febbraio 1980 'Disciplina delle attivita' di Formazione Professionale '. (B.U. 28 maggio 1980, n. 22) Nell'art. 21, V comma della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8, dopo le parole "A favore degli allievi" sono aggiunte le parole "non dipendenti".
(Articolo aggiunto)
Nello stesso articolo, al V comma, prima riga, dopo le parole "alla attivita'" e' aggiunta la parola "formativa" e sono eliminate le parole "di cui al comma precedente".
Nell'art. 25, V comma, quarta riga, della stessa legge, e' eliminata la frase "laddove e' previsto un rappresentante del Ministero della Sanita' o del Medico provinciale, esso e' sostituito con un rappresentante designato dall'Assessore regionale alla Sanita' ".