Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 1 aprile 1980, n. 18.

Norme per l'assistenza familiare e per la tutela psico-affettiva dei minori nei presidi sanitari pubblici e privati.

(B.U. 9 aprile 1980, n. 15)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Art. 1.

Al fine di concorrere al mantenimento dell'equilibrio e del benessere psico-affettivo del bambino, gia' dall'eta' perinatale, i presidi sanitari pubblici e privati della Regione garantiscono sia nelle modalita' organizzative della degenza, sia nell'attuazione degli interventi diagnostico-terapeutici il rispetto delle esigenze affettive, cognitive ed espressive proprie dell'eta' del bambino.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, i presidi sanitari pubblici e privati, all'atto della istituzione e della riorganizzazione funzionale dei reparti ostetrico-ginecologici e pediatrici, in coerenza con gli indirizzi di programmazione socio-sanitaria, prevedono tra l'altro:
a) le modalita' organizzative atte a permettere prima, durante e dopo il parto la presenza di un famigliare o di una persona di fiducia richiesta espressamente dalla donna;
b) le modalita' di trasformazione e di adattamento dell'assistenza neonatale in un sistema che consenta la vicinanza del neonato alla madre;
c) il numero di letti, anche mobili, per ogni stanza di reparto pediatrico da destinarsi a uno dei genitori o loro sostituto, per il raggiungimento di un indice pari almeno al 30% dei letti pediatrici;
d) un congruo numero di servizi igienici;
e) gli spazi riservati a sale gioco e sale di studio.

Art. 3.

Per il bambino di eta' inferiore a 6 anni ricoverato presso i presidi sanitari pubblici e privati, uno dei genitori o loro sostituto ha facolta' di accedere e permanere accanto al bambino nell'intero arco delle 24 ore.
Il limite di eta', di cui al comma precedente, puo' essere elevato in presenza di particolari problematiche fisiche, psichiche ed ambientali.
A tale scopo ed in attesa della riorganizzazione di cui all'articolo 2, i presidi sanitari pubblici e privati adottano gli accorgimenti, di carattere anche provvisorio, idonei ad agevolare la permanenza e l'assistenza familiare, specie nelle ore notturne.
Puo' essere consentito a uno dei genitori o loro sostituto di accedere alla mensa, dietro pagamento.
Per il bambino di eta' superiore a 6 anni, e', in ogni caso, consentito ai genitori o loro sostituto l'accesso, nell'arco delle 12 ore diurne, per visite al bambino ricoverato.
Il regolamento dell'ospedale disciplina le modalita' di espletamento delle facolta' previste nel presente articolo.

Art. 4.

Per i minori di anni 6 che non possono usufruire dell'assistenza familiare, e in ogni caso per i bambini lungo-degenti o ripetutamente degenti, sono previsti interventi atti a tutelarne la salute psico-affettiva, favorendo fra l'altro la continuita' di presenza degli operatori sanitari.

Art. 5.

A cura delle direzioni sanitarie dei presidi sanitari pubblici e privati possono essere emanate, esclusivamente per eccezionali motivi specie igienico-sanitari, disposizioni limitative dell'accesso o della presenza di cui all'art. 2 e al 1° comma dell'art 3, in particolari reparti o zone di essi.
Nei casi per i quali la legislazione sanitaria gia' preveda l'isolamento ai fini di evitare il contagio, la direzione sanitaria dei presidi pubblici e privati puo' consentire, anche nei reparti immaturi, prematuri, di rianimazione e terapia intensiva, la presenza di uno dei genitori o loro sostituto, attuando tutte le misure necessarie.

Art. 6.

I medici del reparto, nell'informare i genitori sulla natura e sull'andamento della malattia, sugli atti medici e di ogni altro tipo a cui sara' sottoposto il bambino, favoriscono la collaborazione dei genitori, facilitandone la presenza durante gli interventi diagnostici e terapeutici, per un loro ruolo attivo e consapevole nell'assistenza al bambino stesso.
Le disposizioni di cui al comma precedente in quanto applicabili, valgono anche per l'attivita' ambulatoriale dei presidi sanitari regionali e di ogni altro presidio pubblico e privato.

Art. 7.

Nell'ambito delle iniziative di aggiornamento e riqualificazione professionale degli operatori sanitari, ai sensi della legge regionale di disciplina della formazione professionale, sono previste attivita' tese a favorire l'attuazione delle finalita' di cui alla presente legge.

Art. 8.

Di norma, durante gli orari di accesso del pubblico ai reparti, i minori possono far visita ai genitori ricoverati presso i presidi sanitari pubblici o privati. Se inferiori a 12 anni i minori devono essere accompagnati da un adulto che ne e' responsabile.
Il regolamento di cui all'ultimo comma dell'art. 3 disciplina tale facolta' prevedendo, tra l'altro, che le direzioni sanitarie adottino i provvedimenti piu' idonei atti a salvaguardare la salute del bambino e dell'adulto, sotto il profilo igienico-sanitario e psicologico, durante le ore di visita.

Art. 9.

Fino alla costituzione delle Unita' sanitarie locali, ai sensi degli articoli 20 e 30 della legge regionale 21-1-80, n. 3, gli adempimenti previsti dalla presente legge per gli ospedali pubblici sono a carico degli Enti ospedalieri.

Art. 10.

Per i primi interventi di ristrutturazione edilizia per le finalita' di cui all'art. 2 viene prevista la somma di lire 1 miliardo per l'anno 1980.
All'onere di cui al precedente comma si fara' fronte con l'utilizzo delle disponibilita' iscritte al capitolo n. 10680 del bilancio dell'esercizio finanziario 1980.