Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 13 maggio 1980, n. 39.

Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli.

(B.U. 21 maggio 1980, n. 21)

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.
(Finalita')

La Regione Piemonte istituisce un sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio delle uve, dei mosti e dei vini che, nell'ambito della collaborazione tra Stato e Regione, prevista dall'ultimo comma dell'art. 77 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli e ferme restando le specifiche competenze dell'Amministrazione Statale e degli Istituti ed Enti interessati favorisca un coordinato svolgimento dei compiti comunque affidati, in materia alle Regioni, alle Amministrazioni Provinciali ed ai Comuni.
Il predetto sistema si attua su tutto il territorio regionale con le modalita' e gli strumenti operativi previsti dalla presente legge.

Art. 2.
(Vigilanza delle Amministrazioni Provinciali e dei Comuni)

Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti vinosi, previsto dalle leggi vigenti, le Amministrazioni Provinciali, d'accordo con gli Istituti incaricati con decreto ministeriale 2 febbraio 1968 della vigilanza nel Piemonte, per l'esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, potranno svolgere i compiti ad esse attribuiti dall'art. 62 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, avvalendosi della collaborazione dei Comuni, anche mediante nomina di agenti da effettuarsi tra il personale dipendente delle Amministrazioni Comunali.

Art. 3.
(Assegnazione compiti ai Comuni)

A partire dal 1 gennaio 1981 i Comuni interessati alla vitivinicoltura:
1) istituiscono l'anagrafe vitivinicola distinta in sezioni, delle imprese agricole, industriali, artigianali e commerciali che producono, detengono, elaborano e commercializzano uve, mosti, mosti concentrati, vini, vermouth, vini aromatizzati e prodotti derivati, nonche' provvedono all'aggiornamento dell'anagrafe vitivinicola;
2) provvedono a riepilogare i dati contenuti nelle denunce di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli previste dall'art. 21 del D.P.R. 12-2-1965, n. 162;
3) esercitano il controllo per accertare la veridicita' delle denunce di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli di cui all'art. 21 del D.P.R. 12-2-1965, n. 162, delle denunce dell'uva prodotta per l'ottenimento dei vini a DOC di cui all'art 11 del D.P.R. 12-7-1963, n. 930, sia nei riguardi della superficie vitata che della produzione denunciata;
4) collaborano con gli Istituti di vigilanza stabilendo appositi accordi per la verifica dei documenti di accompagnamento e dei registri obbligatori relativi alle ditte operanti nei territori di competenza;
5) provvedono, su incarico dei competenti Istituti di vigilanza, alla timbratura dei documenti di accompagnamento prevista dall'art. 1 del decreto ministeriale 22 maggio 1975, fatta eccezione, in conformita' con l'art. 6, ultimo comma, del predetto decreto ministeriale, dei documenti di accompagnamento dei prodotti inviati fuori del territorio nazionale.
I Comuni, per l'applicazione dei compiti previsti dal presente articolo, si avvalgono della collaborazione della Commissione Consultiva comunale di cui alla L.R. 12-10-1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalita' stabilite nelle istruzioni per l'applicazione della presente legge.
La Commissione, per i fini previsti dal presente articolo, puo' essere integrata con rappresentanti di organizzazioni o categorie interessate secondo le modalita' stabilite nelle istruzioni, per l'applicazione della presente legge.

Art. 4.
(Istruzione per l'applicazione della legge)

La Giunta Regionale, sentito il Comitato consultivo regionale per la vitivinicoltura, di cui all'art. 22 della L.R. 12-10-1978, n. 63, e la competente Commissione del Consiglio Regionale, impartisce le necessarie istruzioni per l'applicazione della legge.

Art. 5.
(Spese per l'applicazione della legge)

La Regione assegna:
- alle Amministrazioni Provinciali, per le attivita' previste al precedente art. 2, contributi annuali comprensivi delle quote da rimborsare ai Comuni per gli oneri sostenuti nel presentare la collaborazione;
- ai Comuni contributi annuali per le attivita' previste al precedente art. 3.
La Regione inoltre assume l'onere per tutte le altre spese necessarie all'applicazione della legge, comprese quelle relative alla eventuale meccanizzazione dell'anagrafe vitivinicola.
Le spese relative all'attuazione della presente legge saranno determinate, per gli anni finanziari 1981 e successivi, con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.