Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3.

Disciplina degli organi istituzionali del servizio sanitario regionale e relative norme transitorie.

(B.U. 30 gennaio 1980, n. 5)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Art. 1.
(Principi e obiettivi)

In armonia con gli articoli 3 - 4 - 6 dello Statuto Regionale, e in attuazione degli artt. 25 e 32 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616 e della legge 23-12-1978, n. 833, la Regione persegue, anche in ossequio al disposto dell'art. 11 del citato D.P.R. 24-7-1977, n. 616, la programmazione, la riorganizzazione e l'integrazione dei servizi e delle attivita' destinati alla promozione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, nel rispetto della dignita' e liberta' della persona umana.
L'azione della Regione e' realizzata in collegamento e coordinamento con le attivita' e gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi che svolgono nel settore sociale attivita' comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettivita'.
La riorganizzazione territoriale dei servizi sanitari e socio-assistenziali, attuata con il concorso della partecipazione delle popolazioni, realizza gli obiettivi del piano sanitario regionale e della presente legge, assicurando la rispondenza alle reali esigenze di salute e di benessere dei cittadini.

Titolo I. Ambiti territoriali e soggetti istituzionali

Art. 2.
(Ambiti territoriali)

Gli ambiti territoriali, ai fini della riorganizzazione dei servizi di cui all'art. 1 della presente legge, coincidono con quelli determinati con legge regionale 9-7-1976, n. 41.
Gli ambiti territoriali di cui al comma precedente potranno essere modificati dalla Regione nel quadro delle determinazioni di cui alla legge regionale 19-8-1977, n. 43 e con le procedure ivi previste e nel rispetto delle procedure di cui al V comma dell'art. 11 e all'art. 12 della legge 23-12-1978, n. 833, anche in sede di formazione dei piani sanitari regionali triennali successivi al primo, sulla base di comprovate esigenze rappresentate dagli Enti Locali e dalle altre istituzioni e organizzazioni interessate.

Art. 3.
(Soggetti istituzionali)

I Comuni esercitano le funzioni amministrative per il perseguimento delle finalita' dell'art. 1 della presente legge:
a) in forma singola, quando l'ambito territoriale di cui al precedente articolo coincide con quello del Comune o di parte di esso;
b) in forma associata, qualora nei suddetti ambiti territoriali siano compresi piu' Comuni, con le modalita' di cui ai successivi articoli concernenti l'associazione dei Comuni e le Comunita' Montane.

Art. 4.
(Costituzione dell'associazione dei Comuni)

Fino alla riforma delle autonomie locali, per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'art. 2, che comprenda piu' Comuni e ad eccezione del caso in cui l'ambito coincida con la Comunita' Montana, e' costituita, ai sensi della presente legge, l'associazione dei Comuni.

Art. 5.
(Statuto dell'associazione)

Ciascuna associazione ha un proprio statuto, il quale, nell'ambito della presente legge e della normativa vigente, disciplina la denominazione, la sede, la composizione, i compiti ed il funzionamento dei suoi organi, le forme ed i modi di collaborazione tra l'associazione ed i Comuni associati, e le modalita' della preventiva consultazione dei Comuni sugli atti indicati dalle leggi regionali, le modalita' per il coordinamento delle funzioni trasferite e delegate ai Comuni, i casi di esercizio, da parte dei Comuni, della facolta' di richiedere il riesame degli atti della associazione, la pubblicita' della seduta dell'assemblea e dei provvedimenti della associazione, le forme rivolte ad assicurare la partecipazione popolare alla attivita' della associazione.
Lo statuto della associazione e' deliberato dai singoli Consigli Comunali che ne fanno parte ed e' approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previo parere favorevole del Consiglio Regionale.

Art. 6.
(Assemblea generale dell'associazione)

L'associazione e' retta dalla assemblea generale dei Comuni, che e' composta di consiglieri dei Comuni componenti l'associazione, secondo i criteri di elezione indicati nel successivo articolo sette.

Art. 7.
(Composizione e elezione dell'assemblea generale della associazione dei Comuni)

I raggruppamenti politici rappresentati nei Consigli Comunali dell'associazione dei Comuni presentano proprie liste di candidati, distinte per i due collegi elettorali comprendenti l'uno Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e l'altro Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
In ciascun ambito territoriale di cui al punto b) del precedente art. 3, il numero dei consiglieri componenti l'assemblea generale e' cosi' stabilito:
a) 30 Consiglieri - per gli ambiti territoriali con popolazione fino a 50.000 abitanti;
b) 40 Consiglieri - per gli ambiti territoriali con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti;
c) 50 Consiglieri - per gli ambiti territoriali con popolazione oltre 100.000 abitanti.
Il numero dei consiglieri da eleggere per ciascun collegio elettorale si ottiene ripartendo il numero di consiglieri stabilito per l'assemblea in proporzione agli abitanti residenti nei Comuni facenti parte di ciascun collegio elettorale.
Il quoziente dei voti necessari per eleggere un rappresentante si determina dividendo il numero di tutti i consiglieri comunali dei Comuni facenti capo al collegio elettorale per il numero dei consiglieri d'assemblea da eleggere nel collegio elettorale.
Entro quattro mesi dal rinnovo dei Consigli Comunali, il Presidente della Giunta Regionale, previo parere favorevole del Consiglio Regionale, d'intesa con i presidenti dei comitati comprensoriali di cui alla legge regionale 4-6-1975, n. 41, con proprio decreto stabilisce la composizione dei collegi elettorali di cui al 1° comma, la data entro cui i raggruppamenti politici devono presentare le liste, gli Uffici dove tali liste devono essere presentate, le modalita' di presentazione delle liste, la data per lo svolgimento delle operazioni di voto da effettuarsi comunque entro 30 giorni dalla presentazione delle liste.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
Ogni consigliere comunale puo' esprimere un solo voto di lista e un massimo di tre preferenze.
Ciascun Consiglio Comunale provvede a comunicare alla Giunta Regionale per i successivi adempimenti i risultati delle votazioni.
L'attribuzione a ciascuna lista di candidati designati avviene sulla base dei voti da questa ottenuti in tutti i Consigli Comunali del collegio, secondo il metodo vigente per l'elezione del Consiglio Regionale.
All'interno di ciascuna lista il Presidente della Giunta Regionale entro e non oltre 90 giorni dall'emanazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale previsto al precedente V comma, nomina membri dell'Assemblea i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze: in caso di parita' viene nominato il candidato piu' anziano di eta'.
L'assemblea generale si rinnova ogni cinque anni e in ogni caso in concomitanza del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni facenti parte dell'associazione.
La perdita della qualifica di consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica di componente della assemblea.
In caso di dimissioni, decadenza o morte di un consigliere, lo stesso viene surrogato con il consigliere primo escluso della stessa lista. Con apposito decreto il Presidente della Giunta Regionale provvede a proclamarne la nomina.

Art. 8.
(Comunita' Montane)

Qualora l'ambito territoriale della associazione dei Comuni coincida con quella della Comunita' Montana, l'assemblea generale dell'associazione e' quella della Comunita' Montana.
Qualora l'ambito territoriale comprenda anche Comuni non facenti parte della Comunita' Montana, la assemblea viene costituita integrando quella della Comunita' Montana con i consiglieri eletti dai Comuni interessati. Il numero dei consiglieri da eleggere ad integrazione, e' uguale al rapporto tra gli abitanti dei Comuni stessi e gli abitanti della Comunita' Montana, moltiplicato per il numero dei componenti l'assemblea della Comunita' Montana.
Per le modalita' di elezione e surroga e per la durata in carico dell'assemblea generale integrata valgono i disposti di cui ai commi I - III e successivi del precedente art. 7.
Qualora l'ambito territoriale di cui al precedente art. 2 comprenda due o piu' Comunita' Montane o parte di Comunita' Montane, per la costituzione dell'assemblea generale si applicano le disposizioni di cui al precedente art 7.

Art. 9.
(Comune singolo)

Nell'ipotesi di cui al punto a) dell'art. 3 della presente legge, l'assemblea e' costituita dal Consiglio Comunale.

Art. 10.
(Comitato di gestione e Presidente)

L'Assemblea generale dell'associazione dei Comuni elegge il comitato di gestione composto da:
a) 9 membri ove l'assemblea sia costituita da 30 a 39 Consiglieri;
b) 11 membri ove l'assemblea sia costituita da 40 a 49 Consiglieri;
c) 13 membri ove l'assemblea sia costituita da 50 o piu' Consiglieri.
L'Assemblea, con la presenza della maggioranza dei componenti, procede nella prima seduta, alla elezione dei membri del comitato con voto limitato a due terzi del numero dei componenti assegnati, arrotondato alla unita' superiore, al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze.
Possono essere eletti anche coloro che non siano consiglieri comunali o membri dell'assemblea.
Il Presidente del Comitato di gestione e' eletto dal Comitato stesso nel proprio seno nella prima riunione a maggioranza assoluta dei componenti.
Con le stesse modalita' viene eletto un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Fino a quando la nomina del Presidente non sia avvenuta, le relative funzioni, compresa la convocazione della prima riunione del Comitato, sono esercitate dal componente piu' anziano di eta'.
Qualora i membri del Comitato di gestione non siano membri dell'assemblea, essi partecipano alle sedute dell'assemblea senza diritto di voto.
Se per dimissione, decadenza, morte di un componente del Comitato di gestione, occorre procedere alla sostituzione, l'assemblea provvede nella prima seduta utile con la presenza della maggioranza dei consiglieri alla nuova elezione, mantenendo inalterati i criteri di rappresentativita'.
Se il numero di componenti da sostituire e superiore alla meta', l'assemblea provvede all'integrale rinnovazione del Comitato di gestione.
Qualora l'ambito territoriale coincida integralmente con il territorio della Comunita' Montana le funzioni del Comitato di gestione e del Presidente sono assunte rispettivamente dalla Giunta e dal Presidente della Comunita' Montana stessa.
Qualora non vi sia integrale coincidenza, ai sensi dell'art. 15 VIII comma della legge 23-12-1978, n. 833, valgono le norme di cui ai commi precedenti.

Art. 11.
(Comune di Torino)

Il Consiglio Comunale di Torino, quale assemblea generale degli ambiti territoriali nei quali ai sensi del precedente articolo 2 si suddivide il territorio comunale, procede alla attribuzione ai consigli circoscrizionali di poteri in materia di servizi sanitari e socio assistenziali che ritiene opportuno esercitare a livello circoscrizionale, secondo criteri di organicita' e compiutezza.
Il numero dei componenti il Comitato di gestione viene fissato dal Consiglio Comunale di Torino con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti e non puo' essere inferiore a 9 e superiore a 30.
Il Presidente e il Vice Presidente del Comitato di gestione vengono eletti nei modi previsti rispettivamente dal IV e V comma del precedente art. 10.
Lo stesso Consiglio Comunale provvede contestualmente alla attribuzione dei poteri di cui al I comma del presente articolo ad adeguare il proprio regolamento alle statuizioni di cui agli artt. 14 - 15 - 18 della legge 23-12-1978, n. 833.

Titolo II. Organi della unita' sanitaria locale

Art. 12.
(Attribuzione dell'assemblea generale)

L'Assemblea generale, cosi' come individuata nei precedenti articoli e' l'organo deliberante della Unita' Sanitaria Locale prevista dall'art. 10 della legge 23-12-1978, n. 833, ai sensi dell'art. 15 della legge medesima.
Spetta all'assemblea generale:
a) approvare il regolamento relativo al funzionamento e alle attribuzioni degli organi della unita' sanitaria locale, nonche' la disciplina delle forme di partecipazione;
b) nominare i rappresentanti dell'unita' sanitaria locale presso enti, organizzazioni e commissioni;
c) approvare i programmi e le eventuali modifiche, i criteri per la loro attuazione, nonche' gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali;
d) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
e) approvare la pianta organica ed il regolamento del personale e dei servizi;
f) approvare le convenzioni di competenza dell'unita' sanitaria locale;
g) esprimere pareri vincolanti, nei limiti e con le modalita' previste dal regolamento, in ordine agli atti di disposizione e relativi al godimento di beni mobili ed immobili di cui all'art. 66 lettere a) e b) della legge 23-12-1978, n. 833 e comunque facenti parte del patrimonio dei Comuni destinato alle Unita' sanitarie locali;
h) emanare direttive generali vincolanti per il comitato di gestione;
i) deliberare ogni altro provvedimento ad essa attribuito dalla legge e dai regolamenti.
L'Assemblea e' tenuta a consultare i Comuni che fanno parte dell'unita' sanitaria locale in merito ai provvedimenti di cui ai punti a), c), d) ed e).
Il regolamento di cui al punto a) deve prevedere tra l 'altro:
- le modalita' per l'elezione del Presidente dell'Assemblea e la non cumulabilita' tra tale carica e la presidenza del Comitato di gestione dell'associazione dei Comuni;
- l'articolazione dell'Assemblea in commissioni permanenti e gruppi di lavoro.
Il regolamento di cui al punto e) deve prevedere fra l'altro la conferenza dei servizi e le modalita' di consultazione tecnica.
L'assemblea, su motivata proposta, avanzata da parte di almeno un terzo dei consiglieri, in caso di impossibilita' di funzionamento o di elusione o travisamento delle direttive generali vincolanti da parte del Comitato di gestione, procede con proprio provvedimento, assunto a maggioranza assoluta dei componenti, alla revoca del Comitato di gestione e alla contestuale elezione dei membri del nuovo Comitato di gestione.
La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, emana schemi-tipo di regolamenti previsti alle lettere a) ed e) del secondo comma del presente articolo.

Art. 13.
(Attribuzioni del Comitato di gestione)

Il Comitato di gestione e' l'organo esecutivo della Unita' Sanitaria Locale ed opera collegialmente.
Ad esso spetta:
a) la predisposizione dei provvedimenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale;
b) l'adozione di tutti i provvedimenti dell'unita' sanitaria locale che non siano espressamente riservati dalla legge o dai regolamenti ad altri organi dalla unita sanitaria locale medesima;
c) la nomina, in conformita' alle norme delegate di cui al terzo comma dell'articolo 47 della legge 23-12-1978, n. 833 dei coordinatori dell'ufficio di direzione;
d) l'esercizio delle altre attribuzioni demandategli dalle leggi e dai regolamenti;
e) l'adozione di provvedimenti finanziari urgenti di competenza dell'Assemblea generale nei casi e con le modalita' previste dalla legge regionale di cui all'art. 50 della legge 23-12-1978, n. 833.
Il Comitato di gestione deve accompagnare la proposta di bilancio di previsione con una relazione contenente:
1) informazioni intorno alla qualita' ed alla quantita' dei servizi prestati anche in rapporto alla corrispondenza fra i relativi costi e benefici;
2) notizie sullo stato di attuazione delle scelte di programmazione;
3) specifiche e dettagliate dimostrazioni sulla quantificazione di ogni singolo stanziamento di bilancio, ponendo in particolare evidenza la rispondenza della prevista attivita' amministrativa con le indicazioni e le prescrizioni del piano socio-sanitario regionale.

Art. 14.
(Attribuzioni del Presidente del Comitato di gestione)

Il Presidente del Comitato di gestione convoca e presiede il Comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale ed esercita ogni altra funzione conferitagli dalle leggi e dai regolamenti; ha inoltre la rappresentanza legale per gli atti demandati all'unita' sanitaria locale medesima dalle leggi e dai regolamenti.
Il Presidente adotta altresi' in casi di urgenza i provvedimenti di competenza del Comitato di gestione necessari e improrogabili per garantire il funzionamento della Unita' sanitaria locale, i quali perdono efficacia se non ratificati nella prima seduta del Comitato da convocarsi comunque entro 30 giorni.

Art. 15.
(Indennita')

A ciascun membro dell'assemblea generale dell'associazione spetta un gettone di presenza per ogni seduta, pari a quello spettante ai consiglieri comunali di un Comune con popolazione corrispondente a quella del territorio dell'unita' sanitaria locale.
Al Presidente ed ai componenti del Comitato di gestione verra' corrisposta una indennita' di carica stabilita dall'assemblea in misura non superiore a quella spettante al Sindaco e agli Assessori dei Comuni con popolazione pari a quella dell'ambito territoriale della unita' sanitaria locale.
Tale indennita' non e' cumulabile con quella corrisposta ai medesimi per la eventuale carica di Sindaco o Assessore.
Il Presidente e i Membri della Giunta delle Comunita' Montane di cui al I comma dell'art. 8 della presente legge percepiscono l'indennita' nell'ammontare stabilito dalle norme statutarie.
Al Vice Presidente compete una indennita' mensile omnicomprensiva pari al 75% di quella assegnata al Presidente.
L'indennita' di carica compete altresi' nella medesima misura al Presidente e ai componenti il Consiglio Circoscrizionale che in base al regolamento sul decentramento esercitano i poteri in materia sanitaria e socio-assistenziale attribuiti dal Comune di Torino ai sensi del 3° comma dell'art. 15 della legge 23-12-1978, n. 833 e del precedente art. 11.
Compete a tutti i membri dell'assemblea e del Comitato di gestione il rimborso spese effettivamente sostenute, da liquidarsi secondo quanto indicato dall'articolo 7 della legge 26-4-1974, n 169.

Art. 16.
(Incompatibilita')

Sono applicabili per le incompatibilita' le disposizioni stabilite dalle leggi statali e regionali vigenti.

Art. 17.
(Rapporti tra il Sindaco e le unita' sanitarie locali)

Il Sindaco, in qualita' di autorita' sanitaria locale per l'esercizio delle proprie attribuzioni ai sensi del secondo comma dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si avvale direttamente dei presidi e servizi dell'unita' sanitaria locale, informandone il Presidente e l'ufficio di direzione.

Art. 18.
(Indirizzi della partecipazione)

In attuazione dei principi fissati dagli artt. 13, terzo comma e 15 - quarto comma - della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i Comuni singoli o associati assicurano ampie forme di partecipazione, consultazione e informazione a livello di unita' sanitaria locale e di distretto sanitario di base.
L'unita sanitaria locale, al fine di assicurare la corretta applicazione dei suddetti principi, provvede con proprio regolamento a fissare le relative forme e modalita' di esercizio uniformandosi ai seguenti indirizzi:
a) istituzione di organismi di partecipazione con funzioni propositive e consultive composti dai rappresentanti delle forze sindacali, professionali, culturali e sociali operanti nell'unita' sanitaria locale, nonche' dai rappresentanti degli interessi originari definiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
b) individuazione di forme di partecipazione dei cittadini alle attivita' del distretto e degli utenti direttamente interessati all'attuazione e gestione di singoli servizi;
c) realizzazione di un articolato sistema informativo finalizzato a diffondere tra i cittadini la piena coscienza degli obiettivi e degli strumenti della riforma sanitaria con particolare riferimento alla educazione sanitaria, agli aspetti epidemiologici, alla conoscenza delle cause delle malattie e ai modi di prevenirle.

Art. 19.
(Associazioni di volontariato)

E' riconosciuta la funzione delle associazioni di volontariato liberamente costituite aventi la finalita' di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 45 della legge 23-12-1978, n. 833.

Titolo III. Organizzazione delle unita' sanitarie locali

Art. 20.
(Costituzione delle unita' sanitarie locali)

Le unita' sanitarie locali sono formalmente costituite con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare. Sede provvisoria dell'unita' sanitaria locale e' il Comune con il maggior numero di abitanti.
Le deliberazioni di cui al precedente comma devono contenere fra l'altro la presa d'atto dell'elezione degli organi.
Con lo stesso provvedimento sono dettate disposizioni:
a) per il graduale trasferimento ai Comuni, perche' siano attribuiti alle unita' sanitarie locali, delle funzioni, dei beni e delle attrezzature di cui sono attualmente titolari gli enti o gli uffici di cui, a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono a cessare i compiti nelle materie proprie del servizio sanitario nazionale;
b) per l'utilizzazione presso i servizi delle unita' sanitarie locali del personale gia' dipendente dagli enti od uffici di cui alla precedente lettera a) che a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e' destinato alle unita' sanitarie locali, nonche' per il trasferimento del personale medesimo dopo la definizione degli organici secondo quanto disposto nei provvedimenti assunti in attuazione di quanto previsto dal penultimo comma, punto 4 dell'articolo 15 della legge 23-12-1978, n. 833 sopracitata;
c) per la gestione finanziaria dei servizi di cui alla precedente lettera a) a partire dalla data di costituzione delle unita' sanitarie locali, con l'obbligo di fissare i limiti massimi di spesa consentiti per le retribuzioni del personale e per l'acquisto di beni e servizi e di prevedere periodici controlli della spesa e le responsabilita' in ordine alla stessa.
I beni mobili ed immobili nonche' le attrezzature degli enti ed istituti di cui all'art. 66 - primo comma - lett. a) e b) - della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trasferiti al patrimonio del Comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alla competente unita' sanitaria locale.
A tale scopo gli enti ed istituti di cui al comma precedente, nonche' i Comuni, nel caso previsto dall'art. 66 - terzo comma - della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dovranno provvedere entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad una ricognizione straordinaria delle componenti del proprio patrimonio destinate totalmente o prevalentemente ai servizi igienico-sanitari, ivi compresa una verifica straordinaria di cassa presso il proprio tesoriere e presso gli eventuali altri agenti autorizzati al maneggio di denaro.
Detta ricognizione straordinaria verra' effettuata in conformita' alla normativa vigente presso ciascun ente ed istituto e le relative risultanze, analitiche e sintetiche, formeranno oggetto di apposita deliberazione.
Ai fini della deliberazione di cui al I comma del presente articolo, le risultante della ricognizione di cui al quinto comma vengono comunicate alla Giunta Regionale nonche' al Comune interessato che, entro il termine perentorio di giorni 30, provvede a formulare eventuali osservazioni.

Art. 21.
(Distretti)

L'Assemblea generale dell'Unita' Sanitaria Locale su proposta del Comitato di gestione e sentiti i singoli Comuni, entro 60 giorni dalla costituzione della Unita' Sanitaria Locale, garantendo la partecipazione delle comunita' locali e degli operatori dei servizi sanitari e socio-assistenziali, dovra' provvedere ad individuare i distretti di base quali strutture tecnico-funzionali per l'erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento, in ordine ai seguenti criteri:
a) efficienza ed efficacia della gestione;
b) integrazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali di base;
c) rispetto delle integrita' territoriali dei Comuni.

Art. 22.
(Servizi dell'Unita' Sanitaria Locale)

L'Unita' Sanitaria Locale svolge le proprie funzioni mediante servizi sanitari e servizi amministrativi in conformita' alle norme del presente titolo.
L'Unita' Sanitaria Locale, in relazione alle diverse esigenze organizzative e di funzionamento, articola, di norma, i servizi in settori omogenei di intervento.

Art. 23.
(Profilo organizzativo dei servizi)

L'organizzazione dei servizi delle unita' sanitarie locali e' basata:
- sulla corrispondenza dei servizi ad aree di intervento omogeneo, attraverso l'utilizzazione integrata dei presidi, delle strutture e del personale, ivi compresi quelli di carattere sociale;
- sull'autonomia tecnico-funzionale dei servizi;
- sulla flessibilita' delle strutture per l'economia di gestione, attraverso il costante adeguamento alle priorita' degli obiettivi di intervento;
- sull'impiego coordinato di equipes multi disciplinari, ivi compreso il personale a rapporto convenzionale, che operano all'interno dei singoli servizi;
- su modalita' operative di tipo dipartimentale, ai fini dell'integrazione delle diverse competenze.
Nell'individuazione delle modalita' e procedure piu' idonee e razionali per il conseguimento dei propri obiettivi, i servizi adottano il metodo di lavoro di gruppo, inteso come integrazione delle esperienze e conoscenze possedute dai singoli operatori.
Il lavoro di gruppo deve svolgersi nel rispetto dei compiti assegnati ai singoli operatori in rapporto alle rispettive professionalita' e responsabilita' personali e funzionali.

Art. 24.
(Integrazione e coordinamento dell'attivita' dei servizi)

L'integrazione e il coordinamento dell'attivita' dei servizi sono di norma assicurati mediante l'organizzazione dipartimentale.
Spetta al Comitato di gestione individuare, sul piano operativo, le attivita' da svolgere in modo integrato anche con riferimento:
a) ai programmi per l'attuazione dei progetti-obiettivi stabiliti dal piano sanitario nazionale e regionale;
b) all'organizzazione unitaria delle prestazioni a livello di distretto;
c) al coordinamento degli interventi sanitari e sociali connessi con la tutela della salute.

Art. 25.
(Servizi sanitari e amministrativi delle Unita' Sanitarie Locali)

Per garantire l'attivita' di programmazione, coordinamento, amministrazione e gestione economico-finanziaria, nonche' per fornire il necessario supporto tecnico agli organi deliberanti della Unita' Sanitaria locale l'Assemblea generale delibera l'istituzione di servizi per le seguenti aree funzionali:
- igiene ambientale e del lavoro, assistenza sanitaria, assistenza sociale, amministrazione del personale, patrimoniale e legale, economico finanziario e tecnico economale.
L'organizzazione dei servizi per l'esercizio delle predette funzioni viene stabilita dall'Assemblea generale nello apposito regolamento, emanato secondo lo schema regionale ai sensi del precedente art. 12, tenuto conto della natura delle funzioni, delle indicazioni contenute nel piano socio-sanitario regionale, in rapporto alla consistenza demografica e alle particolari condizioni socio economiche e geomorfologiche del territorio.
Lo schema di regolamento dovra' dettare norme in ordine alle funzioni specifiche di ciascun servizio anche in rapporto alle responsabilita' degli operatori.

Art. 26.
(Ufficio di direzione)

Presso ogni unita' sanitaria locale e' previsto un ufficio di direzione composto dai responsabili dei servizi amministrativi e sanitari il cui coordinamento e' assicurato da coordinatori, uno per la responsabilita' sanitaria e uno per la responsabilita' amministrativa, individuati dal Comitato di gestione nei modi previsti dalle norme delegate di cui al III comma dell'art. 47 della legge 23-12-1978, n. 833.
L'Ufficio di direzione e' collegialmente preposto alla organizzazione, al coordinamento e al funzionamento dei servizi dell'unita' sanitaria locale e alla direzione del personale e ne risponde al Comitato di gestione.
L'Ufficio di direzione svolge, inoltre, funzioni consultive nei confronti degli organi dell'unita' sanitaria locale ed in particolare:
1) formula proposte ed esprime pareri sugli indirizzi e sui programmi di attivita' dei vari servizi e sulle modalita' di erogazione delle prestazioni;
2) formula proposte ed esprime pareri in ordine ai bilanci e sulle spese di funzionamento dei servizi.
Inoltre l'ufficio di direzione:
a) provvede ad assicurare il coordinato svolgimento da parte di ciascun servizio della attivita' di indagine epidemiologia in relazione alle indicazioni della programmazione sanitaria regionale e nazionale, sulla base delle leggi regionali 4-9-75, n. 48 e 15-3-1978, n. 13;
b) predispone e cura l'attuazione dei programmi di educazione sanitaria attraverso i singoli servizi;
c) provvede, in coerenza con la normativa statale, all'aggiornamento, riqualificazione, formazione del personale del servizio sanitario nazionale;
d) provvede in ogni caso ad assicurare le integrazioni funzionali tra i servizi.
Per quanto non previsto valgono le norme di cui al decreto delegato ex art. 47 della legge 23-12-1978, n. 833.

Titolo IV. Servizi sociali

Art. 27.
(Obiettivo del servizio sociale)

Fino all'entrata in vigore della legge nazionale di riforma dell'assistenza, le funzioni di assistenza sociale sono organizzate nel servizio sociale, volto a prevenire e rimuovere ostacoli di natura individuale, familiare e sociale; a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di abbandono, di emarginazione e di disagio sociale, a favorire il mantenimento ed il reinserimento della persona nel proprio ambiente di vita.

Art. 28.
(Gestione associata dei servizi sociali)

Le associazioni dei Comuni, le Comunita' Montane e il Comune di Torino in forma decentrata esercitano, negli ambiti territoriali delimitati a norma del precedente art. 2, le funzioni di assistenza sociale.
Sino all'entrata in vigore della riforma dell'assistenza, l'assemblea generale, in base alle esigenze locali, individua, quali prestazioni debbano essere erogate dal singolo Comune.

Art. 29.
(Coordinamento ed integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali)

Al fine di realizzare il coordinamento e l'integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali esistenti nel territorio, a norma dell'ultimo comma dell'art. 15 della legge 23-12-1978, n. 833, il Comitato di gestione provvede anche a gestire i servizi sociali.
La legge regionale di cui al I comma dell'art. 50 della legge 23-12-1978, n. 833, regolamentera' la gestione contabile delle unita' sanitarie locali distintamente per le funzioni sanitarie e le funzioni socio-assistenziali, prevedendo altresi' forme di integrazione fra tali funzioni e, quali partite figurative, le funzioni socio-assistenziali gestite direttamente dai Comuni.
Il Comitato di gestione provvede a nominare un coordinamento dei servizi sociali.

Titolo V. Norme transitorie e finali

Art. 30.
(Gestione straordinaria)

Al fine di assicurare il funzionamento di tutte le unita' sanitarie locali nei tempi stabiliti dalla legge 23-12-78, n. 833, garantendo la continuita' e la qualificazione degli interventi sanitari, a decorrere dall'1-1-1980 e fino alla completa costituzione degli organi collegiali, in sede di prima costituzione delle Unita' Sanitarie Locali, i Comuni singoli e associati e le Comunita' Montane svolgono le attivita' ed esercitano le funzioni attribuite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, intendendosi sostituita all'Assemblea generale l'Assemblea consortile, al Comitato di gestione il Consiglio Direttivo, e al Presidente del Comitato di gestione il Presidente dell'Assemblea dei consorzi di cui alla legge regionale 8-8-1977, n. 39.
I predetti consorzi continuano a svolgere le funzioni previste dalla citata legge n. 39 non ricomprese nella presente legge e nella legge 23-12-78, n. 833.
Ove all'entrata in vigore della presente legge non risultassero costituiti tutti gli organi dei consorzi di cui alla legge regionale 8-8-77, n. 39, il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e previo parere della competente Commissione consiliare, nomina un Commissario per l'adozione degli atti relativi alla provvisoria gestione dell'Unita' Sanitaria Locale fino alla costituzione di tutti gli organi.
Fino all'applicazione delle norme regionali disposte in attuazione dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la gestione delle funzioni trasferite ai sensi del precedente art. 20, le unita' sanitarie locali adottano la normativa di cui al D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421.
Al fine di assicurare l'omogeneita' delle contabilita' relative alla spesa sanitaria, anche ai fini della rendicontazione di cui all'art. 50, 2° comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Giunta Regionale approva il piano dei conti da adottare per la gestione di cui al precedente comma.
Il suddetto piano dei conti e' determinato sulla base dell'allegato al D.P.R. 19 giugno 1979, n. 421, prevedendo, ove necessario, ulteriori articolazioni.

Art. 31.
(Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 45 sesto comma dello Statuto Regionale.