Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 6 marzo 1980, n. 12.

Bilancio di previsione per l'anno 1980.

(B.U. 19 marzo 1980, suppl. al n. 12)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77
All. A.

Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata)

Il totale generale delle entrate della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 1980 e' approvato in lire 2.050.521.804.000 in termini di competenza e in lire 2.168.091.834.000 in termini di cassa.
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento, nella cassa della Regione, delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 1980.

Art. 2.
(Stato di previsione della spesa)

Il totale generale delle spese della Regione Piemonte, per l'esercizio finanziario 1980 e' approvato in lire 2.050.521.804.000 in termini di competenza ed in lire 2.168.091.834.000 in termini di cassa.
E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980.
E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stesso stato di previsione della spesa per l'anno 1980, in conformita' delle disposizioni di cui alla legge regionale 14 marzo 1978. n. 12.

Art. 3.
(Quadro generale riassuntivo)

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1980 con gli allegati prospetti 1 e 2 di cui all'articolo 31, secondo e terzo comma, della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12.

Art. 4.
(Bilancio pluriennale)

E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il periodo 1980-1982, allegato alla presente legge.

Art. 5.
(Riclassificazione della spesa)

Sono approvati, ai sensi dell'articolo 30, penultimo ed ultimo comma, della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, i quadri di riclassificazione e di riassunto delle spese, allegati allo stato di previsione della spesa.

Art. 6.
(Spese obbligatorie e d'ordine)

Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 7.
(Variazioni di bilancio)

Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335 e su conforme deliberazione della Giunta Regionale, le variazioni al bilancio dell'esercizio in corso per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, per l'iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali in vigore.

Art. 8.
(Garanzie prestate dalla Regione)

E' approvato ai sensi dell'articolo 49, terzo comma, della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di Enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 9.
(Pagamenti mediante aperture di credito)

E' approvato, ai sensi dell'articolo 61, primo comma, della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, il prospetto dei capitoli delle spese alla cui gestione si puo' provvedere mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati della Regione, di cui all'elenco n. 3, allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 10.
(Fondi globali)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 39 e 40 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, e' autorizzata l'iscrizione. nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980:
a) del capitolo n. 12500 denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali" (elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa);
b) del capitolo n. 12600 denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo" (elenco n. 5, allegato allo stato di previsione della spesa).

Art. 11.
(Fondo di riserva di cassa)

Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 38 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 1980, sui singoli capitoli di spesa, e' determinato in lire 17.584.053.254 ed e' iscritto al capitolo n. 12900.

Art. 12.
(Autorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo)

Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 1980 e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, la contrazione di mutui per un importo complessivo di 187.555 milioni.
I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 15% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 35 anni.
La Giunta Regionale e' autorizzata a provvedere alla stipulazione dei mutui predetti nei limiti, alle condizioni e con le modalita' previste dal presente articolo.
Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, previsti in L. 13.645.000.000 per l'anno 1980 in L. 27.290.000.000 per l'anno finanziario 1981 e per ciascuno degli anni finanziari successivi si provvede per l'anno finanziario 1980, con le disponibilita' iscritte in corrispondenza dei capitoli n. 13030 e n. 13040 del Bilancio per l'anno finanziario 1980, nella rispettiva misura di L. 12.345.000.000 e L. 1.300.000.000 e, per gli anni finanziari 1981 e successivi, con le somme che sono iscritte, nell'ambito delle disponibilita' esistenti alla voce "Oneri non ripartibili" del Bilancio pluriennale 1980-1982, con le leggi di approvazione dei relativi Bilanci.
Le spese al cui finanziamento e' possibile provvedere mediante l'assunzione dei mutui a pareggio del Bilancio di previsione per l'anno 1980 sono quelle iscritte, nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo, ai capitoli numero 1000 - 1020 - 1060 - 1355 - 1680 - 1790 - 2120 - 2190 - 2690 - 2735 - 2775 - 2840 - 2855 - 2870 - 2913 - 2950 - 2970 - 3030 - 3060 - 3220 - 3410 - 3480 - 3560 - 3590 - 3650 - 3710 - 3880 - 3895 - 4285 - 4340 - 4365 - 4400 - 4410 - 5001 - 5010 - 5020 - 5165 - 5175 - 5200 - 5285 - 5300 - 5305 - 5360 - 5420 - 5650 - 5700 - 5750 - 5760 - 5820 - 6005 - 60l0 - 6015 - 6020 - 6025 - 6031 - 6060 - 6069 - 7110 - 7140 - 7250 - 7260 - 7315 - 7355 - 7391 - 7485 - 7525 - 7610 - 7620 - 7755 - 7760 - 7800 - 8295 - 8350 - 8360 - 8370 - 8380 - 8450 - 8600 - 8610 - 8900 - 8960 - 8970 - 9100 - 9130 - 9180 - 9230 - 9300 - 9302 - 9385 - 9400 - 10100 - 10110 - 10205 - 10230 - 10805 - 11015 - 11040 - 11075 - 11105 - 11125 - 11300 - 11400 - 11500 - 11505 - 11690 - 11695 - 11770 - 11820 - 11880 - 12600 (quota dello stanziamento).

Art. 13.
(Organizzazione e partecipazione a convegni)

La spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1, lettera a), e 2 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, e' determinata, per l'anno finanziario 1980, in 750 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 520.
La spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1, lettera b) e 3 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, e' determinata, per l'anno finanziario 1980, in 250 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 760.
La spesa per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1, lettera c), e 4 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, e' determinata, per l'anno finanziario 1980, in 100 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 780.

Art. 14.
(Contributo all'Istituto di ricerche EconomicoSociali del Piemonte)

La spesa per la concessione all'istituto di Ricerche Economico-Sociali (I.R.E.S.) del contributo di cui all'articolo 12, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1974, n. 29, e' determinata, per l'anno finanziario 1980 in 950 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 1300.

Art. 15.
(Contributo all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo del Piemonte)

La spesa per la concessione all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.) del contributo per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, della legge regionale 24 aprile 1974, n. 12, modificata dalla legge regionale 25 ottobre 1977, n. 5l, e' determinata, per l'anno finanziario 1980, in lire 1.910.400.000, ed e' iscritta al capitolo n. l355.

Art. 16.
(Contributo al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione)

La spesa per la concessione al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione del contributo di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 marzo l978, n. 13, e' determinata, per l'anno finanziario 1980, in 500 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 1400. E' altresi' autorizzata, per lo stesso anno finanziario, la spesa di 250 milioni per la concessione, al Consorzio medesimo, di un contributo per le spese di sorveglianza, ed e' iscritta al capitolo n. 1405, nonche' la spesa di 50 milioni per la concessione al Consorzio stesso di un contributo per l'attivita' di formazione di dipendenti regionali nelle tecniche informatiche, che e' iscritta al capitolo n. 2180.

Art. 17.
(Contributi alle Comunita' Montane per le attivita' divulgative di cultura e informazione televisiva)

La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge 10 dicembre 1979, n. 72 e' determinata, per l'anno finanziario 1980, in 500 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 1790.

Art. 18.
(Provvedimenti a favore del movimento cooperativo)

La spesa per la concessione dei contributi alle Sezioni Regionali delle Associazioni Nazionali di rappresentanza e Tutela del Movimento Cooperativo, di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 24, e' determinata, per l'anno finanziario 1980, in 250 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 2320.

Art. 19.
(Promozione e diffusione del verde ambientale)

La spesa per gli interventi, di cui alla legge regionale 16 maggio 1979, n. 24, e' determinata, per l'anno finanziario 1980, in 70 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 2340.

Art. 20.
(Funzioni amministrative esercitate dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del Piemonte)

La spesa per il rimborso degli oneri finanziari relativi alla Utilizzazione delle Camere di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura, di cui alla legge regionale 3 aprile 1979, n. 16, e' determinata, per l'anno finanziario 1980, in 310 milioni ed e iscritta al capitolo n. 2350.

Art. 21.
(Premi di insediamento e permanenza per giovani agricoltori)

La spesa per la concessione del premio di cui all'articolo 22 della legge regionale 22 febbraio 1977, n. 15 e all'articolo 38 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, e' determinata per l'anno finanziario 1980 in 2.500 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 2510.

Art. 22.
(Oneri generali connessi all'attuazione della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63)

La spesa relativa agli oneri di carattere generale connessi all'attuazione degli interventi in materia di agricoltura e foreste, di cui all'articolo 61, lettera z), della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, e' determinata, per l'anno finanziario 1980, in 650 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 2630.

Art. 23.
(Autorizzazione di limiti d'impegno ai sensi della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984)

La spesa per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 14 (strutture per l'allevamento zootecnico) e' determinata, per l'esercizio finanziario 1980, in 2.300 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 2675.
La spesa per la concessione dei contributi in conto interessi di cui agli articoli 14 e 39, lettera a), (strutture collettive di allevamento e strutture di trasformazione) e' determinata per l'anno finanziario 1980, in 850 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 2715.
La spesa per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 18 (sostituzione colture frutticole, reimpianto di vigneti, ecc.) e' determinata per l'anno finanziario 1980, in 400 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 3010.
La spesa per la concessione dei contributi in conto interessi, di cui all'articolo 39, lettere b) e c) (acquisto, realizzazione, ampliamento e ammodernamento di strutture ed attrezzature ecc.) e' determinata, per l'anno finanziario 1980, in 550 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 3130.
La spesa per la concessione di contributi negli interessi di cui all'articolo 24, lettera b), (strutture per la prima lavorazione dei prodotti del bosco e del sottobosco) e' determinata, per l'anno finanziario 1980, in 50 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 3260.
La spesa per la concessione dei contributi negli interessi, di cui all'articolo 33, (formazione, ampliamento e arrotondamento di aziende nelle zone collinari e montane), e' determinata, per l'anno finanziario 1980, in 700 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 3555.
La spesa per la concessione dei contributi negli interessi, di cui all'articolo 35 (recupero, ristrutturazione, risanamento di fabbricati ad uso abitazione, ecc.) e' determinata per l'anno finanziario 1980, in 500 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 3585.

Art. 24.
(Autorizzazione di contributi in capitale, di contributi negli interessi attualizzati e di spese dirette ai sensi della legge regionale l2 ottobre 1978, n. 63)

La spesa per la concessione di contributi in capitale di cui all'articolo 14, primo comma, (strutture per l'allevamento zootecnico), e' determinata, per l'anno finanziario 1980, in 500 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 2690.
La spesa per la concessione di contributi in capitale di cui agli articoli 14, 39 lettera a), e 45 (strutture per la produzione zootecnica e ripiano o trasformazione di passivita' onerose), e' determinata. per l'anno finanziario 1980, in 4.500 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 2735.
La spesa per la concessione di contributi, di cui all'articolo 21 (operazioni antiparassitarie realizzate in forma associata), e' determinata, per l'anno finanziario l980, in 700 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 3100.
La spesa per l'accrescimento di boschi e pascoli, le riserve naturali, ecc. di cui all'articolo 23, e' determinata, per l'anno finanziario 1980, in 500 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 3220.
La spesa per la propaganda forestale, la lotta fitosanitaria, l'assistenza tecnica, ecc., di cui all'articolo 25, e' determinata, per l'anno finanziario 1980, in 200 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 3290.
La spesa per la concessione dei contributi di cui all'articolo 29 (realizzazione delle opere irrigue, ecc.) e' determinata, per l'anno finanziario 1980, in 2.000 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 3410.
La spesa per la concessione dei contributi di cui all'articolo 30 (ricerca, raccolta e la distribuzione di acque a scopo irriguo, ecc.), e' determinata per l'anno finanziario 1980, in 1.100 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 3460.
La spesa per la concessione dei contributi di cui all'articolo 31 (realizzazione e sistemazione di strade interpoderali e vicinali, di acquedotti e di elettrodotti rurali), e' determinata, per l'anno finanziario 1980, in 800 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 3480.
La spesa per la concessione dei contributi di cui all'articolo 34 (riordino agrario, ecc.), e' determinata, per l'anno finanziario 1980, in 1.100 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 3560.
La spesa per la concessione dei contributi, di cui agli articoli 31 e 36 (realizzazione e sistemazione di strade interponderali e vicinali. ecc.) e' determinata, per l'anno finanziario 1980, in 2.681 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 3650.
La spesa per la concessione dei contributi di cui all'articolo 41 (realizzazione programmi assistenza tecnica, ecc.) e' determinata, per l'anno finanziario 1980, in 1.000 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 3750.
La spesa di cui agli articoli 47 e 48 (studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata, ecc.) e' determinata, per l'anno finanziario 1980, in 2.200 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 3790.

Art. 25.
(Infrastruttura di trasporto del metano nel Comprensorio di Mondovi' per l'area industriale attrezzata)

La spesa per gli interventi di cui alla legge regionale 24 aprile 1979, n. 20, e' determinata, per l'anno finanziario 1980, in 1.000 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 5001.

Art. 26.
(Interventi a favore dei Comuni e dei Consorzi di Enti locali per la costituzione di aree industriali attrezzate)

La spesa per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 aprile 1975, n. 21, integrata dalla legge regionale 11 agosto 1978, n. 50, e' determinata, per l'anno finanziario 1980, in 850 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 5020.

Art. 27.
(Contributi agli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale)

La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 21 maggio 1975, n. 31, e' determinata, per l'anno finanziario 1980, in 350 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 5070.

Art. 28.
(Interventi regionali in materia di migrazioni)

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 6 luglio 1978, n. 42, e' determinata per l'anno finanziario 1980, in 300 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 5080.

Art. 29.
(Interventi per l'ammodernamento tecnologico e l'incremento della produttivita' nel settore dell'artigianato)

Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 28 luglio 1978, n. 47, sono autorizzate, per l'anno finanziario 1980, le seguenti spese:
- 400 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 13, (iscritti al capitolo n. 5100);
- 300 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 15, (iscritti al capitolo n. 5160);
- 10 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11, (iscritti al capitolo n. 5165);
- 60 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 12, (iscritti al capitolo n. 5170);
- 150 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 17, (iscritti al capitolo n. 5175);
- 700 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, (iscritti al capitolo n. 5190);
- 1500 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 9, primo comma, (iscritti al capitolo n. 5200);
- 400 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 9, secondo comma (iscritti al capitolo n. 5205).

Art. 30.
(Costituzione di aree attrezzate per insediamenti artigiani)

La spesa per la concessione dei contributi in capitale di cui alla legge regionale 14 novembre 1979, n. 64, e' determinata per l'anno finanziario 1980, in 3.000 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 5285.

Art. 31.
(Interventi per lo sviluppo della rete distributiva)

Le spese per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 e all'articolo 6, lettere a), b) e c), della legge regionale 4 giugno 1975, n. 47, sono determinate per l'anno finanziario 1980, rispettivamente in 3.000 milioni, 100 milioni, 200 milioni e 15 milioni, e sono iscritte ai capitoli n. 5300, n. 5340, n. 5385 e n. 5420.
La spesa per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6, lettera d) della legge regionale 4 giugno 1975, n. 47, e' determinata per l'anno finanziario 1980 in 400 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 5430.

Art. 32.
(Funzioni subdelegate in materia di distribuzione automatica di carburanti ad uso di autotrazione)

La spesa per l'esercizio delle funzioni subdelegate, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1979, n. 69, e' determinata, per l'anno finanziario 1980, in 50 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 5535.

Art. 33.
(Contributi per l'acquisto di materiale rotabile)

La spesa per la concessione dei contributi in capitale, di cui al disegno di legge approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 novembre 1979, e' determinata, per l'anno finanziario 1980, in 7.500 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 5650.
La spesa per la concessione dei contributi in annualita', di cui al disegno di legge approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 novembre 1979, e' determinata, per l'anno finanziario 1980, in 1.000 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 5660.

Art. 34.
(Contributi nelle spese di esercizio di autoservizi di linea)

La spesa per la concessione dei contributi, di cui al disegno di legge approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 novembre 1979, e' determinata, per l'anno finanziario 1980, in 31.400 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 5855.

Art. 35.
(Sovvenzioni per l'esercizio di tranvie, filovie extraurbane, ecc.)

Per il finanziamento di ulteriori oneri relativi all'esercizio finanziario 1979, e' autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di 1.326 milioni iscritta al capitolo n. 5860.

Art. 36.
(Contributi negli oneri di esercizio alle imprese concessionarie di autoservizi di linea)

Per il finanziamento di ulteriori oneri relativi all'esercizio finanziario 1979, e' autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di 400 milioni, iscritta al capitolo n. 5870, relativa alla concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 agosto 1973, n. 23, modificata dalla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 64.

Art. 37.
(Contributi straordinari alle imprese private concessionarie di autoservizi di linea in dipendenza della perequazione contrattuale dei dipendenti del settore)

Per il finanziamento di ulteriori oneri, relativi all'esercizio finanziario 1979, e' autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di 672 milioni, iscritta al capitolo n. 5890, relativa alla concessione dei contributi di cui alla legge regionale 24 novembre 1975, n. 56.

Art. 38.
(Contributi alle imprese esercenti autoservizi di linea per il rinnovo del materiale rotabile)

Per il finanziamento di ulteriori oneri relativi all'esercizio finanziario 1979, e' autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di 950 milioni, iscritta al capitolo n 5910, relativa alla concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 agosto 1973, n. 22, modificata dalla legge regionale 31 ottobre 1978, n. 64.

Art. 39.
(Formazione dei piani comprensoriali di trasporto e per la redazione dei programmi d'esercizio)

Le spese di cui agli articoli 14 e 20 della legge regionale 22 agosto 1977, n. 44, sono determinate, per l'anno finanziario 1980, in 230 milioni, 30 milioni e 60 milioni e sono rispettivamente iscritte al capitolo n. 5810, n. 5820 e n. 5830.

Art. 40.
(Albi provinciali degli autotrasportatori di merci)

Gli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale 5 giugno 1978, n. 30 sono stabiliti, per l'anno finanziario 1980, in 150 milioni e sono iscritti al capitolo n. 5935.

Art. 41.
(Museo ferroviario Piemontese)

Il contributo per il funzionamento del Museo Ferroviario Piemontese, istituito ai sensi della legge regionale 26 luglio 1978, n. 45, e' determinato, per l'anno finanziario 1980, in 25 milioni ed e' iscritto al capitolo n. 5940.

Art. 42.
(Contributi per lo sgombero della neve)

La spesa per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6, lettera b), della legge regionale 4 settembre 1979, n. 59, e determinata, per l'anno finanziario 1980, in 300 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 5840.
La spesa per la concessione dei contributi in annualita' di cui all'articolo 6, lettera a), della legge regionale 4 settembre 1979, n. 59, e' determinata, per l'anno finanziario 1980, in 400 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 5845.

Art. 43.
(Interventi per l'esecuzione di opere pubbliche ai sensi della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28)

La spesa per la concessione dei contributi in conto interesse di cui all'articolo 3, lettera d) (costruzione, ampliamento e sistemazione di strutture commerciali e di mercati) e' determinata per l'anno finanziario 1980 in 100 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 5470.
La spesa per la concessione alle Province dei contributi di cui all'articolo 2 (manutenzione ordinaria strade) e' determinata per l'anno finanziario 1980 in 3.350 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 6000.
Le spese per la concessione dei contributi in capitale di cui all'articolo 2, n. 3 e n. 4 (costruzione e sistemazione strade) sono determinate per l'anno finanziario 1980 rispettivamente in 1.000 milioni e 2.300 milioni e sono iscritte ai capitoli n. 6010 e n. 6020.
La spesa per la concessione dei contributi in conto interesse di cui all'articolo 3, lettera a), (costruzione e sistemazione strade) e' determinata per l'anno finanziario 1980 in 2.000 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 6075.
La spesa per la concessione dei contributi in conto interesse di cui all'articolo 3, lettera g), (costruzione, completamento e adeguamento delle opere occorrenti per il rifornimento di energia elettrica) e' determinata per l'anno finanziario 1980, in 300 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 6230.
La spesa per la concessione dei contributi in capitale di cui all'articolo 2, n. 1 e 2 (costruzione, ricostruzione, ampliamento e potenziamento acquedotti e fognature) e' determinata per l'anno finanziario 1980 in 5.000 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 7260.
La spesa per la concessione dei contributi in interesse di cui all'articolo 3, lettera a), (costruzione, ricostruzione, ampliamento e potenziamento di acquedotti e fognature) e' determinata per l'anno finanziario 1980 in 7.300 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 7450.
La spesa per la concessione dei contributi in conto interesse di cui all'articolo 3, lettera d), (costruzione, ampliamento, ristrutturazione e consolidamento di sedi municipali) e' determinata per l'anno finanziario 1980 in 2.400 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 7550.
La spesa per la concessione dei contributi in conto interesse di cui all'articolo 3, terzo comma (costruzione, ampliamento o completamento o ristrutturazione di case di riposo per anziani o di edifici destinati alla assistenza ai minori) e' determinata per l'anno finanziario 1980 in 700 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 10260.
La spesa per la concessione dei contributi in conto interesse di cui all'articolo 3, primo comma, lettera c), (costruzione, sistemazione o ampliamento di cimiteri, mattatoi, ambulatori ed altri presidi sanitari) e' determinata per l'anno finanziario 1980 in 200 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 11135.

Art. 44.
(Piani di coordinamento territoriale)

La spesa per la predisposizione dei piani di coordinamento territoriale di cui all'articolo 80 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e' stabilita per l'anno finanziario 1980 in 600 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 7050.

Art. 45.
(Cartografia regionale)

La spesa per l'attuazione della legge regionale 12 ottobre 1977, n. 48 e' stabilita per l'anno finanziario 1980 in 1.000 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 7110.

Art. 46.
(Contributi per la formazione di strumenti urbanistici)

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 23 maggio 1975, n. 34, modificata dalla legge regionale 7 giugno 1976, n. 31, e' determinata per l'anno finanziario 1980, in 650 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 7140.

Art. 47.
(Funzionamento del Comitato Urbanistico Regionale)

La spesa di cui alla legge regionale 19 dicembre 1978, n. 77, e' determinata, per l'anno finanziario 1980, in 400 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 7160.

Art. 48.
(Acquisizione di complessi residenziali di interesse storico e culturale)

La spesa per la concessione dei contributi di cui al Titolo I della legge regionale 17 maggio 1976, n. 27, e' determinata, per l'anno finanziario 1980, in 1.200 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 7610.

Art. 49.
(Interventi per l'edilizia scolastica minore)

La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 12 giugno 1978, n. 31, e' determinata, per l'anno finanziario 1980, in 3.000 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 7800.

Art. 50.
(Contributo all'azienda regionale per la gestione della Tenuta "La Mandria")

La spesa per la concessione del contributo di cui all'articolo 12 della legge regionale 25 giugno 1976, n. 32 e' stabilita, per l'anno finanziario 1980, in 600 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 7920.

Art. 51.
(Interventi per i parchi e le riserve naturali)

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1977, n. 42 e' stabilita, per l'anno finanziario 1980, in 550 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 7930.
La spesa per l'attuazione della legge regionale 20 marzo 1978, n. 14 (istituzione del Parco Naturale dell'Alpe Veglia) e' stabilita per l'anno finanziario 1980, in 150 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 7940.
La spesa per la gestione della riserva naturale speciale del bosco del Vaj e' stabilita per l'anno finanziario 1980, in 30 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 7950.
La spesa per la gestione del parco naturale della Valle del Ticino e' stabilita per l'anno finanziario 1980, in 300 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 7960.
La spesa per la gestione del parco regionale "La Mandria" e' stabilita per l'anno finanziario 1980, in 300 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 7970.
La spesa per la gestione del parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit e' stabilita per l'anno finanziario 1980, in 60 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 7980.
La spesa per la gestione del parco naturale dell'Alta Valle Pesio e' stabilita, per l'anno finanziario 1980, in 150 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 7990.
La spesa per la gestione del parco naturale delle Capanne di Marcarolo e' stabilita, per l'anno finanziario l980, in 250 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 8000.
La spesa per la gestione del parco naturale Alta Val Sesia e' stabilita, per l'anno finanziario 1980, in 150 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 8010.
La spesa per la gestione del parco naturale della Garzaia di Valenza e' stabilita, per l'anno finanziario 1980, in 20 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 8020.
La spesa per la gestione della riserva naturale del bosco e dei laghi di Palanfre' e' stabilita, per l'anno finanziario 1980, in 30 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 8040.

Art. 52.
(Interventi per la sistemazione di bacini montani e opere idraulicoforestali)

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 19 novembre 1975, n. 54, e' determinata per l'anno finanziario 1980 in 10.000 milioni, ed e' iscritta al capitolo n. 8900.

Art. 53.
(Interventi per la promozione della domanda turistica)

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 26 giugno 1979, n. 35, e' determinata per l'anno finanziario 1980, in 1.500 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 8230.

Art. 54.
(Contributi per l'incentivazione turisticoricettiva)

Le spese per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, lettera c), lettera d), lettera e), lettera a), lettera b), della legge regionale 31 agosto 1979, n. 56, sono determinate, per l'anno finanziario 1980, in 500 milioni, 335 milioni, 150 milioni, 400 milioni, 80 milioni e 10 milioni e sono rispettivamente iscritte ai capitoli n. 8370, n. 8380, n. 8390, n. 8430, n. 8450 e n. 8460.

Art. 55.
(Contributi per il completamento e il recupero di impianti sportivi)

La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale l° marzo l979, n. 10, e' determinata, per l'anno finanziario 1980, in 3.500 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 8610.

Art. 56.
(Contributi per l'incentivazione dell'attivita' degli Enti di promozione sportiva)

La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 1° marzo 1979, n. 9 e' determinata, per l'anno finanziario 1980, in 600 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 8680.

Art. 57.
(Contributi per la programmazione sportiva in Piemonte)

La spesa per la concessione dei contributi di cui al Titolo II della legge regionale 1° marzo 1979, n. 10, per l'anno finanziario 1980, e' determinata in 1.000 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 8690.

Art. 58.
(Disciplina degli scarichi delle attivita' produttive)

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 8 novembre 1974, n. 32, e' determinata per l'anno finanziario 1980 in 400 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 8950.

Art. 59.
(Provvidenze speciali per il risanamento delle acque)

La spesa per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 2 della legge regionale 29 aprile 1975, n. 23, modificata con la legge regionale 10 maggio 1979, n. 22 e' determinata per l'anno finanziario 1980 in 4.500 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 8960.
La spesa per la concessione dei contributi in annualita' di cui alla legge regionale 29 aprile 1975, n. 23 e all'articolo 3 della legge regionale 10 maggio 1979, n 22, e' determinata, per l 'anno finanziario 1980, in 5.000 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 8965.

Art. 60.
(Interventi per lo smaltimento dei rifiuti solidi)

La spesa per la concessione dei contributi in conto interesse di cui all'articolo 3, primo comma, della legge regionale 4 giugno 1975, n. 46, e' determinata per l'anno finanziario 1980 in 1.000 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 9050.
La spesa per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge regionale 4 giugno 1975, n. 46, e' determinata per l'anno finanziario 1980 in 1.800 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 9100.
La spesa per la concessione dei contributi in capitale di cui all'articolo 2, lettera a), della legge regionale 5 giugno 1979, n. 28 e' determinata, per l'anno finanziario 1980, in 400 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 9130.
La spesa relativa alla concessione dei contributi per l'integrazione dei costi annui di gestione, di cui all'articolo 2, lettera b), della legge regionale 5 giugno 1979, n. 28, e' determinata, per l'anno finanziario 1980, in 300 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 9140.

Art. 61.
(Prevenzione e controllo dell'inquinamento atmosferico e acustico)

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 52, e' determinata per l'anno finanziario 1980 in 1.100 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 9150.

Art. 62.
(Conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale)

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 6 novembre 1978, n. 68, e' determinata per l'anno finanziario 1980 in 240 milioni ed e' iscritta per 70 milioni al capitolo n. 9170 e per lire 170 milioni al capitolo n. 9180.

Art. 63.
(Pronto intervento)

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, lettera a) e b) della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38, e' determinata per l'anno finanziario 1980 in 6.000 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 9300.
La spesa per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2, lettera c) della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38, e' determinata per l'anno finanziario 1980 in 1.000 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 9310.
La spesa per la partecipazione a fondi di cui all'articolo 2, lettera e) della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38, e' determinata per l'anno finanziario 1980, in 350 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 9302.

Art. 64.
(Riorganizzazione e gestione dei servizi socio sanitari)

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1977, n. 39, e' stabilita, per l'anno finanziario 1980, in L. 960 milioni ed e' iscritta ai capitoli n. 10070, n. 10180 e n. 10405, nella rispettiva misura di 260 milioni, di 600 milioni e di L. 100 milioni.

Art. 65.
(Gestione e controllo dei servizi consultoriali)

Il contributo integrativo regionale di cui all'articolo 18 della legge regionale 9 luglio 1976, n. 39, e' determinato, per l'anno finanziario 1980, in 50 milioni ed e' iscritto al capitolo n. 10050.

Art. 66.
(Fondo di solidarieta' Roberto Crescenzio Emanuele Jurilli e Carmine Civitate)

La spesa per gli interventi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 22 agosto 1979, n. 46, e' stabilita per l'anno finanziario 1980, in 30 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 10836.

Art. 67.
(Interventi per la formazione, sperimentazione e ricerca fra i settori tessili e meccanotessili)

Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 12 giugno 1978, n. 33, e' autorizzata, per l'anno finanziario 1980, l'ulteriore spesa di 1.700 milioni che e' iscritta al capitolo n. 11400.

Art. 68.
(Formazione professionale degli operatori degli asilinido)

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 17 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3, e' determinata, per l'anno finanziario 1980 in 100 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 11600.

Art. 69.
(Insegnamento dello sci in Piemonte)

La spesa per gli interventi di cui all'articolo 15 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 41, e' determinata, per l'anno finanziario 1980, in 150 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 11620.

Art. 70.
(Museo Regionale di Scienze Naturali)

Le spese per l'attuazione della legge regionale 29 giugno 1978, n. 37, sono determinate, per l'anno finanziario 1980, in 1.750 milioni e sono iscritte ai capitoli n. 11660, n. 11670, n. 11690 e n. 11695, nella rispettiva misura di 50 milioni, 200 milioni, 1.400 milioni e 100 milioni.

Art. 71.
(Promozione della tutela e dello sviluppo delle attivita' e dei beni culturali)

Le spese per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, sono determinate, per l'anno finanziario 1980, in 2.100 milioni e sono iscritte ai capitoli n. 11810 e n. 11830 nella rispettiva misura di 2.000 milioni e di 100 milioni.
Le spese per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, sono determinate, per l'anno finanziario 1980, in 800 milioni e sono iscritte ai capitoli n. 11820 e n. 11840 nella rispettiva misura di 500 milioni e di 300 milioni.

Art. 72.
(Contributi per l'istituzione ed il funzionamento delle biblioteche pubbliche)

La spesa per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 19 dicembre 1978, n. 78, e' determinata, in 700 milioni, per l'anno finanziario 1980, ed e' iscritta al capitolo n. 11880.

Art. 73.
(Interventi per favorire la promozione della lettura e la discussione dell'informazione piemontese)

La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 22 agosto 1979, n. 48, per l'anno finanziario 1980, e' determinata in 600 milioni ed e' iscritta al capitolo n. 11890.

Art. 74.
(Trasferimento al 1980 di somme gia' impegnate in precedenti esercizi)

Lo stanziamento di 2.000 milioni iscritto al capitolo n. 5010 del bilancio per l'anno finanziario 1979 ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 22 gennaio 1979, n. 2, e' trasferito per 1.300 milioni al capitolo n. 5010 del bilancio per l'anno finanziario 1980.
Lo stanziamento di L. 15.248.400.000 iscritto al capitolo n. 10110 del bilancio per l'anno finanziario 1979 ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 22 gennaio 1979, n. 2, e' trasferito per L. 4.969.537.338 al capitolo n. 10110 del bilancio per l'anno finanziario 1980.
Gli impegni assunti sugli stanziamenti di cui ai precedenti commi mantengono la loro efficacia giuridica.

Art. 75.
(Limiti d'impegno autorizzati ai sensi di precedenti leggi regionali la cui decorrenza e' trasferita all'esercizio finanziario 1980)

Al fine di consentire l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 24, primo comma, della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, e' trasferita all'anno finanziario 1980 la decorrenza dei limiti d'impegno iscritta ai capitoli: 6040 - 6065 - 6070 - 6150 - 6180 - 6220 - 7320 - 7360 - 7405 - 7440 - 7530 - 7540 - 7650 - 8290 - 8305 - 8345 - 9010 - 9030 - 9380 - 10200 - 10220 - 10250 - 11010 - 11030 - 11070 - 11100 - 11120.

Art. 76.
(Annualita' pregresse)

Al fine di consentire il pagamento di rate di ammortamento riferite ai limiti d'impegno trasferiti ai sensi del precedente articolo nel bilancio per l'anno finanziario 1980, sono iscritti i seguenti capitoli: n. 6031 - 6060 - 6069 - 6145 - 6175 - 7315 - 7355 - 7391 - 7485 - 7525 - 7650 - 8295 - 9385 - 10205 - 10230 - 11015 - 11040 - 11075 - 11105 - 11125.

Art. 77.

E' approvato il Bilancio di previsione della Azienda Regionale per la gestione della Tenuta "La Mandria" per l'anno finanziario 1980, allegato alla presente legge.

Allegato A.


Atto in allegato: Bilancio di previsione per l'anno 1980
OMISSIS