Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 24 aprile 1980, n. 29.

Istituzione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina.

(B.U. 7 maggio 1980, n. 19)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
All. A.

Art. 1.

Istituzione della Riserva naturale speciale del "Parco Burcina".
Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e' istituita, con la presente legge, la Riserva naturale speciale del "Parco Burcina", Ente di diritto pubblico.

Art. 2.
(Confini)

I confini della Riserva naturale speciale del "Parco Burcina" incidente sui Comuni di Biella e Pollone, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:25000, facente parte integrante della presente legge.
I confini della Riserva naturale speciale sono delimitati da tabelle da collocarsi, in modo visibile, sui punti di intersezione del perimetro con le strade di accesso e lungo il perimetro in modo che da ogni tabella siano visibili le due contigue, e recanti la scritta "Regione Piemonte Riserva naturale speciale del Parco Burcina".
Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita' a cura dell'Ente gestore della Riserva.

Art. 3.
(Finalita')

Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalita' dell'istituzione della Riserva naturale speciale del "Parco Burcina" sono specificate secondo quanto segue:
l) tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche della Riserva, con particolare riguardo agli aspetti floristici e forestali;
2) promuovere la valorizzazione delle attivita' della Riserva garantendo le cure colturali necessarie;
3) favorire la fruizione a fini scientifici, culturali, sociali e didattici.

Art. 4.
(Durata della destinazione)

La destinazione a Riserva naturale speciale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

Art. 5.
(Gestione)

Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo 3 sono esercitate da un Consiglio Direttivo composto da:
a) sei rappresentanti, di cui due della minoranza, del Comune di Biella;
b) tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, del Comune di Pollone;
c) tre rappresentanti designati dal Consiglio Regionale, sentito il parere del Comitato Comprensoriale di Biella;
d) un esperto in materia botanica nominato dal Consiglio Regionale.
Il Consiglio Direttivo adotta, entro 90 giorni dalla sua costituzione, lo Statuto della Riserva. Lo Statuto e' approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Lo Statuto deve prevedere:
a) il Consiglio Direttivo;
b) il Presidente.
I membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente durano in carica fino al termine del mandato dei Consigli che li hanno eletti e possono essere confermati.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, con voto consultivo, un funzionario della Regione, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, ed un funzionario nominato dal Consiglio Direttivo della Riserva.
Il Consiglio Direttivo, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, istituito dal Consiglio Regionale con propria deliberazione. I membri del Comitato tecnico-scientifico possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali debbono essere invitati.
Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo, il Consiglio Direttivo utilizza il personale di cui al successivo articolo 6 e puo' avvalersi degli uffici regionali, comprensoriali, provinciali e dei Comuni di Biella e di Pollone.
L'uso degli immobili presenti nel Parco e delle produzioni connesse all'attivita' della Riserva naturale sara' regolato tramite apposita convenzione tra la Regione e il Comune di Biella.

Art. 6.
(Personale)

L'ordinamento e la pianta organica del personale della Riserva sono disciplinati con legge regionale, sentito il Consiglio direttivo.

Art. 7.
(Controllo)

La Riserva naturale speciale del "Parco Burcina" ha un proprio bilancio.
Il bilancio preventivo deve essere presentato dal Consiglio Direttivo, sentito il Comitato tecnico-scientifico, alla Giunta Regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.
I bilanci di cui al comma precedente sono sottoposti all'approvazione, con deliberazione della Giunta Regionale.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo in attuazione del bilancio diventano esecutive dopo approvazione, con deliberazione, da parte della Giunta Regionale.
Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere inviate alla Regione Piemonte entro 5 giorni dalla data nella quale sono state adottate e la Giunta Regionale deve provvedere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine le deliberazioni si intendono tacitamente approvate.

Art. 8.
(Norme vincolistiche)

Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale del "Parco Burcina", oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca e' fatto divieto di:
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
b) esercitare l'attivita' venatoria;
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attivita' colturali;
e) costruire nuove strade od edifici ed ampliare le strade esistenti se non in funzione della fruizione della Riserva;
f) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada.
La costruzione di opere di qualsiasi genere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta Regionale.
Le norme relative al mantenimento delle caratteristiche naturali, forestali e botaniche, sono previsti in apposito piano naturalistico, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.
In conformita' al 2° comma dell'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, sono esclusi da autorizzazione gli interventi colturali per la manutenzione della Riserva naturale.

Art. 9.
(Sanzioni)

Le violazioni di cui alla lettera a), primo comma, dell'articolo 8 della presente legge, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e f) del primo comma del precedente articolo 8, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 1.000.000, in relazione alla gravita' del fatto commesso.
Le violazioni ai divieti di cui alla lettera e) del primo comma ed alle limitazioni di cui al 2° comma del precedente articolo 8 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000.
I tagli boschivi effettuati in difformita' dalla previsione di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano le sanzioni amministrative da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui e' stato effettuato il taglio boschivo.
Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1°, 3° e 4° del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino da realizzarsi in conformita' alle disposizioni che verranno formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza un verbale che dovra' essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta Regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entita' della sanzione.
Contro tale provvedimento l'interessato puo' produrre entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta Regionale, la quale si pronunziera' entro 90 giorni.
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del precedente articolo 8 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione.

Art. 10.
(Vigilanza)

La vigilanza della Riserva naturale speciale del "Parco Burcina" e' affidata:
a) al personale di sorveglianza della Riserva previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente articolo 6 o degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5;
b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli Enti di appartenenza;
c) a guardie giurate volontarie nominate in conformita' all'articolo 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore.

Art. 11.
(Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione)

Per gli oneri relativi alle opere di cui al precedente articolo 2 e' autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 1.000.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione "Spese relative alle opere di tabellazione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 1.000.000.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.
(Finanziamenti per la gestione)

Agli oneri per la gestione della Riserva naturale speciale del "Parco Burcina", di cui all'articolo 5 della presente legge, valutati in lire 70.000.000 per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione "Assegnazione regionale per le spese di gestione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 70.000.000.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.
(Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano naturalistico)

Per la redazione del piano naturalistico, di cui all'articolo 8 della presente legge, e' autorizzato, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 20.000.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello Stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione "Spese per la predisposizione del piano naturalistico della Riserva naturale speciale del Parco Burcina" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 20.000.000.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.
(Entrate)

I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 9 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario l980 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 15.
(Norma transitoria)

I membri del Consiglio Direttivo, di cui al precedente articolo 5, sono nominati dai Consigli Comunali di Biella e di Pollone e dal Consiglio Regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.
(Norma transitoria)

L'Ente "Riserva naturale speciale del Parco Burcina", di cui al precedente articolo 1, subentra al Comune di Biella nei contratti di lavoro del personale del Parco della Burcina addetto alla custodia, vigilanza e manutenzione dell'area, in Servizio al 1° gennaio 1980.
Il rapporto di lavoro di tale personale sara' regolato in base a quanto disposto dalla legge regionale di cui all'articolo 6 della presente legge.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di funzionamento del Consiglio Direttivo il personale di cui al primo comma del presente articolo, sara' retribuito direttamente dalla Regione Piemonte con lo stanziamento di cui al precedente articolo 12.

Allegato A.


Allegato: Planimetria
OMISSIS