Legge regionale 18 febbraio 1980, n. 6. Modifiche alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69: Coltivazione di cave e torbiere. (B.U. 27 febbraio 1980, n. 9) Il terzo comma dell'art. 6 e' cosi' modificato:
"La Commissione e' nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale e resta in carica per il periodo della legislatura; rimane tuttavia in funzione fino alla sua ricostituzione e i suoi componenti possono essere riconfermati".
L'art. 6, dopo il terzo comma e' integrato con il seguente:
"Per ogni membro della Commissione puo' essere designato un sostituto seguendo la stessa procedura di quelli effettivi".
L'art. 24 e' sostituito con il seguente testo:
"Oneri finanziari"
Agli oneri per il funzionamento della Commissione tecnico consultiva di cui all'art. 6, nonche' a quelli di cui all'ultimo comma dell'art. 22 si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo 1900 del Bilancio 1979 ed ai capitoli corrispondenti dei successivi Bilanci".