Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 16 maggio 1980, n. 44.

Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 12-5-1975, n. 27 e 23-1-1979, n. 4 - Albo professionale degli imprenditori agricoli.

(B.U. 28 maggio 1980, n. 22)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Art. 1.
(Modificazioni all'art. 3, L.R. 1251975, n. 27)

All'art. 3 le parole: "....... di almeno la meta piu' uno dei suoi componenti" sono soppresse e sostituite dalle seguenti parole: "......... di almeno 1/4 dei suoi componenti".
Alla fine dell'art 3 e' aggiunto: "Possono essere nominati membri supplenti che sostituiranno i titolari in caso di loro assenza o impedimento.
Le sostituzioni dei componenti delle Organizzazioni Professionali e Cooperativistiche sono effettuate dall'Assessore competente della agricoltura su richiesta della stessa organizzazione che aveva designato il componente".

Art. 2.
(Modificazioni all'art. 4, L.R. 1251975, n. 27)

All'art. 4, comma primo sono soppresse le parole: "entro due anni dalla costituzione delle Commissioni provinciali" e sono state sostituite dalle parole: "entro il 31 dicembre 1981".

Art. 3.
(Modificazioni all'art. 5, L.R. 1251975, n. 27)

All'art. 5, comma primo sono soppresse le parole: "trascorso il periodo di cui al precedente articolo" e sono sostituite dalle parole: "A partire dal 31 luglio l980".
All'art. 5, comma primo la lett. c) ed il comma sono soppressi e cosi' sostituiti: "lett. c) risultino sulla base di idonea documentazione, dedicarsi da almeno tre anni, personalmente, abitualmente ed a titolo principale, all'attivita' di imprenditore agricolo".

Art. 4.
(Modificazioni art. 6, L.R. 1251975, n. 27 e L.R. 2311979 n. 4)

L'art. 6 della L.R. 12-5-1975, n. 27 e' soppresso e sostituito dal seguente:
"Art. 6. La Commissione provinciale provvede alla formazione, alla tenuta ed alla revisione, anche d'Ufficio, dell'elenco degli iscritti all'Albo.
Sulle domande di iscrizione e di cancellazione d'Ufficio la Commissione provinciale deve sentire il motivato parere delle Commissioni consultive comunali di cui alla L.R. 12-10-1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le decisioni delle Commissioni provinciali adottate in difformita' dai pareri delle Commissioni comunali devono essere adeguatamente motivate.
La cancellazione avviene su richiesta dell'interessato o d'ufficio, quando sia accertata la perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione.
Nel caso di reiezione della domanda d'iscrizione o di cancellazione d'ufficio, il Presidente della Commissione provvede a darne motivata comunicazione all'interessato, in forma certa, entro 120 giorni dalla domanda ed entro 30 giorni dal provvedimento di cancellazione.
Contro i provvedimenti della Commissione provinciale e' ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso, alla Commissione regionale prevista dall'articolo 7.
La Commissione regionale decide sui ricorsi in via definitiva entro 120 giorni dalla loro presentazione.
L'iscritto che trasferisce la propria attivita' in altra Provincia e' cancellato dall'elenco nel quale e' iscritto ed ottiene, sempreche' permangano le condizioni di cui all'articolo 1, l'iscrizione nel corrispondente Albo della Provincia nella cui circoscrizione si e' trasferito.
L'iscrizione si consegue nella Provincia di residenza".
La legge regionale 23-1-1979 n. 4 e' abrogata.

Art. 5.
(Modificazioni art. 7, L.R. 1251975, n. 27)

All'articolo 7 vengono aggiunti i seguenti commi:
"Per la validita' delle riunioni della Commissione e' necessaria la presenza di almeno 1/3 dei suoi componenti; in tale caso pero' devono essere presenti almeno due Organizzazioni Professionali agricole ognuna con almeno un proprio rappresentante.
Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente.
Possono essere nominati membri supplenti che sostituiranno i titolari in caso di loro assenza o impedimento.
Le sostituzioni dei componenti delle Organizzazioni Professionali sono effettuate dall'Assessore competente dell'agricoltura su richiesta della stessa Organizzazione che aveva designato il componente.
La Commissione dura in carica cinque anni".

Art. 6.
(Modificazioni art. 9, L.R. 1251975, n. 27)

All'art. 9 aggiungere:
"Nel Regolamento puo' essere prevista:
- la gradualita' nell'applicazione della legge procedendo, prima all'esame delle richieste avanzate da titolari di aziende agricole e successivamente a quelle avanzate da altri soggetti; comunque dovra' essere data priorita' a coloro che hanno giacente presso gli uffici regionali o altri Enti domande di agevolazioni;
- la non applicazione della legge o la sua applicazione successivamente per le zone montane, in relazione a quanto previsto al precedente art. 8.
Ai componenti della Commissione regionale per l'esame dei ricorsi e delle Commissioni provinciali per la tenuta dell'Albo, viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio oppure l'indennita' chilometrica di cui all'art. 3 della L.R. 2-7-76, n. 33".

Art. 7.
(Modificazioni art. 10, L.R. 1251975, n. 27)

L'art. 10, L.R. 12-5-1975, n.27, e' soppresso e sostituito dal seguente:
"Art. 10. Fino alla data stabilita dal Consiglio Regionale con il regolamento, i membri delle Commissioni di cui all'art. 3, lett. a) e lett. b) ed all'art. 7 lett. d), nelle percentuali ivi previste, sono designati dalle Organizzazioni Professionali degli imprenditori agricoli nazionalmente piu' rappresentative, scegliendoli anche tra i non iscritti all'Albo professionale".