Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 1 aprile 1980, n. 17.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 1978, n. 20, 'Norme per la formazione e l'approvazione dei piani zonali di sviluppo agricolo '.

(B.U. 9 aprile 1980, n. 15)

Art. 1, 2

Art. 1.
(Variazioni art. 6, commi primo, terzo, quarto, quinto, L.R. 27 aprile 1978, n. 20)

Dopo il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 27 aprile 1978, n. 20, sono aggiunte le seguenti parole:
"I rappresentanti delle Associazioni dei produttori agricoli in mancanza delle Organizzazioni provinciali vengono designati dalle relative Unioni od Organizzazioni regionali od interprovinciali".
I commi terzo, quarto e quinto dell'art. 6 della legge regionale 27 aprile 1978, n. 20, sono soppressi e cosi' sostituiti:
La Commissione elegge nel suo seno a maggioranza dei presenti il Presidente ed il Vice Presidente.
Successivamente la Commissione elegge nel suo seno un Comitato ristretto formato da nove componenti, oltre al Presidente ed al Vice Presidente, che presiedono sia la Commissione che il Comitato ristretto.
Per l'elezione dei nove componenti del Comitato ristretto, ogni Commissario puo' votare per un massimo di sei nomi: risulteranno eletti i primi nove nominativi che hanno ricevuto il maggior numero di voti.
Nelle zone composte da meno di sei Comuni, la Commissione puo' limitarsi ad eleggere il Presidente ed il Vice Presidente.
Qualora, tra gli undici componenti il Comitato ristretto non risultassero eletti almeno cinque rappresentanti di cui alla lettera a), provenienti ciascuno da un Comune diverso ai lavori del Comitato ristretto stesso potranno partecipare. con funzione consultiva e fino a completare il numero di cinque, altri rappresentanti di Comuni diversi, i quali saranno designati con apposita votazione dai soli rappresentanti di cui alla lettera a).
Qualora, tra gli undici componenti il Comitato ristretto, non risultassero eletti almeno un rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale presente nella Commissione, un rappresentante per le Organizzazioni Cooperativistiche, uno per le Organizzazioni sindacali e uno per le Associazioni dei produttori, i rispettivi gruppi, anche se composti da un solo membro, potranno designare un loro componente, il quale partecipera' ai lavori del Comitato ristretto con funzione consultiva.
La Commissione puo', a maggioranza assoluta, eleggere anche altri suoi componenti che partecipano con funzione consultiva ai lavori del Comitato ristretto, ma in nessun caso i partecipanti a tale titolo, ivi compresi quelli designati a norma dei due commi precedenti, potranno superare il numero di 11.
La Commissione stabilisce i compiti che spettano al Comitato ristretto.

Art. 2.
(Urgenza)

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.