Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 22 aprile 1980, n. 28.

Concessione di contributi annui agli Istituti Storici della Resistenza in Piemonte e all'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza in Torino.

(B.U. 30 aprile 1980, n. 18)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Art. 1.

La presente legge e' finalizzata ad assicurare il regolare svolgimento dell'attivita' scientifico-culturale degli Istituti Storici del Piemonte associati all'lstituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione di cui alla legge 16-1-1967, n. 3 e dell'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza in Torino.

Art. 2.

Per la realizzazione delle finalita' della presente legge e' stanziata annualmente a bilancio una somma idonea a far fronte alle attivita' istituzionali degli Enti di cui al precedente articolo.
L'idoneita' dello stanziamento e' valutata tenendo conto delle relazioni di cui ai successivi articoli 3 e 5.

Art. 3.

Gli Enti interessati al finanziamento presentano alla Giunta Regionale, entro il 30 ottobre di ciascun anno, una relazione sui propri progetti e sull'attivita' istituzionale per l'anno successivo.

Art. 4.

L'erogazione dei fondi avviene ai singoli Enti in due rate annuali, di cui la prima entro il 30 marzo e la seconda entro 90 giorni dalla presentazione della relazione di cui al successivo articolo 5.
La ripartizione di entrambe le quote e' effettuata in parti eguali per ciascun Ente, prededotta una quota del 3% da assegnarsi all'Istituto Storico per la Resistenza in Torino.

Art. 5.

Entro il 30 marzo di ciascun anno gli Enti interessati presentano alla Giunta Regionale una relazione sull'attivita' svolta e sulle spese effettuate nel corso dell'anno precedente.
La mancata presentazione di detta relazione comporta da parte dell'Ente la perdita del diritto ad ottenere la seconda quota di finanziamento e ogni altro finanziamento.

Art. 6.

Ai fini dell'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno finanziario 1980 la spesa di 210 milioni.
All'onere di cui al precedente comma si provvede, per 140 milioni, mediante utilizzo della disponibilita' di pari ammontare, iscritta al capitolo n. 11860 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e per 70 milioni mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 11790; lo stanziamento del capitolo n. 11860 e' conseguentemente aumentato in termini di competenza e di cassa, di 70 milioni.
Le spese per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno autorizzate con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le opportune variazioni di bilancio.

Art. 7.

La legge regionale 30-12-1974, n. 44, e' abrogata.