Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 12 maggio 1980, n. 37.

Le Enoteche Regionali, le Botteghe del vino o Cantine comunali, i Musei etnografico-enologici, le Strade del vino.

(B.U. 21 maggio 1980, n. 21)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Art. 1.
(Finalita')

La Regione Piemonte, con la presente legge, si propone di incentivare, indirizzare e coordinare le attivita' delle Enoteche Regionali, delle Botteghe del vino o Cantine comunali, dei Musei etnografico-enologici, nonche' di realizzare una specifica segnaletica per le Strade del vino.

Art. 2.
(Enoteche Regionali)

L'Amministrazione Regionale, riconosce, promuove e incentiva le Enoteche regionali che presentino i seguenti requisiti:
a) siano costituite con atto pubblico, con la partecipazione di Enti pubblici o di diritto pubblico;
b) presentino vini piemontesi a denominazione d'origine controllata, a denominazione d'origine controllata e garantita e a denominazione geografica, in idonea sede, aperta al pubblico, che possieda requisiti storici, artistici e architettonici;
c) sviluppino un'azione di conservazione e documentazione della cultura contadina, anche al di fuori dell'ambiente vitivinicolo;
d) svolgano, senza fini di lucro, un'azione tendente a valorizzare i vini del Piemonte e a promuovere la conoscenza e il consumo, anche in relazione agli accostamenti con la tradizionale gastronomia piemontese;
e) ciascuna Enoteca Regionale, per le selezione dei vini, si avvale di una commissione tecnica, che opera secondo la metodologia stabilita dalla Giunta Regionale ai sensi del successivo art. 6.

Art. 3.
(Botteghe del vino o Cantine comunali)

L'Amministrazione Regionale riconosce e incentiva le Botteghe del vino che abbiano i seguenti requisiti:
a) siano promosse da Enti locali, da viticoltori associati o da Cantine sociali cooperative;
b) adottino per la selezione dei vini la metodologia stabilita dalla Giunta Regionale ai sensi del successivo art. 6.

Art. 4.
(Musei etnograficoenologici)

L'Amministrazione Regionale riconosce, promuove, incentiva, secondo la normativa statale e regionale in materia di Musei, i Musei etnografico-enologici che presentino i requisiti richiesti dalla normativa suddetta.
L'Amministrazione Regionale puo' acquisire, attraverso donazione, comodato o lascito testamentario, Musei di privati.

Art. 5.
(Le Strade del vino)

L'Amministrazione Regionale provvede alla formazione ed all'attuazione di un piano di segnaletica delle Strade del vino, intese come vie di comunicazione idonee a raggiungere le zone tipiche di produzione dei vini, le Enoteche Regionali, le Botteghe del vino o Cantine comunali, i Musei del vino, gli impianti dei produttori agricoli associati.
L'Amministrazione Regionale adotta un segnale caratteristico per le Enoteche Regionali, le Botteghe del vino, i Musei etnografico-enologici, le Strade del vino.

Art. 6.
(Criteri, metodologie, piano delle Enoteche, Botteghe, Musei, coordinamento)

La Giunta Regionale sentito il Comitato consultivo regionale per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale 12-10-78, n. 63, art. 22, stabilisce:
l) i criteri per la composizione delle commissioni tecniche di cui all'art. 2 della presente legge;
2) metodologia per la selezione dei vini, di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge.
Inoltre la Giunta regionale elabora il piano delle Enoteche Regionali, delle Botteghe del vino e dei Musei etnografico-enologici, assicura il coordinamento delle attivita' delle Enoteche Regionali ed elabora il piano di segnaletica delle Strade del vino, d'intesa con le Enoteche stesse, sentite le Amministrazioni Provinciali e le Camere di Commercio.

Art. 7.
(Finanziamenti regionali)

La Giunta Regionale puo' concedere alle Enoteche Regionali, alle Botteghe del vino o Cantine comunali, ai Musei etnografico-enologici, contributi per la loro costituzione, per il restauro, la manutenzione, l'arredamento delle sedi e per il funzionamento.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 350 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di Cassa, del fondo speciale di cui al capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: "Contributi alle Enoteche Regionali, alle Botteghe del vino, o cantine comunali, ai Musei etnografico-enologici per la costituzione, il restauro, la manutenzione, l'arredamento delle sedi e per il funzionamento" con lo stanziamento di 350 milioni in termini di competenza e di cassa.
Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno stabilite con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.