Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 28 aprile 1980, n. 30.

Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo.

(B.U. 7 maggio 1980, n. 19)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
All. A.

Art. 1.
(Istituzione della Riserva naturale)

Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e' istituita con la presente legge la Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo.

Art. 2.
(Confini)

I confini della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo, incidente sul Comune di Varallo Sesia, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge.
I confini della Riserva sono delimitati da tabelle da collocarsi, in modo visibile, sui punti di intersezione del perimetro con le strade di accesso, e recanti la scritta "Regione Piemonte - Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo".
Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita'.

Art. 3.
(Finalita')

Nell'ambito ed a completamento i principi generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalita' dell'istituzione della "Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo" sono specificate secondo quanto segue:
1) tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche del Sacro Monte;
2) promuovere la valorizzazione delle attivita' sociali, garantendo il ripristino e la conservazione del complesso storico-religioso e forestale;
3) favorire la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici.

Art. 4.
(Durata della destinazione)

La destinazione a Riserva naturale speciale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

Art. 5.
(Gestione)

Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo 3 sono esercitate dall'Amministrazione del Sacro Monte di Varallo, istituita con R.D. 10 luglio 1890, ed integrata con 3 rappresentanti designati dal Consiglio Regionale, sentito il parere del Comprensorio di Borgosesia.
I piani di intervento sulla Riserva naturale speciale sono predisposti dall'Amministrazione del Sacro Monte di Varallo d'intesa con la Giunta Regionale.
Le attivita' di attuazione dei piani e di vigilanza sono esercitate dall'Amministrazione del Sacro Monte di Varallo, che puo' avvalersi, nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla presente legge, e sentita la Giunta Regionale, del personale del Comune di Varallo Sesia o degli uffici regionali, comprensoriali o provinciali, ovvero del personale di cui al successivo articolo 6.

Art. 6.
(Personale)

L'ordinamento e la pianta organica del personale della Riserva naturale speciale sono disciplinati con legge regionale, sentita l'Amministrazione del Sacro Monte di Varallo.

Art. 7.
(Controllo)

L'Amministrazione del Sacro Monte di Varallo redige annualmente un bilancio preventivo ed uno consuntivo, relativi alla gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale.
Il bilancio preventivo deve essere presentato alla Giunta Regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Le deliberazioni dell'Amministrazione del Sacro Monte di Varallo diventano esecutive dopo approvazione, con deliberazione, da parte della Giunta Regionale.
Le deliberazioni di cui al comma precedente devono essere inviate alla Regione entro 5 giorni dalla data nella quale sono state adottate e la Giunta Regionale deve provvedere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine le deliberazioni si intendono tacitamente approvate.

Art. 8.
(Norme vincolistiche)

Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca e' fatto divieto di:
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
b) esercitare l'attivita' venatoria;
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attivita' colturali;
e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico, urbanistico;
f) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle finalita' della Riserva;
g) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;
h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture stabili o temporanee che possano deteriorare le caratteristiche ambientali del luogo.
Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale e alla manutenzione e utilizzazione delle aree boschive sono previste in apposito piano naturalistico e piano di assestamento forestale, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.
Fino all'approvazione dei piani di cui al precedente comma, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della legge succitata.
Nella Riserva naturale sono ammesse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nel rispetto delle norme di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Art. 9.
(Sanzioni)

Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'articolo 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000, per ogni 10 mc. di materiale rimosso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), e g) ed alla limitazione di cui al 2° comma del precedente articolo 8 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 1.000.000, in relazione alla gravita' del fatto commesso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere f) e h) dell'articolo 8 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000.
I tagli boschivi effettuati in difformita' della previsione di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano le sanzioni amministrative da un minimo di lire l.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui e' stato effettuato il taglio boschivo.
Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1° e 3° del presente articolo comportano, oltre le sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovra' essere realizzato in conformita' alle disposizioni formulate in apposto decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovra' essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta Regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entita' della sanzione.
Contro tale provvedimento l'interessato puo' produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta Regionale, la quale si pronunziera' entro 90 giorni.
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del precedente articolo 8 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione.

Art. 10.
(Vigilanza)

La vigilanza della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo e' affidata:
a) al personale di sorveglianza previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente articolo 6 o degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5;
b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli Enti di appartenenza;
c) a guardie giurate volontarie nominate in conformita' all'articolo 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore.

Art. 11.
(Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione)

Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente articolo 2 e' autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 1.000.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione "Spese relative alle opere di tabellazione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 1.000.000.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.
(Finanziamenti per la gestione)

Agli oneri per la gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo, di cui all'articolo 5 della presente legge, valutati in lire 50.000.000 per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo, con la denominazione "Assegnazione regionale per le spese di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 50.000.000.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.
(Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale)

Per la redazione del piano naturalistico e del piano di assestamento in forestale, di cui al 3° comma del precedente articolo 8, e' autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 20.000.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato revisione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo, con la denominazione "Spese per la predisposizione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 20.000.000.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.
(Entrate)

I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 9 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Allegato A.

Allegato: Planimetria
OMISSIS