Legge regionale 13 maggio 1980, n. 41. Norme transitorie per la partecipazione ai concorsi pubblici di personale in servizio a tempo determinato presso i Centri di Formazione Professionale. (B.U. 21 maggio 1980, n. 21) Per l'ammissione a concorsi pubblici del personale assunto ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12-8-1974, n. 22, in servizio presso i Centri di Formazione Professionale della Regione da almeno 6 mesi alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque nell'anno formativo 1979/1980, l'Amministrazione puo' prescindere dal requisito dell'eta' previsto dall'art. 13 della L.R. 17-12-1979, n. 74. La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.