Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 10 aprile 1980, n. 20.

Prime norme attuative del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, concernenti il trasferimento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza ai Comuni singoli o associati od a Comunita' Montane nonche' utilizzo dei beni e del personale da parte degli Enti gestori.

(B.U. 23 aprile 1980, n. 17)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Art. 1.
(Liquidazione II.PP.AA.BB.)

Nella prima attuazione dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono poste in liquidazione ed estinte le II.PP.AA.BB., con sede legale nella Regione,
- che siano state concentrate od amministrate dai disciolti EE.CC.AA.;
- che abbiano la maggioranza dell'Organo di Amministrazione di nomina dei Comuni, delle Province, della Regione o di altri Enti pubblici, salvo quelle il cui Presidente sia per disposizione statutaria, un'autorita' religiosa od un suo rappresentante;
- che non esercitino le attivita' previste dallo Statuto od altre attivita' assistenziali.
Non rientrano nelle disposizioni di cui al comma precedente le II.PP.AA.BB. che svolgono prevalentemente attivita' di istruzione, compresa quella pre-scolare e le II.PP.AA.BB. che gestiscono seminari e case di riposo per religiosi.
La Giunta Regionale, sentiti i pareri delle II.PP.AA.BB. e del Consiglio Comunale del luogo ove ha sede legale od insista la struttura dell'I.P.A.B.. ed accertata la possibilita' del Comune di subentrare nelle funzioni svolte dall'I.P.A.B., su conforme parere della Commissione consiliare competente, individua le II.PP.AA.BB. di cui al 1° comma entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione e notificate nelle forme di legge alle II.PP.AA.BB. interessate.

Art. 2.
(Organi liquidatori)

A decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta Regionale di cui al precedente articolo 1, gli Organi Amministrativi delle II.PP.AA.BB. restano in carica unicamente:
1) per gli adempimenti di cui al successivo articolo 3;
2) per la chiusura della contabilita' e la presentazione del relativo rendiconto;
3) per assicurare la continuita' dei servizi e la gestione economica e patrimoniale;
Nei casi in cui non risulti possibile individuare - neppure mediante l'istituto del prorogatio - i componenti degli Organi Amministrativi delle II.PP.AA.BB., il Presidente della Giunta Regionale provvede - su conforme deliberazione di Giunta e sentita la Commissione consiliare competente, a nominare un Commissario nella persona del Sindaco del Comune in cui l'I.P.A.B. ha sede legale, o di un suo delegato.

Art. 3.
(Adempimenti degli Organi liquidatori)

Gli Organi Amministrativi delle II.PP.AA.BB. di cui all'articolo 1, 1° comma, della presente legge provvedono, entro 60 giorni dalla notificazione di cui al 3° comma dell'articolo 1, mediante apposito atto deliberativo e sulla base di modelli forniti dalla Regione alla rilevazione:
a) dei beni mobili;
b) dei beni immobili (evidenziando quali strutture siano adibite a servizi o sede dell'Ente);
c) dei rapporti giuridici pendenti;
d) del personale comunque in servizio alla data del 31 dicembre 1979, mediante un elenco nominativo da cui risultino natura e decorrenza del rapporto, qualifica, orario di lavoro settimanale, trattamento economico e previdenziale in atto.
Gli Organi liquidatori provvedono a trasmettere la deliberazione di cui sopra alla Giunta Regionale per i provvedimenti di cui ai successivi articoli e contestualmente al Comune nel cui territorio ha sede legale l'Istituzione.
In caso di inadempienza dell'Organo liquidatore dell'I.P.A.B., l'espletamento dei suddetti adempimenti viene assicurato a cura dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4.
(Attribuzione patrimoniale)

I beni mobiliari ed immobiliari delle Istituzioni di cui all'articolo 1, 1° comma, compresi il numerario ed i titoli di Credito sono assegnati in proprieta' ai Comuni di norma ove le stesse hanno sede legale nell'osservanza delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e della contabilita' vigenti.
Nel caso in cui le strutture destinate ai servizi socio-assistenziali siano ubicate in piu' Comuni o in Comune diverso dalla sede legale, si provvede all'attribuzione di detti beni anche in difformita' a quanto stabilito dal comma precedente, sentite le Amministrazioni interessate.
Tutti gli altri beni immobiliari sono attribuiti ai Comuni secondo criteri idonei a favorire un riequilibrio territoriale dei servizi e delle risorse patrimoniali esistenti ai sensi della L.R. 8-8-1977, n. 39 e degli artt. 23 e 29 della L.R. 21-1-1980, n. 3.
Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito ai Comuni ai sensi della presente legge conserva la stessa destinazione per servizi sociali ed assistenziali anche in caso di trasformazione patrimoniale, ai sensi dell'articolo 25, ultimo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 5.
(Attribuzione del personale)

Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso le Istituzioni soppresse e' assegnato al Comune al quale sono stati attribuiti i beni destinati all'erogazione dei servizi o allo svolgimento delle funzioni, a norma del precedente articolo 4, 1° e 2° comma, con effetto dalla data di soppressione dell'I.P.A.B..
Il personale di cui al comma precedente viene utilizzato e dipende funzionalmente dai Consorzi di Comuni o dall'Amministrazione Comunale di Torino ed opera secondo quanto disposto dalla legge regionale 8-8-1977, n. 39, nell'ambito dei servizi socio-assistenziali.
Fino all'inquadramento nell'Ente di destinazione, a tale personale continueranno ad applicarsi le norme in vigore alla data del provvedimento di soppressione presso l'Ente di provenienza, relativo allo stato giuridico ed al trattamento economico di attivita' quiescenza, previdenza ed assistenza.
Per i rapporti di lavoro subordinato di natura diversa da quelli indicati al l° comma del presente articolo, i Comuni subentrano nella relativa titolarita' gia' facente capo alle Istituzioni soppresse, e agli adempimenti relativi a tali rapporti di lavoro provvedono gli Organi liquidatori di cui all'articolo 2.
Le modalita' di inquadramento del personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli organici dell'Ente destinatario, che avra' decorrenza dalla data di soppressione dell'I.P.A.B. e che terra' conto della posizione giuridica ed economica acquisita dal personale presso l'Istituzione di provenienza alla data del provvedimento di soppressione, saranno determinate con legge regionale.

Art. 6.
(Estinzione II.PP.AA.BB.)

La Giunta Regionale, sentiti gli Enti locali interessati e la Commissione consiliare competente, con distinti provvedimenti, dispone la estinzione di ciascuna I.P.A.B. ed attribuisce ai Comuni singoli o associati od alle Comunita' Montane il personale e la proprieta' dei beni secondo i criteri di cui ai precedenti articoli.
Con il medesimo provvedimento si individuano i Comuni singoli o associati e le Comunita' Montane che subentrano nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni e alle loro pertinenze, oltreche' in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti.
I Comuni singoli e associati e le Comunita' Montane, qualora particolari ed eccezionali situazioni lo richiedano, possono costituire, particolarmente nella fase transitoria, Commissioni finalizzate alla gestione delle funzioni svolte dalle estinte II.PP.AA.BB..

Art. 7.
(Norme di salvaguardia)

Gli Organi Amministrativi delle II.PP.AA.BB. non possono compiere attivita' diverse da quelle previste all'articolo 2 e in ogni caso non possono senza espressa autorizzazione della Giunta Regionale:
l) assumere nuovo personale, anche nell'ambito dei posti previsti dalle vigenti piante organiche;
2) assumere temporaneamente personale in sostituzione di dipendenti collocati in aspettativa o in congedo.
L'autorizzazione e' concessa, sentiti i pareri dei Comuni interessati, al fine di garantire i servizi indispensabili alla comunita' locale e sempre che non sia stato possibile provvedere ai sensi dell'articolo 31, 2° comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972.
L'autorizzazione non e' richiesta per la sostituzione temporanea prevista dall'articolo 11 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e per congedo militare.
Gli Organi Amministrativi non possono altresi', senza espressa autorizzazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, procedere ad alienazioni o trasformazioni di destinazioni di beni immobili o di titoli, alla costituzione di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione di contratti di locazione o di affitto superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente.

Art. 8.
(II.PP.AA.BB. classificate infermerie)

Fino a quando non verra' approvato il piano socio-sanitario di cui all'art. 56 della legge 23-12-1978, n. 833, nulla e' innovato per quanto attiene le II.PP.AA.BB. - infermerie che fruiscono di finanziamento ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 30-12-1974, n. 43.
Le II.PP.AA.BB. di cui al 1° comma dell'articolo 1 della presente legge per le quali venga meno, per qualsiasi causa il finanziamento regionale, di cui all'articolo 8 della legge regionale 30-12-1974, n. 43, ovvero non sia prevista l'utilizzazione nell'ambito del piano socio-sanitario, saranno soggette alla normativa di cui alla presente legge.
Le stesse II.PP.AA.BB. saranno poste in liquidazione secondo quanto previsto dalla presente legge.

Art. 9.
(Procedura d'urgenza)

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.