Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 13 maggio 1980, n. 42.

Inquadramento nel ruolo regionale di personale comandato presso la Regione.

(B.U. 21 maggio 1980, n. 21)

Art. 1, 2

Art. 1.

Il personale in posizione di comando, rispettivamente ai sensi dell'art. 40 della L.R. 12-8-1974, n. 22, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 4-6-1975, n. 41 in servizio presso la Regione da almeno 1 anno alla data di entrata in vigore della presente legge, puo' essere inquadrato, a domanda, previo assenso dell'Amministrazione di provenienza, nel ruolo regionale, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun livello previste dall'art. 10 della L.R. l9-12-1979, n. 73.
L'inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e viene disposto per il livello funzionale corrispondente a quello rivestito nell'Amministrazione di provenienza, in base alla tabella di corrispondenza allegata all'art. 53 della L. 19-12-1979, n. 74.
La posizione economica individuale nel livello d'inquadramento e' determinata sulla base della posizione economica spettante al dipendente alla data immediatamente precedente la decorrenza dell'inquadramento regionale secondo l'ordinamento di provenienza.
La posizione giuridica nel livello d'inquadramento e' quella dello scatto o classe della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale come sopra determinata.
Ove non si riscontri coincidenza di importi, la posizione giuridica e' quella dello scatto o classe immediatamente inferiore alla suddetta posizione economica.
E' escluso, comunque, dall'applicazione del presente articolo il personale in posizione di comando presso la Regione ai sensi dell'art. l9 della L.R. 17-8-1974, n. 386 e dell'art. 6 della L. n. 349/1977.

Art. 2.
(Articolo finanziario)

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente L. 224.000.000 per l'anno finanziario 1980 e in L. 380.000.000 per ciascuno degli anni finanziari successivi, si fa fronte con le disponibilita' iscritte ai capitoli n. 200 e n. 220 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni finanziari successivi.