Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 14 marzo 1980, n. 14.

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di artigianato di cui al 1° e 5° comma dell'art. 9, al 1°, 4° e 5° comma degli artt. 12 e 14, nonche' al 2° comma dell'art. 13 della L. 25 luglio 1956, n. 860, trasferite alla Regione ai sensi degli artt. 63 - 2° comma, lett. C) - e 64 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e finora esercitate dalle Camere di Commercio.

(B.U. 26 marzo 1980, n. 13)

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.

Per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di artigianato di cui al 1° e 5° comma dell'art. 9, al 1° 4° e 5° comma degli artt. 12 e 14, nonche' al 2° comma dell'art. 13 della L. 25 luglio l956, n. 860, trasferita alla Regione ai sensi degli artt. 63 - 2° comma, lett. C) e 64 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e finora esercitate dalle Camere di Commercio, si applicano le norme stabilite dalla presente legge.

Art. 2.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione regionale per l'Artigianato avra' sede presso l'Amministrazione Regionale che provvedera', dalla stessa data, ad apprestare i necessari servizi di segreteria ed assumera' a suo carico tutte le spese di funzionamento e per il relativo Personale.

Art. 3.

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale provvede a reperire ed organizzare in ogni capoluogo di Provincia, la sede delle Commissioni provinciali per l'Artigianato, apprestando i necessari servizi di segreteria.
Le spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali per l'Artigianato e per il Personale di segreteria sono a carico della Regione a partire dalla data di effettivo insediamento nella loro sede.

Art. 4.

Entro la data di cui al l° comma dell'articolo precedente la Regione assume l'esercizio delle funzioni relative alla tenuta, attraverso le Commissioni provinciali e regionale, dell'Albo delle imprese artigiane, comprese quelle di iscrizione, revisione e cancellazione, nonche' quelle di certificazione relative all'Albo.
La Giunta Regionale e' autorizzata a definire, anche a mezzo di apposite convenzioni, accordi con le Camere di Commercio, sia per quanto connesso alle operazioni di trasferimento delle attivita' di cui alla presente legge compreso l'utilizzo sia del Personale camerale, sia per l'eventuale coordinamento con le competenze camerali in materia di Registro ditte.

Art. 5.

Alle spese per il funzionamento e per lo svolgimento delle conseguenti attivita' delle Commissioni regionale e provinciali per l'Artigianato, si provvede, per l'anno finanziario 1980 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, mediante utilizzo delle disponibilita' iscritte al capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa di ciascun anno finanziario.
Agli oneri derivanti dal reperimento della nuova sede delle Commissioni regionale e provinciali per l'artigianato, nonche' dall'organizzazione dei necessari servizi di segreteria, si provvedera' con gli stanziamenti iscritti nel bilancio in corrispondenza della voce beni e servizi dell'area di attivita' "organizzazione istituzionale e decentramento", i quali presentano sufficiente disponibilita'.