Legge regionale 5 maggio 1980, n. 35. Ordinamento e pianta organica del personale dei parchi e delle riserve naturali. (B.U. 14 maggio 1980, n. 20) La presente legge definisce l'ordinamento e la pianta organica del personale dei parchi e delle riserve naturali regionali.
Ai sensi di quanto disposto dalle leggi regionali:
La figura del Direttore del Parco o della Riserva naturale e' prevista dalla legge istitutiva del Parco o della Riserva naturale.
Il personale, di cui al precedente art. 1, addetto alla vigilanza dei parchi o delle riserve naturali e' inserito nel IV livello funzionale retributivo.
Per il personale di vigilanza in servizio presso i parchi e le riserve naturali sono organizzati dalla Giunta Regionale corsi di formazione e aggiornamento annuali.
Il personale attualmente in servizio presso il Parco naturale dell'Alta Valle Pesio, a norma del 1° comma dell'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84, puo' essere inquadrato, a domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo del Parco stesso, nei livelli di cui al 1. comma, sub c), dell'articolo 2 della presente legge, sulla base della seguente tabella di equiparazione:
La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello Statuto Regionale. Allegato A.
All. A.
(Finalita')
Il personale in servizio presso i parchi e le riserve naturali regionali e' inquadrato nei livelli funzionali retributivi previsti per i dipendenti regionali ai sensi della legislazione vigente, con l'applicazione dello stato giuridico e trattamento economico in vigore per il personale regionale, integrato dal regolamento allegato alla presente legge.
(Dotazioni organiche)
1) 20 marzo 1978, n. 14, articolo 6;
2) 23 agosto 1978, n. 55, articolo 6;
3) 28 dicembre 1978, n. 84, articolo 6;
4) 19 aprile 1979, n. 18, articolo 6;
5) 28 agosto 1979, n. 51, articolo 7;
6) 3 dicembre 1979, n. 66, articolo 6;
7) 28 gennaio 1980, n. 5, art. 6;
sono previste rispettivamente le seguenti dotazioni organiche:
a) Parco naturale dell'Alpe Veglia: n. 7 dipendenti cosi' ripartiti per livello:
IV livello: n. 4;
V livello; n. 2;
VII livello: n. 1;
b) Parco naturale delle Lame del Sesia e Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit;
n. 9 dipendenti cosi' ripartiti per livello:
IV livello: n. 7;
V livello: n. 1;
VII livello; n. 1;
c) Parco naturale dell'Alta Valle Pesio: n. 8 dipendenti cosi' ripartiti per livello:
IV livello: n. 6;
V livello: n. 1;
VII livello: n. 1;
d) Parco naturale Alta Valsesia: n. 8 dipendenti cosi' ripartiti per livello:
IV livello: n. 5;
V livello: n. 2;
VII livello: n. 1;
e) Riserva naturale speciale della Garzaia di Valenza: n. 5 dipendenti cosi' ripartiti per livello:
IV livello: n. 3;
V livello: n. 1;
VII livello: n. 1;
f) Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfre': n. 5 dipendenti cosi' ripartiti per livello:
IV livello: n. 3;
V livello: n. 1;
VII livello: n. 1;
g) Parco naturale e area attrezzata del Parco Monte di Crea;
IV livello: n 3;
V livello: n. 1;
VII livello: n. 1.
Ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 2 giugno 1978, n. 29, le attivita' di gestione e di vigilanza della Riserva naturale speciale del Bosco del Vaj sono direttamente esercitate dal Comune di Castagneto Po che puo' avvalersi, nell'ambito degli stanziamenti annuali regionali, di proprio personale o degli uffici regionali, comprensoriali o provinciali.
Il personale comunale di cui al comma precedente non puo' comunque eccedere le due unita' e le funzioni dello stesso sono stabilite con convenzione da stipularsi fra la Regione Piemonte ed il Comune di Castagneto Po.
Ai sensi degli artt. 9 e 14, lett. a), della L.R. 21 agosto 1978, n. 53 e degli artt. 9 e 15, lett. a), della L.R. 31 agosto 1979, n. 52, il Consorzio di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino ed il Consorzio di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo si avvalgono di proprio personale.
(Direttore)
Il Direttore e' assunto in seguito a pubblico concorso per funzionari dell'VIII livello.
La funzione di Direttore puo' essere attribuita per incarico qualora cio' sia espressamente previsto dalle leggi istitutive dei parchi o delle riserve naturali.
La nomina del Direttore avviene secondo le norme previste dalle leggi istitutive dei Parchi o delle Riserve naturali.
(Personale di vigilanza)
Il personale di cui al comma precedente svolge le funzioni di polizia amministrativa, di cui all'articolo 9 del D.P.R. 4 luglio 1977, n. 616, limitate alle previsioni di cui alle leggi istitutive dei Parchi e delle Riserve naturali e deve essere munito di una tessera di riconoscimento ed e' tenuto all'uso della uniforme.
(Corsi di formazione)
Sono inoltre organizzati dalla Giunta Regionale corsi di qualificazione e aggiornamento professionale per tutto il personale in servizio presso i parchi e le riserve naturali.
(Parco naturale dell'Alta Valle Pesio Norma transitoria)
Qualifiche attuali Qualifiche regionali
Capo Uomo
Contratto collettivo nazionale
ed integrativo provinciale di IV livello
lavoro per gli operatori agricoli
1a categoria - II gruppo
Contratto collettivo nazionale di lavoro
per gli impiegati agricoli e forestali V livello
Il trattamento economico spettante e' quello previsto dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge per i livelli iniziali conferiti in base alla tabella di equiparazione di cui al comma precedente.
Qualora il trattamento economico spettante risulti inferiore a quello in godimento, l'eccedenza sara' conservata, a favore dei dipendenti, per le sole voci compatibili con le strutture del salario regionale, a titolo di assegno personale pensionabile, riassorbibile con i futuri miglioramenti a qualsiasi titolo.
(Urgenza)
Atto in allegato: Regolamento per il personale dei Parchi e delle Riserve naturali regionali
Art. 1.
Il personale in servizio presso i Parchi e le Riserve naturali regionali opera alle dirette dipendenze degli organismi di gestione dl ciascun parco o riserva per adempiere alle finalita' previste nelle singole leggi istitutive.
Art. 2.
Il Direttore redige, sorveglia e coordina tutta l'attivita' del parco o riserva naturale regionale, ne risponde direttamente agli organi di gestione, cura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del Presidente; esercita ogni altro compito inerente all'attivita' del personale e alla gestione del parco o riserva naturale regionale.
Art. 3.
Il personale in servizio presso i parchi e le riserve naturali della Regione Piemonte e' tenuto ad osservare le disposizioni di legge previste per i dipendenti regionali, per quanto non previsto nel presente regolamento. nonche' all'adempimento di quanto disposto dagli Organi di gestione del parco o riserva naturale presso cui opera.
Le mansioni attribuite a ciascun dipendente devono essere quelle proprie del livello attribuito.
Il personale addetto alla vigilanza e' inoltre tenuto al rispetto e all'adempimento di tutti i doveri inerenti al rado e alla qualifica di agente di polizia giudiziaria, all'osservanza delle leggi, dei regolamenti, e degli ordini ricevuti in rispetto alla gerarchia.
Al personale che violi gli obblighi di servizio o che comunque venga meno ai propri doveri si applicano le disposizioni vigenti per il personale regionale.
Art. 4.
La copertura dei posti previsti nell'organico di ogni parco o riserva naturale regionale, salva diversa indicazione delle leggi istitutive, viene effettuata mediante pubblico concorso, da bandirsi secondo le disposizioni legislative vigenti e integrate dalla normativa di seguito elencata.
Il concorso consiste in un accertamento comparato di idoneita' attraverso la valutazione di eventuali titoli e/o prove che possono essere scritte, pratiche ed orali, secondo modalita' e procedimenti che saranno fissati nei singoli bandi di concorso e, comunque, rapportati alla professionalita' richiesta per il posto messo a concorso.
Art. 5.
In aggiunta ai requisiti generali previsti per l'assunzione nei ruoli regionali, i candidati all'assunzione presso i parchi e le riserve naturali regionali quale personale di 4. livello addetto alla vigilanza devono possedere i seguenti requisiti:
- eta' non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai trentacinque;
- licenza di scuola media inferiore:
- sana e robusta costituzione, assenza di organiche imperfezioni attitudine fisica e psichica necessaria a disimpegnare le mansioni inerenti al posto da ricoprire.
Gli aspiranti devono inoltre possedere i requisiti audiovisivi. necessari per conseguire la patente di guida di tipo B, nonche' i requisiti per ottenere il decreto di approvazione a guardia giurata.
Art. 6.
La Commissione giudicatrice dei concorsi per il personale dei parchi o delle riserve naturali regionali e' nominata dal Consiglio che ha bandito il concorso ed e' cosi' costituita:
- Presidente del Parco o della Riserva naturale regionale o membro del Consiglio da lui delegato con la funzione di presiedere la Commissione stessa;
- da 2 membri del Consiglio di cui 1 di maggioranza e 1 di minoranza;
- da 2 esperti nella materia oggetto di esame;
- da 1 funzionario regionale - esperto - designato dalla Giunta Regionale;
- da 1 rappresentante sindacale designato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
Le funzioni di Segretario saranno svolte da un funzionario del parco o della riserva naturale regionale, di qualifica non inferiore a quella messa a concorso.
Nella fase di prima attuazione dei concorsi, per i parchi o riserve naturali regionali. ancora sprovvisti di personale, le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario regionale designato dalla Giunta Regionale.
Le materie oggetto d esame saranno indicale nei singoli bandi di concorso approvati con deliberazione del Consiglio del parco o della riserva naturale.
Art. 7.
Per accedere al 4° livello e' richiesto il diploma di istruzione secondaria di l grado o della scuola dell'obbligo.
Salvo quanto disposto diversamente dal bando di concorso, in base a quanto previsto dall'articolo 4 del presente regolamento le materie oggetto d'esame sono:
Prove scritte:
1) Tema di italiano (ore 4):
2) Problema di matematica secondo i programmi per conseguire la licenza di scuola media inferiore (ore 3);
3) Prova di dattilografia, ovvero, per il personale di vigilanza, stesura di una relazione su un argomento concernente la fauna, la flora e le caratteristiche ambientali naturali paesaggistiche del Parco o Riserva da vigilare (ore 3).
Prova orale:
1) Nozioni di cultura generale e di matematica secondo i programmi prescritti per la licenza di scuola media inferiore;
2) Nozioni elementari sull'ordinamento amministrativo con particolare riferimento alla legislazione interessante la Regione Piemonte e agli Enti Locali.
Inoltre per il personale addetto alla vigilanza:
3) Nozioni elementari di diritto penale e diritto processuale penale che interessino l'attivita di vigilanza ai Parchi o Riserve naturali regionali:
4) Legislazione sulla caccia e pesca;
5) Conoscenza della selvaggina e della fauna ittica del Parco o Riserva e dei principali metodi di riproduzione e di incremento.
Per accedere al 5° livello e' richiesto il diploma di istruzione secondaria di II grado.
Le prove d'esame consisteranno in due prove scritte, ed un colloquio: salvo quanto disposto diversamente dal bando di concorso, a norma dell'articolo 4 del presente regolamento, le prove consisteranno:
Prove scritte:
l) elaborato su un argomento di diritto amministrativo o regionale 6 ore);
2) Elaborato su un argomento di contabilita' e bilancio, o di agraria. o di estimo secondo le caratteristiche del posto da ricoprire (4 ore).
Prova orale:
1) Nozioni di diritto amministrativo, regionale, civile e privato;
2) Nozioni di cultura e di storia dei territori inseriti nel parco o riserva naturale e delle loro peculiarita' naturali ambientali, paesaggistiche nonche' relative alla fauna e alla flora.
Per accedere al 6° livello e' richiesto il diploma di laurea.
I concorsi per accedere a tale qualifica consisteranno in due prove scritte, di cui una di carattere teorico-pratico o tecnico-applicativo alle quali seguira un colloquio.
Le materie saranno fissate dal bando.
Per accedere al 7° ed 8° livello e' richiesto il diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione professionale ove richiesta dal posto da ricoprire.
Le materie d'esame saranno fissate dal bando e i concorsi per accedere a tali qualifiche consisteranno in due prove scritte, di cui una di carattere teorico-pratico o tecnico-applicativo, e in un colloquio orale.
Art. 8.
L'orario di lavoro e' stabilito in 37 ore e mezza settimanali.
L'articolazione dell'orario di servizio e' determinato dall'organismo di gestione di ciascun Parco o Riserva regionale.
Art. 9.
Il personale addetto alla vigilanza e' munito di una tessera personale di riconoscimento, rilasciata dal Presidente del Parco o della Riserva naturale, che devono portare sempre con se' per esibirla ogni qual volta occorra dimostrare la propria qualifica.
Art. 10.
Le mansioni per cui e' obbligatorio l'uso della divisa sono fissate con deliberazione del Parco o della Riserva naturale.
La spesa della divisa e del relativo corredo e' a carico dell'Amministrazione del Parco o Riserva naturale regionale.
Il personale provvisto di divisa deve sempre vestire l'uniforme completa ed astenersi dall'indossare indumenti ed oggetti non di prescrizione.
Il personale addetto alla vigilanza dovra' portare sulla divisa un fregio distintivo della sua funzione, di facile intuizione.
Art. 11.
Ad integrazione del presente regolamento ogni parco o riserva naturale regionale potra' dotarsi dl un proprio regolamento organizzativo che dovra' essere approvato dalla Giunta regionale su proposta del Consiglio del parco o riserva naturale regionale e non potra' essere in contrasto con la presente legge ed il presente regolamento.